Gli atti firmati dai dirigenti decaduti dell’Agenzia delle entrate sono illegittimi: lo attesta la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia

gli atti firmati dai dirigenti decaduti dell’Agenzia delle entrate sono illegittimi: alla Consulta fa seguito anche la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che afferma che la nullità può essere rilevata, anche d’ufficio, in ogni grado e momento della lite

Gli atti firmati dai dirigenti decaduti dell’Agenzia delle entrate sono illegittimi: ora lo dice anche la Commissione Tributaria Regionale.

E la nullità può essere rilevata, anche d’ufficio, in ogni grado e momento della lite. Questo anche se il contribuente, pur non avendo incluso l’eccezione nel ricorso introduttivo, abbia presentato memorie integrative a seguito della pronuncia n. 37/2015 della Corte costituzionale, che, come è noto, nei mesi scorsi aveva censurato l’operato dell’Agenzia delle entrate che aveva ripetutamente prorogato gli incarichi dirigenziali conferiti senza concorso a funzionari.

Si è così registrato il primo intervento dei giudici di merito. In particolare, ha così stabilito la C.T.R. della Lombardia, con la sentenza n. 2184/13/15 del 19 maggio 2015.

Secondo la Commissione per gli atti firmati dai dirigenti incaricati decaduti a seguito della decisione della Consulta “non sembra esservi ombra di dubbio sulla caducità, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità succedutasi negli anni”.

Nel caso di specie, un contribuente si era visto recapitare una cartella di pagamento per Irpef di circa 41 mila euro.

La C.T.P. di Como aveva respinto il ricorso del contribuente, tuttavia, in appello aveva invocato la carenza dei poteri di firma del soggetto che ha delegato la sottoscrizione dell’atto. Il direttore dell’Ufficio impositore, infatti, non risultava nel ruolo dei dirigenti pubblicato sul sito delle Entrate. L’Ufficio, però, chiedeva l’inammissibilità dell’eccezione (ritenuta “domanda nuova”, poiché non contemplata nel ricorso iniziale), anche perché l’invalidità dell’atto impugnato non sarebbe rilevabile d’ufficio.

Di parere opposto si è, invece, dimostrata la Commissione Tributaria Regionale, secondo cui gli articoli 42 del DPR n. 600/1973 e 56 del DPR n. 633/1972 prevedono che l’accertamento debba essere validamente sottoscritto “da un dirigente sotto pena di nullità”. Inoltre, il delegante deve “sempre essere nominato a seguito di concorso” e non con incarichi temporanei prorogati a più riprese per legge (poi giudicata incostituzionale). Infine, la teoria del funzionario di fatto, secondo la quale l’esercizio dell’azione amministrativa da parte di un soggetto privo della relativa legittimazione non incorre in nullità a tutela della buona fede del privato, può essere applicata soltanto laddove “gli atti adottati siano favorevoli ai terzi destinatari e non certo nel caso de quo”.

Dunque, l’avviso di accertamento e la successiva cartella esattoriale sono “atti sfavorevoli” e il contribuente “ha tutto l’interesse a contestarli per farli dichiarare illegittimi”.

Ecco perché è stato annullato l’atto emesso dall’Amministrazione finanziaria che adesso dovrà anche pagare le spese di giudizio.

 

Vincenzo D’Andò

22 maggio 2015