Nuove precisazioni Consob sul rinnovo degli incarichi di revisione negli enti di interesse pubblico

anche la CONSOB è intervenuta in materia di affidamento degli incarichi di revisione negli enti considerati di itneresse pubblico: il parere dell’autorità di vigilanza

Assonime, con la nota del 10 luglio 2014, comunica che la Consob (n. 0023665 del 27 marzo 2014) aveva fornito un orientamento interpretativo sull’attribuzione di incarichi di revisione negli enti di interesse pubblico. In particolare la Consob con la citata comunicazione aveva espresso l’opinione che un ente di interesse pubblico non potesse conferire un incarico di revisione (di durata novennale) ad un certo revisore, qualora non fossero decorsi almeno tre esercizi dalla fine del precedente incarico, nel caso in cui esso avesse svolto incarichi di revisione legale per la medesima società prima che essa assumesse la qualifica di ente di interesse pubblico (si pensi all’incarico svolto presso una società prima della sua quotazione).

Con la Comunicazione n. DCG/0057066 del 7 luglio 2014, la Consob, al fine di tener conto tanto dei problemi emersi in ordine al suddetto orientamento quanto delle novità normative comunitarie in materia di revisione (si pensi in particolare al Regolamento UE n. 537/2014 che detta requisiti specifici sulla revisione legale degli enti di intese pubblico), ha ritenuto opportuno intervenire nuovamente sull’argomento per fornire ulteriori chiarimenti.

Essa si occupa in primo luogo degli incarichi relativi a enti di interesse pubblico conferiti prima della pubblicazione della Comunicazione del 27 marzo 2014, affermando che tali incarichi, anche se determinino un superamento del novennio complessivo (cumulati a quelli precedenti), non costituiscono una violazione del limite dei nove anni né altra forma di irregolarità per “familiarità” tra revisore ed emittente.

Per quanto riguarda poi le situazioni in cui si verifica un evento per cui la società assume la qualifica di ente di interesse pubblico (si pensi sempre alle società che vanno in quotazione), non è necessario il conferimento di un nuovo incarico ma tali situazioni possono essere gestite trasformando il rapporto in essere in un incarico relativo ad un ente di interesse pubblico con il conseguente prolungamento della durata dell’incarico da triennale a novennale.

Il Regolamento comunitario n. 537/2014 in materia di revisione degli enti di interesse pubblico contiene anch’esso una norma sulla rotazione obbligatoria della società di revisione che presenta problemi interpretativi analoghi a quelli in esame. Questa nuova disciplina rappresenta un elemento di novità di cui la Consob intende tener conto. In attesa quindi dei possibili chiarimenti che verranno forniti a livello comunitario sul valore che assumono i periodi di revisione precedenti al momento in cui la società si qualifica come ente di interesse pubblico, la Consob afferma che non saranno assunte decisioni che possano determinare una disparità di trattamento per le sole società operanti in Italia. Durante questo periodo la Consob raccomanda di adottare specifiche iniziative volte a ridurre al minimo i rischi di familiarità tra revisore ed emittente, da rendere note all’Autorità a cura del revisore, in ogni caso in cui il rapporto tra revisore ed ente di interesse pubblico faccia seguito senza soluzione di continuità ad incarichi svolti nel periodo in cui la società non era un ente di interesse pubblico.

11 luglio 2014

Vincenzo D’Andò