Il part-time agevolato: guida con esempi pratici

Guida alle disposizioni sul part time agevolato che intendono favorire il passaggio al lavoro a tempo parziale del personale dipendente del settore privato in prossimità del pensionamento di vecchiaia. Articoli a cura di Patrizia Macrì.

Il part-time agevolato – Premessa

il part time agevolato come funzionaAl fine di favorire l’occupazione giovanile, l’art. 1, comma 284, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha introdotto una norma intesa ad agevolare il passaggio al lavoro a tempo parziale del personale dipendente del settore privato in prossimità del pensionamento di vecchiaia.

Il 13 Aprile 2016 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha firmato il decreto attuativo avente per oggetto un’uscita graduale dall’attività lavorativa dei lavoratori più anziani promuovendo un principio di “invecchiamento attivo”.

La norma contenuta nella legge e attuata attraverso quanto stabilito dal decreto in commento introduce il c.d. part-time agevolato, una misura sperimentale già prevista da una norma contenuta nella Legge di Stabilità 2016.

Il part-time agevolato può essere utilizzato dai lavoratori del settore privato che abbiano in essere un contratto a tempo indeterminato full-time che possiedono il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia e che maturano il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018.

La possibilità di accedere al part-time agevolato è prevista a partire dal 02 giugno 2016. Il decreto Lavoro – Finanze che lo prevede, infatti, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18/05/2016.

Affinché la misura diventi effettivamente operativa, tuttavia, bisognerà attendere la circolare dell’INPS.

SOGGETTI BENEFICIARI DEL PART-TIME AGEVOLATO

I soggetti ha cui è rivolta le norma in commento sono i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive della stessa aventi in essere un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e che maturino  il requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018 e che, nel contempo, abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia.

A tal proposito va ricordato che l’età pensionabile è pari a:

  • 65 anni e 7 mesi per le donne fino al 31 dicembre 2017;
  • 66 anni e 7 mesi per gli uomini e anche per le donne a partire dall’1 gennaio 2018.

 

N.B. E’ bene sottolineare che restano comunque esclusi i lavoratori che, entro il 31/12/2018, pur non maturando l’età pensionabile, perfezionerebbero il diritto a percepire un trattamento pensionistico diverso da quello di vecchiaia.

 

I soggetti beneficiari del provvedimento in commento, in  accordo con il proprio datore di lavoro, hanno la facoltà di trasformare il loro rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con riduzione dell’orario di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento ed il 60 per cento con corresponsione mensile, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata e con riconoscimento della contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato.

 

N.B. L’incentivazione in esame si sostanzia in un ulteriore elemento retributivo, inserito nel LUL, Libro Unico del Lavoro, determinato sulla base della contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico dell’azienda (pari al 23,81%) calcolata sulla quota di retribuzione non più erogata per effetto della riduzione di orario: tale incentivo non è imponibile a fini fiscali né previdenziali ed assistenziali.

Per poter accedere al beneficio in commento il lavoratore, di concerto con il datore di lavoro, stipulano un contratto di riduzione dell’orario di lavoro denominato contratto di lavoro a tempo parziale agevolato. Il nuovo contratto avrà una durata pari al periodo che intercorre tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia da parte del lavoratore e conterrà la misura della riduzione.

 

N.B. Il beneficio cessa, in ogni caso, al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell’accordo.

La contribuzione figurativa prevista dalla norma in commento è riconosciuta nel limite massimo di:

  • 60 milioni di euro per l’anno 2016,
  • 120 milioni di euro per l’anno 2017
  • 60 milioni di euro per l’anno 2018.

 

Tali somme omnicomprensive sono erogate dal datore di lavoro e non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non sono assoggettate ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Al lavoratore spetta inoltre l’accredito della contribuzione previdenziale figurativa calcolata sulla retribuzione persa per effetto della trasformazione del rapporto, a tutela della misura del trattamento pensionistico. Dal punto di vista del datore di lavoro, pertanto, l’operazione risulta essere:

  • neutrale in termine di costi contributivi, in quanto la quota di contribuzione non versata sulla retribuzione non pagata al lavoratore viene erogata a quest’ultimo sotto forma di incentivo;
  • conveniente dal punto di vista gestionale-organizzativo nel caso in cui si voglia gradualmente procedere con il trasferimento di competenze dal lavoratore anziano a quello più giovane destinato a sostituirlo negli anni avvenire.

PROCEDURA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL PART-TIME AGEVOLATO

Per poter stipulare un contratto part time agevolato il lavoratore deve per prima cosa richiedere una certificazione all’INPS con la quale l’istituto attesti il possesso dei requisiti minimi di contribuzione e della maturazione entro il 31 dicembre 2018 del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia.

Una volta in possesso di questa certificazione il datore di lavoro e il lavoratore stipulano un contratto di lavoro a tempo parziale con l’indicazione della misura della riduzione dell’orario di lavoro compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, avvalendosi del relativo beneficio fino alla data di maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia. Gli effetti del contratto decorrono a partire dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento, da parte dell’INPS, dell’istanza presentata.

Il datore di lavoro deve trasmettere alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio il contratto di lavoro a tempo parziale agevolato cosicché questa possa rilasciare, previo esame delle previsioni contrattuali, entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione del contratto, il provvedimento di autorizzazione di accesso al beneficio.

Decorso inutilmente il suddetto termine il provvedimento di autorizzazione si intende rilasciato.

Ottenuto il provvedimento di autorizzazione da parte della Direzione territoriale del lavoro, ovvero trascorsi inutilmente i 5 giorni previsti per il rilascio dello stesso, il datore di lavoro trasmette un’istanza telematica all’inps nella quale andrà ad inserire il codice identificativo della certificazione al diritto all’accesso al beneficio nonché le informazioni relative al contratto di lavoro e quelle necessarie ad operare la stima dell’onere del beneficio.

Trascorsi ulteriori  giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell’istanza telematica, l’Inps deve comunicare al datore di lavoro l’accoglimento o il rigetto della stessa.

L’accoglimento dell’istanza ha come presupposto la sussistenza dei requisiti del lavoratore nonché la disponibilità, in riferimento alle singole annualità in cui si estende la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato, delle risorse finanziarie.

N.B. Nel caso in cui dal monitoraggio delle domande di accesso comunicate dalle imprese e dai relativi oneri corrispondenti al riconoscimento della contribuzione figurativa valutati anche in via prospettica, risulti superato, anche per una sola annualità, il limite delle risorse, l’INPS respinge le domande di accesso al beneficio per esaurimento delle risorse finanziarie riferite a quello specifico anno.

L’accoglimento delle singole istanze ha come conseguenza la riduzione dell’ammontare delle risorse disponibili dell’importo stimato della contribuzione figurativa di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto in parola. La contribuzione figurativa è accreditata dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento del procedimento in commento. Infine il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare all’INPS e alla Direzione territoriale del lavoro la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato.

 

ESEMPI DI CALCOLO

Esempio n. 1

Ipotizziamo che un dipendente percepisca uno stipendio annuo lordo di € 28.000,00 e che il contratto part time agevolato sia pari al 60%.

Il nuovo stipendio sarà pertanto pari a:

€ 28.000 * 60% = € 16.800,00.

L’incentivo invece sarà pari al 23,81% della differenza tra lo stipendio originale e quello riproporzionato:

€ 28.000,00 – € 16.800,00 = € 11.200,00 (base di calcolo).

L’incentivo sarà quindi pari a:

€ 11.200,00 * 23,81% = € 2.667,00

Lo stipendio totale lordo del contratto part-time agevolato, comprensivo dell’incentivo sarà pari a:

€ 16.800,00 + € 2.667,00 = € 19.467,00

Lo stipendio lordo mensile sarà pari a:

€ 19.467,00 / 13 = € 1.497,00

La contribuzione figurativa sarà, infine, pari a € 3.696,00

 

Esempio n. 2

Ipotizziamo che un dipendente percepisca uno stipendio annuo lordo di € 28.000,00 e che il contratto part time agevolato sia pari al 50%.

Il nuovo stipendio sarà pertanto pari a:

€ 28.000 * 50% = € 14.000,00.

L’incentivo invece sarà pari al 23,81% della differenza tra lo stipendio originale e quello riproporzionato:

€ 28.000,00 – € 14.000,00 = € 14.000,00 (base di calcolo).

L’incentivo sarà quindi pari a:

€ 14.000,00 * 23,81% = € 3.333,00

Lo stipendio totale lordo del contratto part-time agevolato, comprensivo dell’incentivo sarà pari a:

€ 14.000,00 + € 3.333,00 = € 17.333,00

La contribuzione figurativa sarà, infine, pari a € 3.696,00

 

Esempio n. 3

Ipotizziamo che un dipendente percepisca uno stipendio annuo lordo di € 28.000,00 e che il contratto part time agevolato sia pari al 40%.

Il nuovo stipendio sarà pertanto pari a:

€ 28.000 * 40% = € 11.200,00.

L’incentivo invece sarà pari al 23,81% della differenza tra lo stipendio originale e quello riproporzionato:

€ 28.000,00 – € 11.200,00 = € 16.800,00 (base di calcolo).

L’incentivo sarà quindi pari a:

€ 16.800,00 * 23,81% = € 4.000,00

Lo stipendio totale lordo del contratto part-time agevolato, comprensivo dell’incentivo sarà pari a:

€ 11.200,00 + € 4.000,00 = € 15.200,00

La contribuzione figurativa sarà, infine, pari a € 3.300,00

 

Patrizia Macrì

26 Maggio 2016