Incentivi alla progettazione e all’innovazione

la riforma della Pubblica Amministrazione riscrive completamente il sistema di incentivi previsti per le attività connesse alla progettazione delle opere pubbliche svolte da personale interno per lo sviluppo di innovazioni

Gli articoli 13 e 13-bis della Legge di conversione del Decreto riscrivono completamente la disciplina degli incentivi alla progettazione e l’innovazione, destinati in parte ad incentivare le attività connesse alla progettazione delle opere pubbliche svolte da personale interno all’Amministrazione e in parte all’investimento in innovazione. Vengono eliminate tout court disposizioni contenute nei commi 5 e 6 dell’articolo 92 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) introducendo nel successivo articolo 93 un nuovo complesso normativo che focalizza l’attenzione sulle particolarità dei lavori e sull’effettivo coinvolgimento delle risorse umane nei processi elaborativi dei progetti.

Le risorse per l’incentivazione della progettazione

L’articolo 13-bis inserisce all’articolo 93 del Codice dei Contratti Pubblici, i nuovi commi 7-bis e 7-ter, in base ai quali, a valere sugli stanziamenti in questione, le amministrazioni pubbliche destinano al Fondo per la progettazione e l’innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro.

Un importo pari all’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione va di seguito ripartito, per ciascuna opera o lavoro, secondo le modalità e i criteri stabiliti in un regolamento adottato dall’Ente e previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Resta inteso che tali importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. Si osserva che rispetto alla vecchia impostazione il nuovo quadro normativo individua in modo preciso i soggetti coinvolti nel procedimento di progettazione e realizzativo dei lavori, eliminando qualsiasi possibilità estensiva di applicazione di questo particolare sistema incentivante.

Sta all’amministrazione definire con un proprio regolamento nel dettaglio:

  • la percentuale effettiva delle risorse finanziarie, entro il limite del 2 per cento, in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare;

  • i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, nonché dell’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo;

  • i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d’asta offerto; i tempi sono considerati al netto delle sospensioni per gli accadimenti eccezionali elencati all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del suddetto D.Lgs. n. 163/2006.

Altra novità rilevante rispetto la precedente versione degli incentivi alla progettazione è costituita dalla previsione che il dipendente non possa percepire a titolo di incentivi, anche da parte di più amministrazioni, un importo superiore al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Dalla platea di soggetti beneficiari del nuovo incentivo vanno esclusi i dirigenti per il principio di onnicomprensività della loro retribuzione. Il regolamento dovrà tener conto di questa previsione quando disciplinerà il riparto delle somme a disposizione, destinando a economie di bilancio gli importi previsti per i beneficiari con qualifica dirigenziale.

Modalità di erogazione

Gli ultimi periodi del nuova comma 7-ter del Codice dei contratti pubblici introducono specifici vincoli all’erogazione degli incentivi alla programmazione.

Viene innanzitutto imposto al dirigente o il responsabile del servizio, competenti a disporre la corresponsione dell’incentivo, un preventivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati. Nel caso in cui questa attività di accertamento dia esito negativo le corrispondenti risorse non vengono più erogate al dipendente e costituiscono economie.

Stesso trattamento è previsto per le quote parti dell’incentivo che non possono essere erogate al personale, in quanto corrispondenti a prestazioni affidate all’esterno, destinate anch’esse a costituire economie.

Incentivi per l’innovazione

Ai sensi del nuovo comma 7-quater inserito all’articolo 93 del Codice dei contratti pubblici il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è invece destinato a finanziare l’investimento in innovazione, attraverso l’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini.

Discipline analoghe per i soggetti ex articolo 32, comma 1, letter b) e c) del Codice

Si segnala infine il nuovo comma 7-quinquies, introdotto all’articolo 93 del Codice dei contratti pubblici, che consente agli organismi di diritto pubblico, ai concessionari di lavori pubblici e a particolari società con capitale pubblico, di adottare con propri provvedimenti una disciplina analoga a quella sopra descritta.

7 ottobre 2014

Fabio Federici