Il bilancio super-semplificato per le micro imprese

Dall’anno 2016 le micro imprese godono di importanti semplificazioni nella redazione del bilancio di esercizio, con lo scopo di alleggerire i costi amministrativi che gravano su tali piccole realtà imprenditoriali.

 

Dall’1 gennaio 2016, in applicazione all’art. 2435-ter del codice civile, emanato in recepimento della Direttiva 2013/34/UE, le società di capitali di ridotte dimensioni – le c.d. micro-imprese – potranno adottare il nuovo schema di bilancio super-semplificato.

Il nuovo articolo 2425-ter, al contrario di quanto abitualmente previsto dal codice civile per i prospetti obbligatori, non prevede una struttura rigida o quanto meno un contenuto minimo dello stesso.

Tale schema semplificato potrà essere applicato a quelle micro-imprese che nel primo esercizio, o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale non superiore ai 175 mila euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni, uguali o minori a 350 mila euro;
  • numero medio degli occupati nel corso del periodo non può eccedere le cinque unità.

 

Per questi soggetti, lo schema di bilancio rimane quello abbreviato di cui all’art. 2435-bis c.c. ma con gli aggiustamenti che lo stesso D.Lgs. 139/2015 vi ha apportato; nello schema del bilancio in forma abbreviata, per effetto delle modifiche apportate all’art. 2435-bis:

  • nello stato patrimoniale non è più prevista l’annotazione degli ammortamenti e delle svalutazioni relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali;
  • nel conto economico sono raggruppabili le voci D18a, D18b, d18c e la nuova voce D18d (rivalutazioni di strumenti finanziari derivati) e le voci D19a, 19b, D19c e la nuova voce D19d (svalutazioni di strumenti finanziari derivati); sono state soppresse le voci relative ai proventi e oneri straordinari.

 

Le micro società di capitali sono inoltre esonerate dal rendiconto finanziario, dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa: quest’ultimo aspetto rappresenta la vera differenza posto che le prime due semplificazioni sono state introdotte anche per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.

L’esonero dalla compilazione della nota integrativa è accompagnato dalla previsione di indicare, in calce allo stato patrimoniale, le informazioni di cui all’art. 2427, numeri 9) e 16) che riguardano:

  • gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d’ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
  • le informazioni riferite ai compensi, alle anticipazioni e ai crediti concessi agli amministratori e ai sindaci cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati.

 

L’esonero dalla relazione sulla gestione è legato all’indicazione, sempre in calce allo stato patrimoniale, delle informazioni di cui ai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428 del codice civile:

–  il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente;

–  il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

 

Non sono altresì applicabili la deroga alle disposizioni civilistiche in casi eccezionali (ex art. 2423, quinto comma del codice civile) e le nuove regole in tema fair value rispetto ai derivati stipulati o incorporati in altri strumenti finanziari (ex art. 2426, numero 11-bis).

La possibilità di potersi avvalere del bilancio previsto per le micro-imprese cessa quando, per il secondo esercizio successivo, vengono superati due dei limiti previsti dal primo comma dell’art. 2435-ter. Il quadro di riferimento disegnato dal D.Lgs. 139/2015 prevede dunque tre tipologie di bilancio collegate alla dimensione dell’impresa:

  • ordinario, formato da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione;
  • in forma abbreviata, formato da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, con esonero dalla redazione del rendiconto finanziario e possibilità di non redigere la relazione sulla gestione;
  • bilancio delle micro-imprese, che riprende la struttura del bilancio in forma abbreviata ma si distingue per la possibilità di non redigere la nota integrativa.

 

27 gennaio 2016

Giovanna Greco