Certificazioni richieste in merito al contenimento della spesa e obblighi del Collegio dei Revisori

Gli obblighi di contentimento della spesa da prte degli enti locali generano nuovi compiti anche per i revisori degli enti locali.

Il Decreto Legge 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, introducono all’art.47 commi 8 e ss., un’articolata manovra di finanza pubblica volta, nel complesso, ad operare un contenimento della spesa degli enti locali. In particolare i comuni devono assicurare – tramite la riduzione di determinate spese legislativamente indicate (spesa per beni e servizi, spesa per autovetture, spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa) – un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l’anno 2014 e 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. A tal fine, il fondo di solidarietà comunale è corrispondentemente ridotto.

Un comune ha richiesto alla Corte dei Conti un parere qualificato circa il citato obbligo e le modalità per la corretta approvazione del bilancio di previsione, ossia se sia possibile medio termine approvare il bilancio 2014 e rinviare le modifiche finanziarie, una volta conosciuti gli importi da ridurre, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista dall’art. 193 del T.U.E.L..

La risposta è pervenuta dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, nella deliberazione n.227 depositata in data 29/07/2014.

 

LA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SULLA RIDUZIONE DELLA SPESA

Il collegio contabile evidenzia come, secondo la normativa, gli importi delle riduzioni di spesa per ciascun comune sono determinati, sulla base di criteri legislativamente predeterminati, con decreto del Ministro dell’interno, da emanarsi entro il termine del 30 giugno per l’anno 2014 e del 28 febbraio per gli anni successivi. Gli importi e i criteri stabiliti nel decreto legge possono essere modificati per ciascun comune, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 giugno (va precisato come la Conferenza Stato città ed autonomie locali abbia deliberato solo in data 05/08/2014 a tempo abbondantemente scaduto), per l’anno 2014, ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla base dell’istruttoria condotta dall’A.N.C.I. e recepita con decreto del Ministro dell’interno. I Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall’applicazione della disciplina legislativa che si sta descrivendo.
Il comma 13 stabilisce che “l’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che le misure di cui ai precedenti commi siano adottate, dandone atto nella relazione di cui al comma 166 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266”.

 

LA DIVERSA POSIZIONE DEI COMUNI

I giudici contabile rilevano che alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 66 del 2014, avvenuta, ex art. 51, il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè il 24 aprile 2014, i Comuni si potevano astrattamente trovare in due diverse situazioni:

  • Aver già approvato il bilancio 2014. Il bilancio non avrebbe potuto tener conto della sopravvenienza normativa; tuttavia, quale atto amministrativo divenuto definitivo (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 2457 del 2010) esso è nondimeno idoneo a produrre i propri effetti: il sopravvenuto decreto legge ed il connesso decreto del Ministero dell’Interno vanno dunque considerati, rispetto ad esso, quali sopravvenienze intervenute in corso di gestione che, come tali, devono essere affrontate con il procedimento, utilizzabile fino al 30 novembre, di variazioni del bilancio di previsione disciplinato, per i Comuni, dall’art. 175 T.U.E.L.;

  • Non avere ancora approvato il bilancio 2014. La sopravvenienza del decreto legge impone invece l’immediata predisposizione di un nuovo schema di bilancio che della novella tenga conto, dato che, diversamente, l’approvando bilancio non potrebbe rispettare quei principi di veridicità e di attendibilità che invece devono essere applicati nella redazione dello stesso, ex art. 162, commi 1 e 5, T.U.E.L.: infatti, entrato in vigore il decreto legge, la riduzione del fondo di solidarietà è immediatamente disposta da norma di rango legislativo dello Stato e di essa si deve tener necessariamente conto, anche in considerazione della potenziale portata della riduzione di un fondo erariale sugli equilibri del bilancio dell’ente locale. Il bilancio di previsione del Comune, come è noto, deve infatti essere deliberato in pareggio finanziario complessivo in termini sostanziali, dunque tenendo conto delle risorse effettivamente sussistenti al momento dell’approvazione (art. 162, commi 1 e 6, T.U.E.L.).

 

GLI OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE DEI REVISORI

Secondo il collegio contabile, proprio a fronte di tale possibile duplicazione di ipotesi che il legislatore ne ha chiaramente tenuto conto nella normativa emanata. In effetti nel demandare, la norma, all’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile la verifica delle misure adottate, il legislatore ha infatti espressamente individuato la sede di tale verifica non nella relazione al bilancio preventivo, come pure avrebbe ben potuto fare, ma “nella relazione di cui al comma 166 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266”, cioè nella relazione considerata da una disposizione che, come s’è visto, contempla unitariamente, invero, due diverse relazioni, una “sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza” e una “sul rendiconto dell’esercizio medesimo”, in tal modo lasciando aperta nelle diverse possibili evenienze la concreta individuazione della relazione in cui dare conto, ad opera dell’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile, della predetta verifica, secondo quanto verrà specificamente deciso, al riguardo, dalla Sezione Autonomie di questa Corte.

CONCLUSIONI

Precisate le citate condizioni, precisa il collegio contabile, spetterà alla singola amministrazione verificare in quale delle ipotesi la stessa si trovi, al fine di addivenire, al migliore esercizio possibile del proprio potere di autodeterminazione.

6 agosto 2014

Vincenzo Giannotti

Articolo già pubblicato su www.bilancioecontabilita.it