Col collaboratore part-time si paga l'IRAP?

il professionista che si avvale di un collaboratore part-time non deve pagare automaticamente l’Irap poiché il collaboratore a tempo parziale non rappresenta un indice di presenza di una forma di autonoma organizzazione

La Corte di Cassazione con la sentenza n.1544, del 27 gennaio 2014, respingendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate ha affermato che un professionista che si avvale di un lavoratore a part-time non deve versare l’irap perché non rappresenta un indice di una presenza di un’autonoma organizzazione.

La vicenda vede coinvolti l’Agenzia delle Entrate e un professionista, nella fattispecie in esame, un medico pediatra.

A seguire la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza n.1545, del 27 gennaio 2014 , con la quale è stato stabilito che non si applica l’irap per la modella (si tratta della nota Bianca Balti) che si appoggia ad un’agenzia per curare l’immagine (dal maquillage all’acconciatura): per i giudici di legittimità non si tratta di autonoma organizzazione.

 

Il ricorso in Cassazione dell’Agenzia delle Entrate

Con riferimento alla sentenza 1545/2015, l’Agenzia delle Entrate ricorreva davanti alla Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale che aveva negato che la contribuente , una pediatra convenzionata con il servizio Sanitario Nazionale, fosse tenuta al versamento dell’irap per l’anno 2006, ritenendo che non ricorresse il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, si fonda sui seguenti motivi:

  1. il primo motivo censura la sentenza gravata per aver escluso che nella specie ricorresse il presupposto impositivo irap, nonostante che la contribuente si avvalesse, nell’esercizio della propria attività, di un inserviente part-time;

  2. con il secondo ed il terzo motivo si censura la sentenza dei giudici di secondo grado per il vizio motivazionale relativo alla circostanza che la contribuente avesse un lavoratore alle sue dipendenze.

L’autonoma organizzazione ai fini irap

Occorre preliminarmente ricordare che, in materia di irap, l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata.

Il significato della nozione di autonoma organizzazione, introdotta nella disciplina dell’irap dalla modifica dell’articolo 2, D.Lgs. 446/97, recata dall’articolo 1, D.Lgs. 137/98, è stata chiarita da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.

In primo luogo, di tale nozione è stata fornita una definizione astratta; ricordiamo, per esempio, alcuni principi giurisprudenziali che sul termine hanno chiarito:

– “organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente”; non, quindi, “un mero ausilio della attività personale, simile a quello di cui abitualmente dispongono anche soggetti esclusi dalla applicazione dell’irap”.

In secondo luogo, la giurisprudenza di legittimità ha fornito indicazioni finalizzate a chiarire il requisito impositivo dell’autonoma organizzazione; in particolare il contribuente non è soggetto irap se non è inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse (sia, cioè, il responsabile dell’organizzazione) e nel fatto che il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’”id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, o, alternativamente, si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

L’analisi della Cassazione

I giudici di legittimità, con la sentenza in commento, evidenziano che, ferma restando la definizione normativa di autonoma organizzazione, il “fatto indice” costituito dall’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui non possa essere considerato di per sé solo, secondo un giudizio aprioristico che prescinda da qualunque valutazione di contesto e da qualunque apprezzamento di fatto in ordine al contenuto ed alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, manifestazione indefettibile della sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 156/01, ha evidenziato che la stessa “colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate”; di conseguenza la nozione di autonoma organizzazione si definisce, in termini di “contesto organizzativo esterno “, diverso ed ulteriore rispetto al “mero ausilio della attività personale” e costitutivo di un “quid pluris” che secondo il comune sentire, del quale il giudice di merito è portatore ed interprete, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista in questa prospettiva; è allora necessario verificare se la prestazione lavorativa sia effettivamente idonea ad integrare, in concorso con altri fattori, “un contesto organizzativo esterno” rispetto all’operato del professionista, oppure costituisca un mero ausilio di tale attività, vale a dire una mera agevolazione delle relative modalità di svolgimento.

Tale verifica, deve essere condotta alla stregua del medesimo criterio già formalizzato dalla Cassazione con riferimento all’impiego di beni strumentali, ossia il criterio dell’eccedenza rispetto al minimo indispensabile. Si tratta, cioè, di accertare, caso per caso, se l’apporto del lavoro altrui ecceda l’ausilio minimo indispensabile, secondo “l’id quod plerumque accidit”, per lo svolgimento di una determinata attività professionale. Tale accertamento compete al giudice di merito e si risolve in una valutazione di natura non soltanto logica, ma anche socio-economica, secondo il comune sentire, del quale, come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità, proprio il giudice di merito è portatore ed interprete.

Per i giudici di legittimità non può trovare accoglimento la richiesta di assoggettamento ad irap di un medico perché si avvale della collaborazione di un “inserviente part-time”; la Cassazione ha ribadito che l’automatica sottopozione ad irap del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente, qualsiasi sia la natura del rapporto e qualsiasi siano le mansioni esercitate, vanificherebbe l’affermazione di principio desunta dalla lettera della legge e dal testo costituzionale secondo cui il giudice deve accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca un elemento potenziatore ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito, tale da escludere che l’irap divenga una “tassa sui redditi di lavoro autonomo”.

Nel caso posto all’attenzione della Cassazione è difficile non ipotizzare che l’apporto di un collaboratore che apra la porta o risponda al telefono mentre il medico visita il paziente o l’avvocato riceve il cliente, o che tenga i ferri mentre il dentista opera, rientri nel minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale.

Per la Cassazione la mera sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente non costituisce di per sé stessa indice “indefettibile della presenza di un’autonoma organizzazione”; il ricorso è , pertanto, respinto.

L’irap e la collaborazione di un agenzia

Con la sentenza n.1545/2015 , riguardante una nota modella , i giudici di legittimità hanno affermato che non integra il presupposto impositivo irap la circostanza di avvalersi della collaborazione di un’agenzia, prestata in forza di un mandato senza rappresentanza a titolo oneroso, per lo svolgimento di incombenze afferenti la propria professione, quali la promozione e la stipula di contratti per lo sfruttamento dell’immagine. Nel caso di specie, l’agenzia forniva servizi in totale autonomia rispetto alla contribuente, l’oggetto dei quali non incideva sul contenuto intrinseco dell’attività di quest’ultima. 

Per la Corte di Cassazione l’attività svolta dall’Agenzia è del tutto autonoma rispetto al lavoro svolto dalla modella in nome della quale l’Agenzia stessa opera con un mandato senza rappresentanza , a fronte di corrispettivi che riceve dalla stessa top model per la promozione della sua immagine nel settore della moda e della pubblicità.

21 marzo 2015

Federico Gavioli