Le nuove regole per la rateizzazione degli avvisi bonari

un riassunto delle nuove regole che presiedono alle possibilità e modalità di rateizzazione degli avvisi bonari

 

L’art. 2, comma 1, e l’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2015, intervengono sulla rateizzazione degli avvisi bonari, mentre l’art. 3 e l’art. 15, comma 4, regolano gli inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute. Vediamo il nuovo quadro che si presenta ai contribuenti, a far data dal 22 ottobre 2015.

 

Rateizzazione delle somme dovute avvisi bonari

Per effetto delle modifiche operate dall’art. 2, c. 1, del D.Lgs. n. 159/2015, l’art. 3-bis, del D.Lgs. n. 462/97, adesso prevede che le somme dovute per gli avvisi bonari di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/73, possono essere versate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a 5 mila euro, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Tali disposizioni si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento della comunicazione prevista dall’art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

 

Nuove regole avvisi bonari

  • 8 rate trimestrali di pari importo, se le somme dovute sono inferiori a 5 mila euro;

  • 20 rate trimestrali di pari importo, se le somme dovute sono superiori a 5 mila euro.

 

L’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione.

Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre (venendo così meno la variazione del termine in funzione della data del primo versamento, che aveva determinato errori di versamento).

In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all’art. 15-ter del D.P.R. n. 602/73.

 

L’applicazione delle nuove regole

Per effetto di quanto disposto dall’art. 15, c. 2, del D.Lgs. n. 159/2015, le nuove regole di cui all’art. 2, c. 1, si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso:

  1. al 31 dicembre 2014, per le somme dovute ai sensi dell’art. 2, c. 2, del D.Lgs. n. 462/97 (36-bis);

  2. al 31 dicembre 2013, per le somme dovute ai sensi dell’art. 3, c. 1, del D.Lgs. n. 462/97 (36-ter);

  3. al 31 dicembre 2012, per le somme dovute ai sensi dell’art. 1, c. 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito dellaliquidazione dell’imposta dovuta sui redditi di cui all’art. 17 del T.U. n. 917/86, salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all’art. 21 del medesimo T.U., per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.

 

Inadempimenti nei pagamenti

Come abbiamo anticipato, il legislatore ha introdotto, nell’ambito del D.P.R. n. 602/73, l’art. 15-ter: in particolare, viene previsto che nel caso di rateazione ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/97, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva,  comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, in misura piena.

 

Il lieve inadempimento

Il Legislatore delegato, per la prima volta, norma il lieve inadempimento.

Il comma 3, dell’articolo 15-ter, del D.P.R. n. 602/73, esclude la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:

a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a diecimila euro;

b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

 

Tale norma si applica, per quel che qui ci interessa, anche con riguardo al versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell’art. 2, c. 2, e dell’art. 3, c. 1, del D.Lgs. n. 462/97.

Il comma 5 del nuovo articolo 15-ter dispone, altresì, che nei casi previsti dal comma 3, nonché in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.

L’iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

 

L’applicazione delle nuove regole

Le disposizioni relative agli inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute si applicano (ex art. 15, c. 4, del D.Lgs. n. 159/2015) per le rateazioni di cui all’art. 3-bis, del D.Lgs. n. 462/97, a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso:

  1. al 31 dicembre 2014, per le somme dovute ai sensi dell’art. 2, c. 2, del D.Lgs. n. 462/97 (36-bis);

  2. al 31 dicembre 2013, per le somme dovute ai sensi dell’art. 3, c. 1, del D.Lgs. n. 462/97 (36-ter);

  3. al 31 dicembre 2012, per le somme dovute ai sensi dell’art. 1, c. 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito dellaliquidazione dell’imposta dovuta sui redditi di cui all’art. 17 del T.U. n. 917/86, salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all’art. 21 del medesimo T.U., per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.

 

18 novembre 2015

Roberto Pasquini e Luca Bianchi