l’atto di liquidazione parziale emesso dall’Ufficio a seguito di istanza di rimborso costituisce un atto implicito di rigetto, impugnabile dinanzi al giudice tributario entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione
L’atto di liquidazione parziale emesso dall’Ufficio a seguito di istanza di rimborso costituisce un atto implicito di rigetto impugnabile dinanzi al giudice tributario entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione.
La Suprema Corte con la sent. n. 8195/2015 ha ritenuto che è inammissibile la seconda istanza di rimborso proposta dal contribuente a cui è stato notificato un diniego parziale dall’ufficio finanziario.
L’istanza di rimborso deve essere presentata, in carta semplice, all’ufficio delle Entrate competente per territorio (domicilio fiscale del contribuente) al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi da cui genera il rimborso (per le imposte indirette, all’ufficio dove è stato registrato l’atto o la successione) e deve essere motivata, allegando all’istanza i versamenti eseguiti o le certificazioni delle ritenute subite..Il rimborso è disposto con procedura automatizzata secondo quanto contenuto nel decreto del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 18173/2014.
Nel caso di specie la società contribuente ha chiesto il rimborso di credito dell’imposta esposta in dichiarazione, concesso in parte dall’ufficio. In seguito ha presentato una seconda richiesta di rimborso per la parte non rimborsata. Sia in primo che secondo grado i giudici tributari hanno accolto il ricorso della società e l’ufficio ha proposto ricorso per cassazione.
La Suprema Corte ha ritenuto che qualora, a fronte di una istanza di rimborso d’imposta, l’amministrazione finanziaria si limiti ad emettere un atto di rimborso parziale, il provvedimento stesso si configura, per la parte non rimborsata, come atto di rigetto, sia pure implicito, della richiesta di rimborso originariamente presentata dal contribuente.
Ne deriva che tale provvedimento assurge ad atto impugnabile quale rifiuto espresso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ai sensi degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992, e che deve ritenersi improponibile una seconda istanza di rimborso, per il mancato accoglimento integrale della prima, con conseguente inidoneità della stessa alla formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile (cfr. Cass. n. 12336/2005 e n. 14846/2008).
Secondo la Suprema Corte, atteso che la domanda del contribuente è diretta ad ottenere la materiale restituzione della somma, il mancato pagamento di tale somma da parte dell’Amministrazione finanziaria integra comunque un sostanziale rigetto dell’istanza ed è quindi impugnabile indipendentemente dalla legittimità del rifiuto, e, in particolare, dall’inesigibilità del credito (cfr.Cass. n. 27438/2008 e n. 10783/2007), la quale attiene non già alla natura dell’atto, ma al merito della pretesa, con la conseguenza che il contribuente è legittimato a sottoporre al giudice tributario le ragioni del suo disaccordo sulla risposta ricevuta, ogni volta che la richiesta di rimborso non ottenga soddisfazione da parte dell’ufficio finanziario.
30 maggio 2015
Enzo Di Giacomo