La verifica di congruità delle spese legali e la loro corretta contabilizzazione

Se l’ente assume un avvocato esterno, come deve comportarsi per valutare la congruità della parcella proposta dal legale?

La verifica della congruità delle parcelle degli avvocati esterni, unitamente alla corretta rappresentazione nel bilancio armonizzato, rappresentano problematiche che sono state sollevate in diverse occasioni dai responsabili della spesa, al fine di evitare possibili danni erariali.

Le due questioni sono state oggetto di specifico intervento della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, nella deliberazione n.200 depositata in data 20/05/2015.

 

LA CONGRUITA’ DELLE PERCELLE DEGLI AVVOCATI

Il Collegio contabile risponde alla prima domanda sollevata da un Comune circa la verifica di congruità delle spese contenute nella parcella degli avvocati chiamati a supportare l’Ente nei giudizi innanzi le magistrature competenti.

Le indicazioni fornite sono state le seguenti:

  • l’ente locale prima di procedere al pagamento della parcella presentata dal proprio difensore ha il dovere di esaminare la documentazione relativa all’attività svolta dal difensore per valutarne la congruità;

  • tale verifica risponde all’esigenza di garantire una “attenta e prudente gestione della spesa pubblica”, pertanto deve tenere conto, “da un lato dell’incertezza dell’esatta individuazione delle voci che potrebbero concorrere alla determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità dovute agli avvocati per l’esercizio della loro attività professionale e dei relativi parametri legali, dall’altro della necessità di scongiurare il rischio di annoverare nella parcella spese oggettivamente superflue o non proporzionali all’opera prestata” (C. Conti, sez. reg. Piemonte del. n. 35/11);

  • la valutazione di congruità deve “riguardare, non solo la conformità della parcella alla tariffa forense, ma anche il rapporto fra l’importanza e delicatezza della causa e le somme spese per la difesa” (C. Conti, sez. reg. Piemonte del. n. 35/11 che richiama Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sent. 23 gennaio 2007, n. 1418);

  • nell’ipotesi in cui l’amministrazione è parte soccombente, anche se la sentenza che definisce il contenzioso quantifica le spese legali sostenute da controparte (e non dall’Amministrazione) detta liquidazione può rappresentare un parametro di congruità in relazione al valore della causa, al numero di udienze alle quali hanno partecipato i difensori delle parti in giudizio, nonché al numero di atti processuali redatti e depositati in corso di causa.

 

PARTE ECCEDENTE DELLA FATTURA RISPETTO ALL’IMPEGNO CONTABILE

Il Collegio contabile precisa in via preliminare, come più volte affermato, che

“il riconoscimento degli oneri spettanti ad un legale per l’attività svolta a favore dell’ente rientra nel novero delle acquisizioni di servizi per i quali in astratto può essere attivata legittimamente la procedura prevista dalla lettera e) dell’art. 194 D.lgs 267/2000”.

Sono, tuttavia, validi anche i principi contabili in tema di contratti di prestazione d’opera intellettuale laddove affermano che

“l’ente deve determinare compiutamente, anche in fasi successive temporalmente, l’ammontare del compenso (esempio gli incarichi per assistenza legale) al fine di evitare la maturazione di oneri a carico del bilancio non coperti dall’impegno di spesa inizialmente assunto. Il regolamento di contabilità dell’ente potrà disciplinare l’assunzione di ulteriore impegno, per spese eccedenti l’impegno originario, dovute a cause sopravvenute ed imprevedibili” (Testo approvato dall’Osservatorio il 18 novembre 2008, princ. Cont. n. 2 cpv. 108).

In merito alla corretta contabilizzazione della spesa, precisa il Collegio contabile, risulta necessario che l’ente acquisisca dall’avvocato, al quale è stata affidata la rappresentanza in giudizio del Comune, un preventivo di massima relativo agli onorari, alle competenze ed alle spese che presuntivamente deriveranno dall’espletamento dell’incarico stesso ai fini di predisporre un adeguata copertura finanziaria (cfr. C. Conti, sez. contr. Campania, par. n. 8 del 4 febbraio 2009; la delibera della Sezione Campana richiama il principio già espresso dalle Sezioni Riunite, in sede di Controllo, per la Regione Sicilia n. 2 del 27 gennaio 2007).

In particolare, l’impegno di spesa per prestazioni professionali a tutela dell’ente può dirsi assunto correttamente quando in presenza di un eventuale maggior onere (emergente dall’imprevedibile lunga durata della causa), l’ente al fine di garantire la copertura finanziaria procede ad adeguare lo stanziamento iniziale integrando l’originario impegno di spesa. In tal caso, qualora l’importo legittimamente impegnato si riveli insufficiente, la differenza non realizza automaticamente una fattispecie di debito fuori bilancio, da legittimare ai sensi dell’art 194, co. 1, lett. e TUEL” (LOMBARDIA/19/2009/PAR del 5 febbraio 2009).

Tali principi validi prima del passaggio all’armonizzazione contabile, trovano conferma anche nella contabilità finanziaria potenziata. Infatti, nell’allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/11 relativo al principio generale di competenza finanziaria, si afferma che:

“gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all’esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall’articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l’obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell’impegno ed alla sua immediata re-imputazione all’esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale.

Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l’ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l’impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

Nell’esercizio in cui l’impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell’impegno nell’esercizio in cui l’obbligazione è imputata.

Al riguardo si ricorda che l’articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto”.

11 giugno 2015

 

Vincenzo Giannotti

Articolo già pubblicato su www.bilancioecontabilita.it