Abrogazione dei diritti di rogito del Segretario comunale e provinciale

la riforma della Pubblica Amministrazione prevede due importanti abrogazioni di competenze: l’abrogazione dei diritti di rogito del Segretario comunale e provinciale e l’abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria

I primi 2 commi dell’articolo 10 del Decreto aboliscono l’attribuzione ai Segretari comunali e provinciali delle quote loro spettanti dei diritti di rogito. Le nuove regole attribuiscono ai Comuni e alle Province l’intero gettito, cancellando in tal modo sia la quota destinata allo Stato, sia quella relativa ai contratti rogati spettante ai Segretari.

In sede di conversione del Decreto con l’inserimento del comma 2-bis gli effetti dell’abolizione sono stati in parte attenuati per i Segretari che non hanno la qualifica dirigenziale e per quelli che prestano la loro opera presso enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale. A tali soggetti continuerà ad essere attribuita quale diritto di rogito una quota dei diritti di segreteria spettanti ai Comuni, in misura comunque non superiore ad un quinto del loro stipendio. Va detto che per questi soggetti la limitazione della quota di diritti di rogito loro attribuita, che passa da un terzo ad un quinto del loro trattamento economico, viene in parte attenuata dal fatto che l’ammontare dei diritti di rogito assegnabili ai Segretari sembra doversi calcolare non più sul 75% degli incassi bensì su tutto quanto i privati hanno versato al Comune per queste attività.

Il testo della disposizione nella versione modificata dalla Legge di conversione va pertanto ad incidere in misura più decisa sui Segretari con qualifica dirigenziale appartenenti ai Comuni più grandi. Si tratta di enti in cui peraltro i Segretari operano con altri dirigenti, in presenza di meccanismi retributivi che già adeguano il loro emolumento con quello del dirigente più elevato e che di conseguenza potrebbero non necessitare di ulteriori incrementi del loro trattamento economico.

Il comma 2-ter fa espressamente salve le quote dei diritti di rogito, calcolate secondo il sistema previgente, maturate prima della data di entrata in vigore del Decreto, ossia lo scorso 25 giugno 2014.

La misura di abolizione dei diritti di rogito ha da subito incontrato la forte opposizione dei Segretari che in alcuni casi, rifacendosi ad una dubbia interpretazione di una specifica disposizione del TUEL, avevano ventilato con evidenti scopi di protesta l’ipotesi di potersi astenere dall’attività di rogito dei contratti. Eventuali dubbi in tal senso vengono però fugati dal comma 2-quater inserito all’articolo 10 della Legge di conversione del Decreto, che modifica l’articolo 97 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL),chiarendo che l’attività rogatoria svolta dai Segretari comunali e provinciali, quando richiesta dall’Amministrazione, è sempre obbligatoria.

6 ottobre 2014

Fabio Federici