Accertamento legittimo anche senza la documentazione extracontabile

l’accertamento tributario è legittimo anche quando l’ufficio finanziario non allega la documentazione extracontabile al verbale della Finanza, è sufficiente che i verbalizzanti forniscano la descrizione dei documenti esaminati

L’accertamento tributario è legittimo anche quando l’ufficio finanziario non allega la documentazione extracontabile al verbale della Guardia di Finanza.

Quanto sopra è contenuto nella Ord. n. 8325/2015 da cui emerge che gli atti formati dai pubblici ufficiali sono dotati di fede privilegiata per cui è sufficiente che i verbalizzanti forniscono la descrizione dei documenti esaminati (schede clienti; quadernoni).

Le funzioni accertative dell’ufficio finanziario (e Guardia di Finanza) si traducono in accessi, ispezioni e verifiche e sono disciplinate dall’art. 52 D.P.R. n. 633/1972, che ha valore, oltre che ai fini IVA, anche per tutte le imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP). Altre norme in materia sono contenute nella legge n. 212 del 2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente) che disciplina i rapporti tra contribuente e fisco stabilendo una serie di garanzie per la trasparenza, i diritti e la tutela del contribuente sottoposto a ispezioni e verifiche.

 

Nel caso in esame la società ha impugnato un avviso di accertamento per omessa fatturazione di ricavi ottenendo pronunce favorevoli sia in primo che secondo grado in quanto l’ufficio non aveva provveduto ad allegare al verbale della Gdf la documentazione extracontabile alla base dell’accertamento.

La Suprema Corte ha affermato che il verbale della Guardia di Finanza ha valore privilegiato ex art. 2699 c.c. allorché formato nell’esercizio di funzioni pubbliche accertative delle quali siano investiti per legge.

I giudici hanno ritenuto che la CTR ha escluso di valutare gli elementi contenuti nel verbale che invece era indicata dettagliatamente la tipologia dei documenti extracontabili (quadernoni, brogliacci, schede clienti extracontabili) da cui risultava una contabilità diversa da quella ufficiale. Quanto precede è in contrasto con la giurisprudenza di legittimità (Cass SSUU nn. 12545/92 e 17355/2009), avendo ritenuto di eliminare l’insieme degli elementi acquisiti dai verbalizzanti e non riconoscendo quella efficacia privilegiata che assiste il verbale e gli accertamenti compiuti dal pubblico ufficiale.

Per quanto sopra la Suprema Corte ha cassato la sentenza rinviando la causa ad altra sezione dalla CTR.

Circa la natura del processo verbale di constatazione è stato ritenuto che lo stesso è un atto amministrativo extraprocessuale e come tale acquisibile a fini probatori; qualora emergano indizi di reato, occorre procedere in base all’art. 220 disp. Att. Cod proc.pen giacché altrimenti la parte di documento redatta successivamente a detta emersione non acquista efficacia probatoria. Non sono utilizzabili i risultati probatori in caso di violazione delle norme del codice procedura penale la cui osservanza è prevista per assicurare fonti di prova in presenza di indizi di reato. Il verbale di constatazione della Guardia di Finanza non basta a far scattare un reato di evasione fiscale e a superare la soglia di punibilità, in quanto i militari devono compiere ulteriori indagini nel rispetto delle garanzie dell’imputato al pari del processo penale (Cass. n. 4919/2015).

17 luglio 2015

Enzo Di Giacomo