Determinazione del responsabile dei servizi finanziari della giacenza di cassa vincolata all'1/01/2015

a partire dall’anno 2015 vi è obbligo di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate

Premettendo che la totalità degli enti hanno già attivato le procedure per la richiesta al tesoriere dell’accesso all’anticipazione di cassa ai sensi dell’art.222 TUEL, l’attuale disciplina degli incassi vincolati non è stata modificata, in modo significativo, dal D.lgs.118/2011, ma è stata introdotta, sicuramente per questioni di trasparenza e leggibilità, una novità che è costituita dall’obbligo, a partire dal 01.01.2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all’articolo 180, comma 3, lettera d) del TUEL, ossia a fronte delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti. In modo particolare il nuovo articolo 209 comma 3 TUEL precisa che “Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all’art. 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all’art. 185, comma 2, lettera i). E’ consentito l’utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 195”. Di qui l’importanza della ricognizione iniziale dei fondi di cassa disponibili al 31.12.2014 con distinzione tra quelli c.d. liberi e quelli invece che hanno specifica destinazione.

Per quanto riguarda i fondi a destinazione vincolata, essi si riferiscono in generale alle risorse derivanti da indebitamento o da trasferimenti erogati dallo Stato o della Regione, verso le quali la normativa impone, al fine di evitare uno sviamento alla loro finalità, uno specifico vincolo di bilancio (avanzo di amministrazione) e di cassa (specifica destinazione). In sostanza, si tratta di somme che, in deroga al generale principio dell’unità del bilancio, sono introitate dall’ente per un determinato scopo e sono utilizzabili solo per il pagamento degli interventi ai quali sono finalizzate. Le entrate indicate dall’ente possono, anche per i fondi vincolati, essere ricomprese all’interno delle disposizioni di cui all’art. 195 TUEL. Occorre, tuttavia, tenere presente che una eventuale loro utilizzazione per il pagamento delle spese correnti, consentita dalla normativa quale strumento per fare fronte a temporanee difficoltà in termini di cassa, è sottoposta a stringenti vincoli quantitativi oltre che procedimentali determinati dalla necessità di garantire in qualsiasi momento il reintegro in tempi rapidi delle somme vincolate onde permettere l’impiego delle stesse per le finalità per le quali sono generalmente destinate.

IL PRIMO ADEMPIMENTO DEL BILANCIO ARMONIZZATO

In attuazione del principio applicato della contabilità finanziaria n. 10.6, al fine di dare corretta attuazione all’articolo 195 del TUEL, è prescritto che “all’avvio dell’esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell’elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l’importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014” che provvede a “vincolare”. Spetta, pertanto al responsabile dei servizi finanziari l’esatta determinazione delle somme da considerare vincolate ed, incluse, nel saldo di cassa al 31.12.2014.

Per quanto concerne le modalità di determinazione degli incassi vincolati, alla data del 31 dicembre 2014 il responsabile dei servizi finanziari dovrà seguire il principio contabile 10.6 il quale prevede quanto segue.

10.6 La determinazione della giacenza vincolata al 1° gennaio 2015

All’avvio dell’esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell’elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l’importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014. L’importo della cassa vincolata alla data del 1 gennaio 2015 è definito con determinazione del responsabile finanziario, per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all’ente alla data del 31 dicembre 2014, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data.

In altri termini, il responsabile dei servizi finanziari ha due possibilità di esaminare i vincoli di destinazione delle entrate di cassa, attraverso un’analisi puntuale di tutte le entrate vincolate, ovvero, in attesa del passaggio mediante l’approvazione del conto consuntivo 2014, effettuare una semplice differenza tra i c.d. residui tecnici (ossia gli impegni automatici disposti dal precedente art.183, comma 5 TUEL, successivamente modificato dalle nuove disposizioni a seguito del d.lgs.126/2014). Va precisato che per gli enti locali che hanno partecipato alla sperimentazione, prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011, gli stessi non hanno più gli impegni tecnici, in questo caso tali enti faranno riferimento alla differenza tra i residui attivi riguardanti entrate vincolate al 31 dicembre 2014 e la sommatoria del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2014 relativo a capitoli vincolati con i residui passivi.

LE INDICAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI SUI RESIDUI TECNICI

Proprio in merito ai residui tecnici, appare utilissima la ricostruzione effettuata, quasi in modo algebrico e matematico, dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, contenuta nella deliberazione n. 314/2013, la quale ha dettando una regola atta a verificare gli equilibri del bilancio vincolato delle spese in conto capitale. Partendo, pertanto, da un esempio concreto è possibile, da parte dei responsabili degli uffici finanziari, seguire in modo puntuale i necessari calcoli da effettuare.

Analisi su esempio concreto

Secondo i giudici contabili, al fine di una corretta verifica sulla sufficienza delle risorse disponibili da bilancio (come fondo cassa o residui attivi) per finanziare le spese d’investimento, in particolare quelle che, scaturendo da un impegno già assunto, trovano evidenza fra i residui del Titolo II.

Si considerino i seguenti dati:

a) Residui passivi di Titolo II al 31/12…, € 5.339.125,01.

Rappresenta l’onere finanziario che il Comune deve sostenere per portare a termine opere o iniziative già appaltate o programmate (l’art. 183 del TUEL, al fine di evitare distorsioni verso la spesa corrente, considera automaticamente “impegnate” le somme derivanti da assunzione di mutui o da entrate aventi per legge specifica destinazione).

Per farvi fronte, il Comune deve utilizzare entrate che ha già accertato. Queste ultime, in parte, potrebbero essere non ancora riscosse e, di conseguenza, iscritte fra i residui derivanti dai Titoli IV e V dell’entrata (che, presumibilmente, finanziano la spesa in conto capitale). Tali somme confluiscono, in quanto destinate a investimenti, nella parte vincolata dell’avanzo (cfr. art. 187 TUEL). Sul punto si rileva che l’ente non ha vincolato nessuna quota parte dell’avanzo, pari a 84.618,35, totalmente non vincolato.

Le due voci sopra indicate presentano al 31/12… i seguenti importi:

b1) Residui attivi di Titolo IV, € 2.518.821,63.

b2) Residui attivi di Titolo V, € 242.331,09.

In altra parte, invece, può trattarsi di entrate incassate (oltre che accertate) che, come tali, contribuiscono a formare il fondo cassa al 31/12 dell’esercizio. Quest’ultima voce riporta la seguente cifra:

c) Fondo cassa, € 425.720,45.

Se si sottrae all’ammontare delle risorse presumibilmente necessarie per il completamento delle assunte iniziative d’investimento (pari ai residui passivi di Titolo II: € 5.339.125,01), la somma delle entrate di parte capitale di cui l’Ente può disporre in quanto già accertate (residui attivi di Titolo IV e V: rispettivamente € 2.518.821,63 ed € 242.331,09), anche ammesso che le risorse giacenti in cassa (€ 425.720,45) siano integralmente riferibili all’avvenuta riscossione di entrate in conto capitale (e per nulla a spesa corrente) residuerebbe comunque la necessità di reperire ulteriori € 2.152.251,84 per coprire integralmente il fabbisogno finanziario discendente dagli impegni di spesa assunti (evidenziati dall’ammontare dei residui di Titolo II).

In definitiva, da quanto sopra esposto si ricava il seguente ragionamento algebrico, idoneo ad evidenziare, con un’equazione di controllo, eventuali squilibri strutturali di cassa e l’uso di entrate a specifica destinazione: dato che negli enti a gestione virtuosa, le spese devono eguagliare le entrate:

Rapporto di equivalenza

Entrate =

Spese

Residui attivi + Riscossioni =

Residui passivi + Pagamenti

(Riscossioni – Pagamenti) + residui attivi =

Residui passivi

Cassa + Residui attivi

Residui passivi

al netto dei pagamenti, i residui passivi devono essere uguali alla cassa più i residui attivi.

Applicata l’equazione solo alla gestione di parte di capitale (residui attivi e passivi dei titoli sopra richiamati) alla luce di tale equazione di controllo, rispetto alla consistenza di cassa presuntiva, necessaria ad effettuare i pagamenti di parte capitale, risulta una differenza negativa pari ad euro € 2.152.251,84, spiegabile, in linea teorica, sulla base di tensioni nella gestione corrente (ad es. difficoltà di riscossione) e/o con la destinazione temporanea di entrate a specifica destinazione a copertura della spesa corrente.

LE REGOLE DA SEGUIRE PER GLI ENTI NON IN SPERIMENTAZIONE

Poiché i dati forniti dal responsabile degli uffici finanziari, hanno natura presuntiva, una volta approvato il rendiconto della gestione 2014, sarà necessario comunicare al proprio tesoriere l’importo definitivo delle riscossioni vincolate risultanti dal Rendiconto di gestione 2014.

Avuta completa conoscenza dei dati del rendiconto, il Comune emetterà i titoli necessari per vincolare (attingendo da eventuali risorse libere) o liberare le risorse necessarie per adeguare il saldo alla data della comunicazione, tenendo conto dell’importo definitivo della cassa vincolata al 1° gennaio 2015.

Nel caso in cui le disponibilità liquide del Comune, alla data del 31 dicembre 2014, dovessero essere inferiori all’importo comunicato al tesoriere, tale differenza risulterebbe essere stata utilizzata per il pagamento di spese correnti ai sensi dell’articolo 195, comma 1 e, nel rispetto di tale norma, sarà necessario che tale utilizzo delle giacenze vincolate sia oggetto di registrazione contabile secondo le modalità previste nel citato principio 10.6 applicato della contabilità finanziaria.

A tal fine, preso atto dell’utilizzo degli incassi vincolati, il tesoriere procede alla creazione dei sospesi di entrata e di spesa riguardanti l’utilizzo degli incassi vincolati e li trasmette a SIOPE utilizzando gli appositi codici provvisori, previsti a tal fine (“Pagamenti da regolarizzare per utilizzo di incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL” e “Incassi da regolarizzare per destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell’art. 195 del TUEL”), dandone tempestiva comunicazione al Comune.

A seguito della comunicazione dei sospesi in attesa di regolarizzazione, il Comune effettua la seguente operazione, con periodicità almeno mensile, entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese:

a) impegna ed emette un ordine di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, per l’importo degli incassi vincolati che sono stati destinati alla copertura di spese correnti, sul capitolo di spesa “Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL”. L’ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell’ente e presenta l’indicazione di cui all’art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, che trattasi di pagamento di risorse vincolate. L’entrata è registrata attraverso l’operazione di cui al punto seguente;

b) accerta ed emette una reversale di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lettera a), sul conto “Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell’art. 195 del TUEL”. L’ordine di incasso non presenta l’indicazione di cui all’art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, in quanto trattasi di incasso di entrate libere.

A seguito dell’utilizzo degli incassi vincolati, tutte le disponibilità libere giacenti nel conto intestato all’ente, alla fine di ogni giornata di lavoro, devono essere indirizzate al reintegro delle risorse vincolate, fino al loro completo ripristino.

Anche il reintegro delle risorse vincolate, effettuato dal tesoriere, genera dei sospesi di entrata e di spesa, trasmessi al SIOPE utilizzando gli appositi codici provvisori, previsti a tal fine.

I sospesi riguardanti il reintegro degli incassi vincolati devono essere regolarizzati dall’ente entro le stesse scadenze indicate per la regolarizzazione dei sospesi riguardanti l’utilizzo degli incassi vincolati. A tal fine, sulla base delle comunicazioni dei sospesi trasmesse dal tesoriere, l’ente:

  • impegna ed emette un ordine di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, sul capitolo di spesa “Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL”.

  • accerta ed emette una reversale di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa, sul conto “Reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL”.

Per quanto riguarda una bozza di Determinazione dell’importo dei propri incassi vincolati al 1° gennaio 2015, si rinvia all’articolo inserito nelle Note Applicative.

1 gennaio 2015

Vincenzo Giannotti

Articolo già pubblicato su www.bilancioecontabilita.it