Unico 2016: spese di vitto ed alloggio dei professionisti

il modello Unico 2016 tiene conto delle novità riguardanti i professionisti relative alle spese di vitto ed alloggio sostenute direttamente dal committente: guida alle novità ed alle problematiche tutt’ora aperte su tale tipo di poste contabili

monopoli-newIl modello Unico 2016 tiene conto delle novità riguardanti i professionisti relative alle spese di vitto ed alloggio sostenute direttamente dal committente.

Fino al periodo di imposta 2014 i professionisti e le imprese committenti dovevano seguire una proceduta molto complessa affinché le predette spese fossero integralmente deducibili, quindi neutre fiscalmente. In questo modo i professionisti riuscivano ad evitare la limitazione alla deducibilità pari al 2 per cento dei compensi incassati nell’anno.

I predetti oneri dovevano essere indicati (lo scorso anno) nel modello Unico 2015 in corrispondenza del rigo RE15. L’esercente arte e professione doveva addebitare in fattura i predetti oneri anticipati dal committente e la neutralità si otteneva con la deduzione integrale dei predetti costi. Ora, però, la disciplina risulta radicalmente modificata a seguito dell’approvazione del decreto c.d. sulle semplificazioni emanato in attuazione della delega fiscale.

L’art. 10 del decreto legislativo n. 175/2014 ha sostituito il secondo periodo dell’art. 54, comma 5 del D.P.R. n. 917/1986, avente ad oggetto il trattamento fiscale delle spese di vitto ed alloggio sostenute direttamente dal committente.

La nuova disposizione, diversamente da quella previgente, non attribuisce la qualificazione di “compensi in natura” alle spese di vitto ed alloggio se sostenute direttamente dal committente. E’ stata così introdotta una deroga al principio generale in base alla quale le spese addebitate al committente o sostenute dallo stesso soggetto direttamente, costituiscono in ogni caso compensi. L’unica eccezione riguardava (e riguarda ancora oggi) gli oneri anticipati in nome e per conto i quali rappresentano una mera “partita di giro”.

La previsione espressa (del decreto legislativo) circa l’irrilevanza dei predetti oneri sostenuti direttamente dal committente ha radicalmente semplificato la procedura con un evidente “alleggerimento” degli adempimenti. Il professionista non deve più indicare nella fattura le spese anticipate dal committente. Conseguentemente i medesimi oneri non possono neppure essere considerati in deduzione dal reddito di lavoro autonomo. L’operazione continua quindi ad essere neutrale per il professionista senza che tale soggetto risulti obbligato ad alcun adempimento. D’altra parte l’indeducibilità è dovuta alla circostanza che gli oneri sono sostenuti/pagati direttamente dall’impresa committente.

In conseguenza di ciò sono state modificate le istruzioni relative al Modello Unico 2016 non essendo più necessaria l’indicazione del predetti oneri integralmente deducibili dal committente.

Per il committente la deducibilità delle spese (alberghiere e di vitto) non è più subordinata alla ricezione della fattura da parte del professionista con l’indicazione dei predetti oneri. I documenti di spesa saranno intestati direttamente all’impresa committente che ha sostenuto i costi e quindi saranno deducibili secondo le regole ordinarie previste dal TUIR.

Rimane però ancora non risolto il tema delle spese di viaggio. Frequentemente il soggetto committente non si limita a sostenere direttamente le spese di vitto ed alloggio (l’albergo), ma sostiene anche le spese di viaggio quali, ad esempio, il costo del biglietto aereo o del treno. In questo caso l’Agenzia delle entrate ha affermato espressamente che la nuova disposizione non può trovare applicazione (cfr Circ. n. 31/E del 30 dicembre 2014).

I professionisti hanno chiesto in più occasioni un’interpretazione non eccessivamente rigida che estendesse le nuove semplificazioni anche alle spese di viaggio, ma la soluzione dell’Agenzia è stata negativa. I pagamenti delle spese di viaggio, effettuati direttamente dall’impresa committente, saranno considerati dal Fisco quali compensi in natura e tale lettura della disposizione non farà altro che alimentare il contenzioso, ponendosi in evidente controtendenza con l’intento della legge delega fiscale di semplificare il sistema.

25 Maggio 2016

Nicola Forte