Dati contabili degli Enti Locali: pubblicazione in formato tabellare aperto e lavorabile

Dopo l’approvazione dei referti contabili principali gli enti locali sono tenuti alla pubblicazione dei dati contabili in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Dopo l’approvazione dei referti contabili principali (bilancio di previsione e consuntivo) gli enti locali sono tenuti alla pubblicazione dei dati contabili in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

La pubblicazione, più specificamente, deve avvenire entro 30 giorni dall’approvazione dei documenti contabili (preventivo e consuntivo) utilizzando un formato di tipo aperto ed i dati rappresentati devono essere riutilizzabili senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità.

L’adempimento, introdotto dalla L. 89/2014, è ulteriore e aggiuntivo rispetto alla (semplice) pubblicazione delle informazioni contabili così come rivenienti dalla disciplina strettamente contabile e dovrebbe contribuire ulteriormente a rendere “trasparente” e conoscibile la gestione finanziaria degli enti locali.

Di conseguenza, può essere opportuno verificare attentamente, anche da parte degli organi di revisione, il corretto assolvimento di tale obbligo avuto riguardo sia al bilancio di previsione 2017/2019 sia al rendiconto della gestione 2016.

Precedentemente alla piena attuazione dell’armonizzazione contabile, un primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (del 22 settembre 2014) aveva definito il quadro delle informazioni da pubblicare in formato tabellare anche per le amministrazioni locali.

Era così richiesto di riportare le entrate di competenza (previste, accertate e riscosse) assumendo l’articolazione in titoli e categorie e le spese di competenza (previste, impegnate e pagate) sulla base di una rappresentazione matriciale destinata ad “incrociare” le funzioni con gli interventi.

Per effetto della progressiva implementazione del sistema contabile armonizzato, poi, è intervenuto un successivo provvedimento di adeguamento degli schemi, datato 29 aprile 2016, destinato ad aggiornare le informazioni da pubblicare in funzione della nuova classificazione delle entrate e delle spese recata dal D.Lgs. 118/2011.

Sul fronte dell’entrata, in particolare, tale provvedimento attuativo richiede agli enti locali di pubblicare, distintamente per ciascun esercizio del bilancio (e quindi, in sostanza, con un prospetto per ogni annualità nel caso di bilancio preventivo), le somme stanziate, accertate e riscosse – in funzione della tipologia di documento – sulla base della classificazione in titoli e tipologie.

Mentre, dal lato della spesa, è necessario utilizzare un formato matriciale che riporta per “riga” la classificazione in titoli e macroaggregati e per “colonna” le diverse missioni previste dall’armonizzazione contabile per definire la tassonomia delle voci contabili.

Anche in questo caso, è necessario riportare le informazioni relative alla gestione di competenza ed alla gestione di cassa in funzione della specifica fase (previsionale o consuntiva) a cui gli elementi considerati fanno riferimento, tenendo conto che, per quanto concerne il documento programmatico, occorre evidenziare che i dati devono interessare distintamente i tre esercizi contemplati da tale documento.

Per completezza, in ultimo, non va dimenticato che tale adempimento non assolve gli obblighi di pubblicazione in ordine ai documenti contabili, essendo necessario inserire nella sezione dell’amministrazione trasparente anche i documenti e allegati del bilancio preventivo ed al consuntivo.

 

7 dicembre 2017

Marco Rossi