Versamento tassa annuale di concessione governativa sui libri sociali

le regole per la liquidazione ed il versamento tramite modello F24 della tassa di concessione governativa dovuta sui libri sociali, in scadenza il prossimo 16 marzo

registri-immagineEntro il prossimo 16/3/2016 le società di capitali devono obbligatoriamente versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili di cui all’art. 2215 c.c.. L’obbligo di versamento sussiste nonostante ci sia stata l’abolizione dell’obbligo di vidimazione iniziale dei principali libri contabili obbligatori, stabilita dall’art. 8 della legge n.383/2001. E’ importante ricordare che a seguito dell’intervento operato dalla citata L. 383/2001, la vidimazione è attualmente prevista solo per i libri sociali obbligatori (artt. 2421 e 2478 c.c.), nonché su ogni altro libro o registro per cui l’obbligo di bollatura sia previsto da norme speciali. Al contrario, i libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalla normativa fiscale (registri IVA, registro dei beni ammortizzabili), non sono più soggetti all’obbligo di bollatura, ferma restando la formalità di numerazione progressiva delle pagine di ciascun registro.

Soggetti obbligati

Sono tenute al versamento le società di capitali (SPA, SAPA, SRL), incluse quelle organizzate in forma consortile, ad eccezione di cooperative e mutue assicurazioni. L’obbligo, in ogni caso, non sussiste per le ditte individuali e le società di persone (società semplici, SNC e SAS). Con risoluzione ministeriale n.90 del 27 maggio 1996, il Ministero delle Finanze ha confermato l’applicabilità del tributo anche agli enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Inoltre, con la C.M. n. 108/E del 1996 , il Ministero delle Finanze ha chiarito che sono soggette all’obbligo di pagamento anche le società di capitali in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali, sempre che permanga l’obbligo della tenuta di libri numerati e bollati nei modi previsti dal Codice civile. In tal senso, devono intendersi escluse dall’obbligo di versamento le società di capitali dichiarate fallite o in stato di liquidazione coatta amministrativa.

Soggetti esonerati

Sono escluse dal versamento della tassa di concessione governativa

  • le società cooperative e di mutua assicurazione;

  • consorzi diversi dalle società consortili;

  • le società sportive affiliate ad una Federazione;

  • le società di capitali dichiarate fallite ;

Restano ulteriormente escluse le imprese costituite in forma diversa: imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali (associazioni, fondazioni, ONLUS, organizzazioni di volontariato, ecc., iscritte o meno al Rea in quanto in possesso di una attività commerciale o meno)

Importo dovuto

La tassa annuale è calcolata in misura forfettaria, a prescindere dal numero di libri o pagine utilizzati nell’anno, in base:

– al capitale sociale (o del fondo di dotazione) esistente al 1° gennaio 2016 non rilevando eventuali variazioni intervenute successivamente a codesta data (le stesse avranno effetto su quanto dovuto per il 2017)

La tassa è dovuta, a prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, in misura forfetaria pari a:

309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;

516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è superiore a 516.456,90 euro.

Modalità di versamento

Il versamento va effettuato mediante F24, con modalità telematiche, tenendo presente che:

nel caso di saldo “a zero” con compensazione vanno utilizzati esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/ Fisconline)

nel caso di saldo a debito con o senza compensazione vanno utilizzati i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate o dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.

In aggiunta a Entratel/Fisconline, può essere utilizzato il servizio di remote/home banking.

In particolare, nella Sezione “Erario” vanno riportati i seguenti dati:

– codice tributo 7085

– periodo di riferimento 2016”

Per le società neo-costituite il versamento deve essere effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all’Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA (modello AA7), su cui indicare gli estremi di versamento.

Il versamento per gli anni successivi, invece, deve essere eseguito mediante il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, utilizzando:

  • codice tributo “7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali”

  • periodo di riferimento l’anno 2016.

L’importo a debito può formare oggetto di compensazione in F24 con eventuali crediti disponibili.

Sanzioni

Nell’ambito del DPR 641/72 non si riscontra alcuna specifica sanzione in caso di omesso o tardivo versamento della tassa annuale. La riforma del 1997 ha infatti soppresso l’art. 9 c. 3 DPR 641/72 nella parte in cui prevedeva la sanzione amministrativa dal 100% al 200%. Il mancato versamento è punito con la sanzione amministrativa variabile dal 100 al 200 per cento del tributo omesso, con un minimo di 103 euro. Il versamento tardivo (punito con la sanzione amministrativa del 30 per cento dell’imposta dovuta) può formare oggetto di regolarizzazione spontanea mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

Pertanto, la dottrina maggioritaria ritiene applicabile all’omesso/tardivo versamento della tassa annuale la sanzione “ordinaria” in materia di omesso versamento dei tributi (art. 13, c.3 D.Lgs. 471/97); questa, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs.158/2015, dal 2016, è ora pari al:

-30% dell’importo dovuto;

– 15% se il versamento è eseguito con ritardo minore dei 90 giorni ;

– 1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 15 giorni.

9 marzo 2016

Giovanna Greco