Anche il Revisore Sindaco in altro Comune può percepire il compenso

Il revisore di un ente locale che diventa sindaco (carica elettiva) in un altro Comune ha diritto a percepire il compenso per l’attività professionale svolta. A cura di Marco Rossi.

Secondo la Sezione Regionale di Controllo del Veneto della Corte dei Conti (parere n. 333/2016 del 23 agosto 2016) anche il revisore dell’ente che diventa sindaco in un altro comune ha diritto a percepire il compenso per l’attività professionale svolta.

Si tratta di un principio che si presenta coerente con le indicazioni tanto del Ministero dell’Interno (parere n. 10313 del 5 novembre 2015) quanto della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti (pronuncia n. 11/2016).

Quest’ultima, peraltro, si era soffermata sulla diversa fattispecie del revisore che riveste anche la carica di consigliere in un comune collocato in un’altra provincia, percependo, quindi, un gettone di presenza e non l’indennità funzione (come nel caso ora esaminato).

Per giungere all’indicata conclusione, la Corte del Veneto richiama preliminarmente i contenuti dell’art. 5, c. 5, del D.L. n. 78/2010, secondo cui (nella parte rilevante) «nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta».

Di seguito, la pronuncia sottolinea alcuni aspetti di particolare rilevanza.

In primis, meritano un richiamo le particolari modalità di scelte dell’organo di revisione, non più intuitu personae, ma (sulla base di una norma del 2011) estratti a sorte dalle Prefetture da un elenco formato a livello regionale composto da tutti i soggetti in possesso di determinati requisiti tecnico-professionali.

In secondo luogo, rileva la novità normativa introdotta dall’art. 35, comma 2-bis della L. 35/2012, di carattere esplicitamente interpretativo, secondo la quale la disposizione di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti.

Entrambi i profili, infatti, evidenziano la connotazione assolutamente specifica degli incarichi di revisione che trova ulteriore conferma in due ulteriori profili, che pure sono rilevanti per la questione, relativi alla determinazione del compenso parametrato a fattori oggettivi (sula base dell’art. 241 del Tuel) ed ai limiti all’assunzione costituiti solo dalle incompatibilità espressamente previste dalla legge.

Tali elementi di specificità, che giustificano la descritta deroga al criterio generale di gratuità, non possono rilevare, secondo la pronuncia, anche nei confronti dell’incarico di revisore dei conti affidato a un Sindaco, essendo affermata un’eccezione al principio di tendenziale gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive per gli organi di revisione. Eccezione, a cui non osta il riferimento testuale all’erogazione di un gettone di presenza, posto che, proprio secondo la norma dell’art. 5 comma 5 del D.L. 78/2010 la compensabilità con il gettone di presenza viene qualificata come “eventuale”.

 

8 settembre 2016

Marco Rossi