Crediti verso la Pubblica Amministrazione: i fornitori possono cedere pro soluto il proprio credito

il Ministero dell’Economia modifica i termini per la richiesta di accesso al Fondo di garanzia sulla cessione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione, prevedendo la possibilità di attivazione decorsi 180 giorni dalla data dell’atto di cessione

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2015, il Decreto 11 marzo 2015 recante modifiche ed integrazioni al decreto 27 giugno 2014, riguardante gli strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati ai sensi dell’art. 37 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

In particolare, viene stabilito che all’art. 1, c. 1, lett. g, del suddetto decreto ministeriale 27 giugno 2014, dopo le parole «operazione di cessione,» sono aggiunte le seguenti parole: «180 giorni dalla data di cessione, ovvero» e dopo le parole «nella certificazione» sono aggiunte le seguenti parole: «del credito, se questa è successiva a 180 giorni dalla data di cessione».

Dunque, il Ministero dell’Economia modifica i termini per la richiesta di accesso al Fondo di garanzia sulla cessione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione, prevedendo la possibilità di attivazione decorsi 180 giorni dalla data dell’atto di cessione.

Il DM 27 giugno 2014 ha disciplinato le modalità di intervento del Fondo di garanzia istituito presso il Ministero dell’Economia sulle cessioni dei crediti vantati dai fornitori nei confronti della Pubblica Amministrazione.

In virtù del provvedimento, i fornitori possono cedere pro soluto il proprio credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato a banche e a intermediari finanziari incassando quanto dovuto al netto di una percentuale di sconto che è fissata nella misura massima dell’1,90% in ragione d’anno. Lo sconto si riduce all’1,60% per gli importi eccedenti 50.000 euro di ammontare della cessione.

A fronte di temporanee carenze di liquidità delle amministrazioni debitrici, inoltre, sono rese possibili operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti ceduti, anch’esse assistite dalla garanzia dello Stato. In questi casi la misura massima dei tassi di interesse è commisurata a quella relativa alle operazioni di mutuo con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato.

Il D.L. 66/2014, inoltre, ha previsto che la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e altre istituzioni finanziarie dell’Unione europea e internazionali possano acquisire dalle banche e dagli intermediari finanziari, sulla base di una convenzione quadro con l’ABI, i crediti ceduti, garantiti dallo Stato.

I soggetti garantiti, in caso di mancato pagamento, anche parziale, dell’importo dovuto da parte della pubblica amministrazione debitrice, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento, devono trasmettere alla PA interessata l’intimazione al pagamento dell’ammontare dell’esposizione tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC.

Il termine per l’adempimento era originariamente individuato nella data indicata dalla pubblica amministrazione debitrice nella relativa certificazione. Tale termine viene ora fissato, per effetto del DM 11 marzo 2015, decorsi 180 giorni dalla data della cessione nell’ipotesi in cui il giorno indicato nella certificazione cada successivamente.

28 maggio 2015

Vincezo D’Andò