Equitalia, la riapertura dei termini per i contribuenti decaduti: presentazione dell’istanza, sospensione delle azioni esecutive

entro il prossimo 31 luglio i contribuenti decaduti da un piano di rateazione con Equitalia possono richiedere l’ammissione ad una nuova rateazione straordinaria: le regole da seguire per richiedere la rateazione straordinaria

 

Riapertura dei termini per accedere a un nuovo piano di rateazione dei debiti fiscali. Il decreto legge 192/2014, convertito con modificazioni dalla legge 27.02.2015, n. 11, ripropone la possibilità, per i contribuenti decaduti da un precedente piano di rateazione con l’Agente della riscossione di essere riammessi al beneficio della dilazione. In sostanza, coloro che sono decaduti dalla rateazione entro il 31 dicembre 2014, possono ritornare – in bonis – facendone richiesta entro il 31 luglio 2015 e bloccando, così, l`avvio di azioni esecutive. Il nuovo piano puo’ prevedere un massimo di 72 rate da versare mensilmente. Sul portale di EQUITALIA è stato pubblicato il fac-simile per la presentazione dell’istanza.

ITER PARLAMENTARE

Come noto, il D.L. n. 69/2013 “Decreto del fare”, convertito in legge 9.8.2013, n. 98, aveva stabilito che la decadenza dalla dilazione si verificava con il mancato pagamento di otto rate anche non consecutive, nell`ambito del piano di ammortamento prefissato.

Tale regola, secondo interpretazione della stampa specializzata e nel silenzio del legislatore, poteva essere applicata anche ai piani di rateazione in corso alla data del 22 giugno 2013, vale a dire a quei contribuenti che non avevano rispettato la precedente condizione –mancato pagamento di due rate consecutive – ma non erano incorsi nell’omesso versamento di otto rate complessive alla data di approvazione del D.L. n. 69/2013.

Su tale aspetto aveva fugato ogni dubbio l’Amministrazione finanziaria che si era pronunciata favorevolmente con la risoluzione ministeriale 19.03.2014, n. 32; la direttiva di prassi aveva esteso l`applicazione della nuova regola della decadenza dalle rateazioni nei riguardi dei piani di rientro non ancora decaduti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 69/2013.

Tuttavia, successivamente si e’ posto il problema di verificare se la chance di beneficiare della nuova previsione potesse riguardare anche i contribuenti che non avevano potuto fruire della disciplina di maggior favore perchè gia’ decaduti da provvedimenti di rateazione alla data del 22 giugno 2013.
L`assenza di precisazioni sul punto da parte dell`Amministrazione finanziaria aveva creato ulteriore incertezza interpretativa tra gli operatori.

Con l`art. 11-bis, della legge 23.06.2014, n. 89, dettata in materia di disposizioni urgenti per la competitività, il legislatore ha rimesso in termini tutti i contribuenti decaduti al 22 giugno 2013 che quindi avrebbero potuto presentare richiesta di una nuova dilazione, sino ad un massimo di 72 rate, da presentare entro il 31 luglio 2014.

Come precisato dal Comunicato stampa apparso sul portale EQUITALIA in data 4 luglio 2014, il Legislatore aveva recepito la proposta avanzata dall`Agente della Riscossione nell`audizione del 20 marzo scorso in Parlamento, accolta con favore dal Presidente della Commissione Finanze del Senato che, fin da subito, si era impegnato a portare avanti il provvedimento nelle sedi opportune.

Durante l`audizione era stata, infatti, illustrata la possibilità di concedere una nuova chance ai contribuenti che avevano perso l`opportunità di pagare a rate prima del 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del cosiddetto “decreto del fare” (dl 69/2013).

LE NOVITÀ DEL DECRETO <MILLEPROPROGHE>

Secondo quanto previsto dall’art. 10, co. 12-quinquies del Ddl di conversione del decreto Milleproroghe il legislatore ammette la possibilità di richiedere un nuovo piano, fino a un massimo di 72 rate, per i contribuenti decaduti entro il 31 dicembre 2014, da un precedente piano di rateazione (ivi comprese, dunque, le dilazioni straordinarie richieste ex D.L. n. 66/2014) con l’Agente della riscossione.

Presentazione dell’istanza

La domanda di <rateazione decaduta> dovrà essere presentata entro il prossimo 31 luglio (moduli disponibili nella sezione Modulistica – Rateazione del sito www.gruppoequitalia.it – http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Modulistica/Istanza-per-rateazioni-decadute-alla-data-del-31-dicembre-2014.pdf).

Il modello per la riammissione alla rateazione presente nel portale di EQUITALIA richiede al contribuente istante l’attestazione dell’avvenuta decadenza dalla rateazione, con indicazione dei singoli atti (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento emessi da agenzie fiscali, avvisi di addebito emessi dall’INPS) in relazione ai quali era stata richiesta la concessione del nuovo piano dilatorio, specificando il numero delle rate mensili richieste (fino a un massimo di 72).

Come si evince dall`analisi del modello di istanza il contribuente non deve fornire la dimostrazione di trovarsi in condizione obiettiva difficoltà ad adempiere (per esempio, l’Ise o gli indici di bilancio) a prescindere dall’importo del debito.

Una volta compilata, la domanda, debitamente compilata e corredata da un documento di riconoscimento (del contribuente se persona fisica o del rappresentante legale di società), andrà presentata al concessionario a mezzo raccomandata A/R, oppure direttamente a mano presso lo sportello territorialmente competenteo presso i recapiti specificati negli atti inviati dall’Agente della riscossione.

Ottenuto l’esito favorevole dell’istruttoria, il nuovo piano verrà recapitato al contribuente direttamente presso il domicilio indicato nell’istanza, insieme ai bollettini di pagamento. In assenza dei requisiti richiesti, invece, il contribuente riceverà un avviso di rigetto, contenente i motivi del mancato accoglimento e l’invito a presentare, nel termine di dieci giorni, eventuali osservazioni.

Ci sono però alcuni limiti rispetto alle regole generali sulla rateizzazione, in quanto, il nuovo piano concesso:

  1. non è prorogabile;

  2. e’ limitato soltanto alle vecchie cartelle gia’ oggetto di precedente concessione del beneficio di dilazione;

  3. decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive (anziché 8 rate).Ciò diversamente da quanto previsto dalla disciplina ordinaria, come modificata dal D.L. n. 69/2013, che stabilisce che la decadenza si verifica con il mancato pagamento di otto rate complessive.

Sul piano oggettivo, – lo ripetiamo – il beneficio riguarderebbe le dilazioni di pagamento (art. 19, D.P.R. n. 602/1973), relative a tutte le somme iscritte a ruolo e in carico presso l’agente della riscossione. Resterebbero, quindi, escluse le rateazioni di somme dovute in seguito all’adesione agli istituti deflativi del contenzioso.

Primissimi dubbi interpretativi sono stati sollevati1 riguardo ad ipotesi di richieste di rateazione riferite esclusivamente ad entrate non tributarie (per esempio, previdenziali). In virtù di una lettura della norma coerente con lo spirito del legislatore – teso essenzialmente a favorire ed agevolare le esigenze dei contribuenti in stato di difficoltà, che potranno usufruire di nuove condizioni favorevoli per i pagamenti, garantendo al contempo il recupero delle somme dovute agli enti creditori2 – parrebbe che l’ammissione al nuovo programma di rientro possa essere riconosciuto anche se il piano di dilazione contenga esclusivamente entrate non tributarie non onorate alla data del 31 dicembre 2014.

Sospensione delle azioni esecutive

La nuova domanda di rateazione, che potrà essere inoltrata anche in pendenza di atti esecutivi, preclude sia la prosecuzione dei pignoramenti in atto che l’attivazione di nuove azioni esecutive, né l’Agente della riscossione potrà innescare nuove misure cautelari come l’iscrizione di ipoteca o il fermo amministrativo.

Senza considerare che la pendenza di un programma attivo di rientro eviterà la condizione di morosità del debitore sotto molteplici aspetti, quali ad esempio, il rilascio del Durc.

Tuttavia, eventuali misure cautelari già disposti prima della riammissione alla rateazione, mantengono i loro effetti.

Nel caso poi la richiesta di rateazione pervenga al concessionario della riscossione successivamente ad una segnalazione della Pubblica Amministrazione, effettuata ai sensi dell’art. 48-bisdel D.P.R. n. 602/1973, con riferimento ai pagamenti di importo superiore a 10 mila euro, la stessa non potrà essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.

E’ quindi auspicabile che i creditori della P.A. per importi superiori a 10 mila euro interessati alla riammissione della dilazione si attivino per presentare l’istanza all’Agente della riscossione competente al fine di evitare che nel frattempo sopraggiungano segnalazioni, così da scongiurare il rigetto della richiesta3.

13 aprile 2015

Antonino e Attilio Romano

 

1L. LOVECCHIO, Rate, nuova chance per i morosi, Il Sole 24 Ore, martedì 3 marzo 2015, pag. 49.

2In tali termini si esprime B. MINEO, amministratore delegato di EQUITALIA.

3R. ACIERNO, Equitalia, nuova chance per le rate, Il Sole 24 Ore, febbraio 2015.