I compensi percepiti dal Direttore sanitario di una Casa di cura accreditata sono imponibili ai fini IVA, non essendo applicabile il regime di esenzione e stante l’impossibilità di ricondurre l’attività professionale svolta dallo stesso nell’ambito oggettivo della fattispecie normativa di esenzione. Il presupposto risiede nel fatto che la direzione sanitaria in quanto tale non svolge funzioni di erogazione diretta di prestazioni sanitarie
Il medico con Direzione sanitaria di una Casa di cura accreditata (in libera professione che effettua fattura) deve pagare l’IVA. I compensi percepiti dal Direttore sanitario di una Casa di cura accreditata sono imponibili ai fini I.V.A., non essendo applicabile il regime di esenzione previsto dall’ art. 10, n. 18), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Infatti l’attività di un Direttore sanitario o tecnico, con partita iva attribuita[1] (es. per SERVIZI DEGLI STUDI MEDICI DI MEDICINA GENERALE), che risponde personalmente dell’organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che ivi opera, sebbene sia finalizzata a garantire le migliori condizioni per l’espletamento delle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione, non può ricondursi, propriamente, all’espletamento di tali attività nei confronti del paziente, come individuate dall’art. 10, n. 18), del d.P.R. 633/72, a fondamento dell’applicazione del relativo regime di esenzione.
La direzione sanitaria in quanto tale (per le sue funzioni di coordinamento generale) non svolge quelle funzioni di erogazione diretta alla persona di prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione nell’esercizio delle professioni sanitarie, esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Sussiste l’imponibilità ai fini I.V.A. dei compensi percepiti dal Direttore sanitario non essendo applicabile il regime di esenzione I.V.A. previsto dall’art.10, n. 18), del d.P.R. 633/72, stante l’impossibilità di ricondurre l’attività professionale svolta dagli stessi nell’ambito oggettivo della fattispecie normativa di esenzione ivi delineata.
Tale assunto trova ulteriore conforto nelle seguenti argomentazioni.
Perché una operazione possa ricadere nell’ambito applicativo dell’Iva deve soddisfare i tre fondamentali requisiti: soggettivo, oggettivo e territoriale. Pertanto, l’operazione deve essere messa in essere nell’esercizio di impresa, oppure di arte o professione, e deve riguardare la cessione di un bene o