l’atto di liquidazione parziale emesso dall’Ufficio a seguito di istanza di rimborso costituisce un atto implicito di rigetto, impugnabile dinanzi al giudice tributario entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione
L’atto di liquidazione parziale emesso dall’Ufficio a seguito di istanza di rimborso costituisce un atto implicito di rigetto impugnabile dinanzi al giudice tributario entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione.
La Suprema Corte con la sent. n. 8195/2015 ha ritenuto che è inammissibile la seconda istanza di rimborso proposta dal contribuente a cui è stato notificato un diniego parziale dall’ufficio finanziario.
L’istanza di rimborso deve essere presentata, in carta semplice, all’ufficio delle Entrate competente per territorio (domicilio fiscale del contribuente) al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi
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