Rimborso spese ai revisori: spetta anche se non previsto dal regolamento di contabilità dell'ente

Il rimborso delle spese di accesso spetta ai revisori per l’espletamento del mandato nell’organo di controllo, se residenti in altro Comune, anche qualora non previsto dal regolamento di contabilità dell’Ente. A cura di Marco Rossi.

Il rimborso delle spese di accesso spetta ai revisori per l’espletamento del mandato nell’organo di controllo, se residenti in altro comune, anche qualora non previsto dal regolamento di contabilità ovvero dalla deliberazione di nomina dei revisori ovvero pattuito «in maniera specifica al momento del conferimento dell’incarico».

E’ quanto ha sancito, riprendendo le conclusioni di altre Sezioni, la Corte dei Conti della Lombardia con la deliberazione n° 329/2015 che, così, risolve una questione di particolare rilevanza sia per gli enti sia per i revisori, la cui importanza si è accentuata con l’introduzione del meccanismo dell’estrazione.

Secondo la pronuncia, in particolare, assume rilievo decisivo la previsione di cui al D.M. 20.05.2005 del Ministero dell’Interno, relativo all’«Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei conti degli Enti Locali» che, all’art. 3, stabilisce che

«ai componenti dell’Organo di revisione economico finanziaria dell’Ente avente la propria residenza al di fuori del Comune ove ha sede l’Ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni».

Rispetto alle modalità di calcolo dei rimborsi, tra l’altro, lo stesso provvedimento precisa che, se non determinate dal regolamento di contabilità, esse sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell’Organo di revisione.

Pertanto, secondo il decreto, il rimborso delle spese «spetta» indipendentemente dalla determinazione delle modalità di calcolo, con la conseguenza che deve essere riconosciuto all’organo di revisione a prescindere dal fatto che esso fosse previsto dal regolamento di contabilità comunale o dalla deliberazione di nomina dei revisori o, comunque, fosse stato pattuito puntualmente.

A rafforzare tale indicazione, sulla base della pronuncia, rileva altresì la previsione di cui all’art. 2234 del codice civile, secondo la quale il professionista ha sempre diritto all’anticipazione delle spese occorrenti per il compimento dell’opera, salvo diversa pattuizione (tale rinvio era, tra l’altro, già stato valorizzato dalla Corte dei Conti Sicilia nel parere n° 407/2013).

Naturalmente, sul piano più sostanziale, per essere legittimo, il rimborso degli oneri di viaggio deve riguardare spese

«effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni».

Non va conclusivamente dimenticato, però, che tali rimborsi, in termini quantitativi, devono rispettare il limite di legge previsto dal comma 6-bis, dell’art. 241 Tuel recentemente introdotto, secondo il quale «l’importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell’organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi». Norma finalizzata, ad evidenza, a garantire una congrua proporzione tra l’ammontare del compenso e degli oneri aggiuntivi legati ai rimborsi.

 

3 novembre 2015

Marco Rossi