Incentivo Occupazione NEET: chi assume iscritti al programma Garanzia Giovani non paga contributi

incentivo Occupazione NEET finalmente le istruzioni ANPAL: è previsto un interessantissimo esonero dai contributi INPS a carico dell’azienda che assume iscritti al programma Garanzia Giovani

Il nuovo Incentivo Occupazione per il Mezzogiorno

Il cosiddetto Incentivo Occupazione NEET è stato disciplinato nel dettaglio nei giorni scorsi con Decreto ANPAL n. 3/2018: l’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ha infatti pubblicato le istruzioni specifiche per la gestione dell’agevolazione in questione, la quale sarà riservata ai datori di lavoro privati che senza esservi tenuti assumono giovani aderenti al programma “Garanzia Giovani”, con età compresa tra i 16 e i 29 anni, in conformità con quanto previsto dall’articolo 16 del Regolamento Ue 1304/2013. Nel caso in cui i giovani siano di età inferiore 18 anni essi devono avere assolto al diritto-dovere all’istruzione e formazione.

L’incentivo:

  • è riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, nei limiti della disponibilità finanziaria stanziata per tale anno;
  • spetta laddove la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione sia ubicata in tutto il territorio nazionale, esclusa la Provincia autonoma di Bolzano. Qualora si abbia lo spostamento della sede di lavoro al di fuori del territorio in cui è possibile fruire del beneficio, esso non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento;
  • è riconosciuto nei confronti dei datori di lavoro che assumono:
    • giovani tra i 16 e i 29 anni, iscritti al programma Garanzia Giovani;
    • con una delle seguenti tipologie contrattuali: contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, di apprendistato professionalizzante, di lavoro a tempo indeterminato a seguito di trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato ovvero per soci lavoratori di cooperativa, se assunti con contratto di lavoro subordinato;
  • è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale, ovviamente a seguito di riparametrazione dell’incentivo spettante da parte dell’INPS;
  • non è fruibile qualora si attivino rapporti di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

 

La misura

L’incentivo sarà pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, esclusi premi e contributi dovuti all’ INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione e nel limite massimo di 8060 euro per ciascun lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile, e in caso di lavoro a tempo parziale il massimale sarà proporzionalmente ridotto.

L’incentivo dovrà essere fruito entro il termine del 29 febbraio 2020.

 

Il rispetto del “de minimis”

È necessario ricordare che l’incentivo di cui al presente Decreto deve essere fruito nel rispetto degli aiuti “de minimis” e nel caso di mancato rispetto o superamento dei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia, l’INPS provvederà alla revoca dell’incentivo con applicazione delle sanzioni civili previste per legge.

Sarà possibile fruire degli incentivi in questione oltre il limite del regime “de minimis” ai sensi dell’articolo 7 del Decreto n. 3/2018 ANPAL, solo in alcune particolari circostanze, ad esempio nel caso in cui l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, cioè un aumento netto del numero dei dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l’assunzione, che deve essere mantenuto per tutto il periodo di assunzione agevolata (ai sensi di dell’articolo 31, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 150/2015. Il requisito dell’incremento occupazionale netto non è richiesto nel caso in cui il posto/i posti occupati siano resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro ovvero licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito dell’incremento occupazionale netto, ricorra una delle seguenti condizioni:

  1. il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ex D.M 20 marzo 2013;
  2. il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  3. il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  4. il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato.

Spetterà a INPS e Ispettorato Nazionale del Lavoro la verifica del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato da parte dei datori di lavoro ammessi al godimento del beneficio.

 

Cumulabilità con l’incentivo di cui al comma 100, art. 1, L. n. 205/2017

L’incentivo di cui trattasi sarà cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile previsto dall’articolo 1, comma 100, della Legge n. 205/2017, Legeg di Bilancio 2018, e nei casi in cui si abbia l’anzidetta cumulabilità, l’incentivo sarà fruibile per la parte residua fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro – esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite massimo di 8060 euro su base annua per ciascun lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. Non è possibile la cumulabilità di tale beneficio con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.

 

La domanda

Qualora i datori di lavoro siano interessati a ottenere tale incentivo, dovranno inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente attraverso il modulo telematico, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall’INPS, e illustrati in un’apposita Circolare che sarà emanata dall’Istituto, e di cui si attendono ancora le specifiche.

A quel punto l’Istituto Previdenziale determinerà l’importo dell’incentivo spettante in relazione:

  • alla durata del rapporto di lavoro;
  • alla retribuzione del contratto sottoscritto;

verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione all’incentivo – compresa l’iscrizione del soggetto al programma “Garanzia Giovani” – e accertando la disponibilità di risorse.

Qualora al momento dell’istanza preliminare di ammissione all’incentivo, il giovane non sia ancora stato preso in carico dalla struttura competente ANPAL, essa informerà prontamente la Regione di adesione ovvero quella di lavoro in modo che nei successivi 15 giorni la stessa proceda alla presa in carico del giovane interessato. Decorsi inutilmente i 15 giorni, l’ANPAL procede alla presa in carico centralizzata acquisendo le informazioni mancanti anche mediante autodichiarazione del giovane.

Fatto ciò, se il datore di lavoro rispetta tutte le prerogative del caso, l’INPS comunicherà l’avvenuta prenotazione dell’importo in favore del datore di lavoro.

Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’incentivo da parte dell’INPS il datore di lavoro, – qualora non vi abbia già provveduto – dovrà provvedere all’assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore, a seguito della quale avverrà l’erogazione del beneficio attraverso conguaglio sulle denunce contributive.

In considerazione del fatto che il beneficio è autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare, l’INPS autorizzerà tale beneficio solamente nel limite delle risorse effettivamente presenti.

 Qualora le assunzioni fossero effettuate prima che sia reso disponibile da parte dell’INPS il modulo telematico dell’istanza preliminare, l’Inps autorizzerà il beneficio a seconda dell’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

Si resta in attesa a questo punto solamente una apposita Circolare emanata dall’INPS che dovrà fornire le procedure operative di attuazione di tale misura.

 

8 febbraio 2018

Antonella Madia