La delibera di riaccertamento straordinario e la verifica delle spese legali sostenute dell’ente

nell’imminenza dei termini di approvazione dei rendiconti 2014 gli uffici degli enti locali sono alle prese con la predisposizione delle delibere di Giunta per il riaccertamento straordinario dei residui: il caso delle spese legali

Nell’imminenza dei termini di approvazione dei rendiconti 2014 gli uffici degli enti locali sono in questi giorni alle prese con la predisposizione delle delibere di giunta per il riaccertamento straordinario dei residui, da effettuarsi in ossequio all’applicazione dei nuovi principi dell’armonizzazione ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche. Su tale delibera l’Organo di revisione è chiamato a formulare un apposito parere da comunicare all’organo consiliare dell’ente.

Si vuole porre l’attenzione su uno degli aspetti finora meno tenuti in considerazione da parte degli enti. Fra i possibili importi che potrebbero necessariamente essere portati in accantonamento del risultato di amministrazione rideterminato per effetto della cancellazione o reimputazione dei residui si segnalano gli accantonamenti a titolo di fondo rischi sulle spese legali.

 

Il nuovo principio della contabilità finanziaria “potenziata” alla lettera g) del punto 5.2 detta infatti alcuni criteri specifici e oneri di verifica volti ad evitare che tale tipologia di spesa, che tradizionalmente presenta un elevato grado di aleatorietà ed invero spesso non viene sufficientemente monitorata dalle amministrazioni, determini l’emersione e la successiva necessità di riconoscimento di debiti fuori bilancio. A tal fine il principio prevede che, una volta impegnata la somma prevista per l’incarico nell’anno in cui il contratto fra l’amministrazione e il soggetto viene firmato, nel caso in cui al termine dell’esercizio l’esigibilità della spesa non si sia verificata, si procede alla cancellazione dell’impegno ed alla sua immediata reimputazione all’esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. L’ente è tenuto ogni anno a chiedere al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale era stato in precedenza assunto l’impegno, provvedendo, qualora gli impegni sinora assunti si rivelassero essere non congrui, a provvedere ad una loro dovuta integrazione.

Un’analoga verifica va effettuata in sede di delibera di riaccertamento straordinario. Si rende pertanto doveroso effettuare un’apposita ricognizione nei confronti dei legali a cui l’ente ha conferito incarichi per azioni legali ancora in essere. Nel caso in cui da questa ricognizione emerga una situazione di incapienza degli impegni assunti dall’amministrazioni rispetto alle somme effettivamente preventivate dai legali, occorrerà effettuare un adeguato accantonamento sul risultato di amministrazione per integrare un fondo rischi che permetta di fare fronte a queste potenziale passività.

Il Revisore è tenuto nel parere ad attestare dell’effettiva implementazione da parte dell’amministrazione di questa attività di ricognizione, promuovendo all’occorrenza ad una circolarizzazione presso gli avvocati titolari di azioni legali in corso per conto dell’ente. Le risposte fornite da tali soggetti permetteranno all’Organo di revisione di documentare l’attività di posta in essere dall’ente a riguardo nonché di valutare se le scelte operate dall’amministrazione in merito all’accantonamento in sede di riaccertamento straordinario di somme a titolo di fondo rischi per spese legali siano o meno condivisibili.

Qualora le richieste dei Revisori non trovassero risposte esaurienti da parti dei legali, l’Organo di revisione darà atto nel proprio parere di tale circostanza, attestando l’effettiva attività di verifica dell’ente e formulando l’auspicio che gli impegni assunti in precedenza e imputati al fondo pluriennale vincolato siano sufficienti per la copertura integrale delle spese per gli incarichi in essere.

28 aprile 2015

Fabio Federici