La richiesta di rateazione a Equitalia per chi era decaduto da una precedente rateazione: modalità e fac-simile

dal 2013 è possibile estendere i piani di rateazione fino a dieci anni nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà, per ragioni estranee alla propria responsabilità, eventualmente prorogabile per lo stesso periodo di tempo: le regole per accedere a tale rateazione. Inoltre chi ha perso il beneficio per non aver versato due rate ha un’altra chance per procedere con i pagamenti rateali ma deve presentare la richiesta all’agente della riscossione entro il 31 luglio 2014

La rateazione con Equitalia

A decorrere dal 2013, è possibile estendere i piani di rateazione fino a dieci anni (120 rate mensili), nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà, per ragioni estranee alla propria responsabilità, eventualmente prorogabile per lo stesso periodo di tempo.

Devono ricorrere congiuntamente due condizioni: l’accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario e la solvibilità del contribuente valutata in relazione al piano di rateazione richiesto.

Tale ipotesi si aggiunge all’ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, per la quale è già ammessa una rateazione in 72 rate mensili, con possibilità di estendere sino ad ulteriori 72 rate mensili, nel caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà.

Il decreto del MEF 6 novembre 2013 configura quattro1 tipi di piani di rateizzazione:

  1. piano ordinario (fino a 72 rate);

  2. piano ordinario in proroga (ulteriori 72 rate);

  3. piano straordinario (fino a 120 rate); 2

  4. piano straordinario in proroga (ulteriori 120 rate).

Possono richiedere una dilazione straordinaria i contribuenti  non in grado di pagare il debito secondo la rateazione ordinaria (72 rate mensili) e che, invece, possono sostenere un piano di pagamento più lungo.Si accede a un piano di rateazione straordinaria fino a un massimo di 120 rate in presenza delle seguenti condizioni:

  • per le persone fisiche e le ditte individuali, quando l’importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile, risultante dall’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) indicato nel modello Isee;

  • per le altre imprese, quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione mensile. Inoltre l’indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio, deve essere compreso tra 0,5 e 1.

In base alle norme che regolano l’istituto delle rateazioni:

  • si decade dal beneficio della dilazione in caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive (decreto legge 69/2013, cd. “Decreto del fare”). Precedentemente era prevista la decadenza con il mancato pagamento di due rate consecutive;

  • l’agente della riscossione non può iscrivere ipoteca, né attivare qualsiasi altra procedura cautelare ed esecutiva finché si è in regola con i pagamenti;

  • il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può richiedere il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) e il certificato di regolarità fiscale per partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;

  • anche se non sono state pagate le rate degli avvisi bonari dell’Agenzia delle entrate è possibile chiedere a Equitalia la rateazione, una volta ricevuta la cartella.

 

 

Novella normativaRichiesta entro fine mese per chi era decaduto al 22 giugno 2013

L’articolo 11-bis del D.L. n.66/14 consente, ai contribuenti 3che sono decaduti dal beneficio della rateizzazione dei debiti fiscali con Equitalia non oltre il 22 giugno 2013, di richiedere, entro e non oltre il 31 luglio 2014, la concessione di un nuovo piano di rateazione4. Chi ha perso il beneficio per non aver versato due rate, anche non consecutive, ha un’altra chance per procedere con i pagamenti rateali ma deve presentare la richiesta all’agente della riscossione entro il 31 luglio 2014 .Gli interessati potranno richiedere un piano fino a 72 rate (sei anni) che, però, non è prorogabile e viene meno in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive (anziché otto, come previsto dalle regole generali sulla rateizzazione).

I paletti stabiliti dall’articolo 11-bis del Dl 66/204 per consentire di riavviare la dilazione ai contribuenti (persone fisiche, ditte individuali e società) ,che sono decaduti entro il 22 giugno 2013, sono:

  1. presentazione della richiesta di riammissione alla rateazione entro il prossimo 31 luglio 2014;

  2. dilazione fino a 72 tranche mensili (sei anni) non ulteriormente prorogabili5 e niente piani straordinari fino a 10 anni, anche con il peggioramento della situazione economica legata alla crisi;

  3. decadenza dal nuovo piano di ammortamento con il mancato pagamento di due sole rate anche non consecutive.

 

Trattasi di una riviviscenza della “rateazione perduta”, con l’effetto che, ove si realizzi tale circostanza, il contribuente potrà tornare ad essere considerato in posizione regolare, ad ogni fine per cui rileva tale situazione. Per debiti fino a 50mila euro si può chiedere e ottenere automaticamente la concessione del nuovo piano di dilazione tramite domanda semplice, senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica. Per debiti oltre 50 mila euro, invece, la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica: l’agente della riscossione analizza, infatti, l’importo del debito e la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente, ossia l’Isee per le persone fisiche o i titolari di ditta individuale e l’indice di liquidità e Alfa per le società6.

Da ultimo Equitalia, ha , peraltro chiarito, rivendendo la precedente citata posizione, che la nuova richiesta per la riammissione alla rateazione non dovrà essere accompagnata da alcuna ulteriore documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica (ad esempio, l’Isee o gli indici di bilancio), a prescindere dall’importo del debito. Il numero delle rate del nuovo piano verrà, infatti, stabilito in base alle condizioni economiche rappresentate dal contribuente al momento della concessione della prima rateazione da cui è decaduto. Domanda “leggera” ,quindi, per la riammissione alla rateazione entro fine mese per tutti i contribuenti decaduti al 22 giugno 2013. Non sarà necessario allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica, a prescindere dal fatto che l’importo del debito per cui era stata inizialmente chiesta la dilazione (poi non rispettata) sia inferiore o superiore a 50 mila euro. La nuova dilazione terrà conto, infatti, dello stesso numero di rate del vecchio piano originariamente concesso. Inoltre, i debiti della precedente rateazione decaduta seguono le regole dell’art. 11-bis, D.L. n. 66/2014 (massimo 72 rate mensili e non ulteriormente prorogabile, si decade con il mancato pagamento di due rate anche non consecutive);con la riammissione alla dilazione, l’Agente della riscossione non potrà iscrivere ipoteca fino a quando il contribuente è in regola con i pagamenti.

Inoltre Equitalia ha precisato che in caso di nuove cartelle o avvisi emessi e non pagati dopo che il contribuente sia decaduto dalla dilazione inizialmente concessa, la nuova ammissione alla rateazione seguirà un doppio binario: “vecchie regole” per l’originario debito e “nuove regole” previste dal cosiddetto “decreto del Fare” (Dl 69/2013) e, certamente, più favorevoli per il debito “post decadenza”. La rateazione, infatti, può essere richiesta e concessa a condizione che il contribuente si impegni a pagare tutti i debiti che ha nei confronti degli enti che hanno incaricato Equitalia della riscossione. In sostanza, solo per i debiti sorti dopo la decadenza, sarà possibile chiedere la dilazione “straordinaria” fino a un massimo di 120 rate mensili, se il contribuente, per ragioni estranee alla propria responsabilità, si trovi in una comprovata grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica e qualora venga accertata l’impossibilità di assolvere il pagamento del credito secondo il piano di rateazione ordinario e sia valutata la solvibilità in relazione al piano concedibile.

Tuttavia, la concessione del piano di rateazione straordinario non è automatica. È, infatti, possibile accedervi solo in presenza di queste condizione:

a) per le persone fisiche e le ditte individuali, quando l’importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile, risultante dall’indicatore della Situazione Reddituale (ISR) indicato nel modello Isee;

b) per le altre imprese, quando la rata è superiore al 10 % del valore della produzione mensile. Inoltre l’indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio, deve essere compreso tra 0,5 e 1.

Infine, sempre solo per la parte dei nuovi debiti, il contribuente decadrà dal beneficio della dilazione qualora non versi otto rate mensili anche non consecutive (e non due, come per la dilazione dei vecchi debiti per cui è decaduto entro il 22 giugno 2013).

 

Decadenza

La decadenza dal beneficio della rateizzazione scatta nel caso del mancato pagamento di otto rate anche non consecutive, in luogo delle previgenti due rate consecutive.7

Quando il contribuente decade, Equitalia può riattivare tutte le azioni esecutive che sono rimaste bloccate durante il piano di rateazione ed il contribuente torna ad assumere la qualifica di soggetto moroso, ad ogni fine.

 

 

Beneficio: nuova chance per pagare a rate

Sono interessati alla norma di favore i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione; quindi, tutti coloro che sono decaduti da uno qualsiasi dei quattro tipi di frazionamento sopra visti.

Il beneficio consiste nella richiesta di concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, subordinato però a due condizioni:

      1. la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013;

      2. la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014.

Il nuovo piano di rateazione eventualmente concesso non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.Per beneficiare delle nuove disposizioni, Equitalia ha approvato uno specifico modello8. Il contribuente deve autorizzare Equitalia (ex Dlgs 196/2003) al trattamento dei dati indicati nella richiesta e negli allegati. In mancanza di tale consenso, infatti, l’agente della riscossione non procederà all’esame della richiesta di dilazione. Qualora la richiesta presentata sia regolare e, dunque, Equitalia la accolga, il contribuente riceverà direttamente al proprio indirizzo il piano di dilazione e i bollettini per il pagamento9. In presenza di esito negativo della richiesta di riammissione per mancanza dei requisiti, Equitalia comunicherà il preavviso di rigetto con l’indicazione dei motivi che ne impediscono l’accoglimento, invitando il richiedente a presentare, nel termine di dieci giorni, eventuali osservazioni da considerare in vista del provvedimento finale10

 

25 luglio 2014

Ignazio Buscema

 

 

 

 

Ad Equitalia …………….

 

Sportello di ……………….

 

 

 

 

 

ISTANZA DI RATEAZIONE AI SENSI DELL’ART. 11-bis DEL DECRETO LEGGE N. 66/2014

 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 89/2014

 

 

 

(PIANO DI RATEAZIONE IN CASO DI DECADENZA INTERVENUTA ENTRO IL 22 GIUGNO 2013)

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………… nato/a ………………………………………………………………

 

(Prov………………..) il………………………………………. codice fiscale …………………………………………………………………………

 

residente in …………………………………………………………………………………………………………………………… (Prov…………..)

 

indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………………….……… C.A.P. ..……….

 

telefono ……………………… fax ……………………… e-mail/PEC ………….…………………………………………………………………

 

 in proprio

 

 in qualità di rappresentante legale della/o

 

 in qualità di titolare della ditta individuale

 

……………………………………………………………………… codice fiscale/p.iva .………………………………………………………….

 

con sede legale in ……………………………………………………………………………………………………………..…… (Prov…………..)

 

indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………………….……… C.A.P. ..……….

 

telefono .…………………… fax ……………………… email ………….……………………..……………………………………………………,

 

visto l’articolo 11-bis del D.L. n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014, secondo il quale: “1. I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che: a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013; b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014.

 

2. Il piano di rateazione concesso ai sensi del comma 1 non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

 

3. (omissis)”

 

DICHIARA

 

di essere decaduto dal beneficio della rateazione, entro la data del 22 giugno 2013, con riferimento alla/e seguente/i/ cartella/e di pagamento, avviso/i di accertamento esecutivo/i emesso/i dall’Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli, ovvero avviso/i di addebito emesso/i dall’INPS:

 

n. ………….……..…………………………… n. ………….…….………….……………..…. n. ………….…………..…….…….………….

 

n. ………….……..…………………………… n. ………….…….………….……………..…. n. ………….…………..…….…….………….

 

n. ………….……..…………………………… n. ………….…….………….……………..…. n. ………….…………..…….…….………….

 

n. ………….……..…………………………… n. ………….…….………….……………..…. n. ………….…………..…….…….………….

 

n. ………….……..…………………………… n. ………….…….………….……………..…. n. ………….…………..…….…….………….

 

e CHIEDE

 

la concessione di un nuovo piano di rateazione, in n. ……………… rate mensili.

 

 

 

Ai fini della presente istanza, il/la sottoscritto/a dichiara di eleggere domicilio presso

 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

 

indirizzo ……………………………………………………………………………………….……… Città………….……………………………………

 

(Prov………………..) C.A.P. …………..…….. telefono ……………………………………………. fax ………………………..………….

 

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….

 

        • Chiede che ogni comunicazione venga effettuata preferibilmente presso il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata ……..…………………………………………………….……………………………………….……………………

 

Si impegna, inoltre, a comunicare le eventuali variazioni successive(1) e riconosce che Equitalia …………………………… non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario presso il domicilio eletto.

 

(1) Attenzione: eventuali comunicazioni al riguardo dovranno contenere espresso richiamo al numero di protocollo assegnato alla presente istanza.

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza Equitalia ………………………………………….. al trattamento dei propri dati contenuti nell’istanza e nei relativi allegati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per le finalità connesse e strumentali alla trattazione della presente istanza, in quanto, in mancanza di tale autorizzazione, non sarà possibile procedere all’esame della richiesta di dilazione.

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data _______________________________________ Firma _______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 I piani di rateazione sono alternativi per cui in caso di mancata concessione di una dilazione straordinaria, si può chiedere una rateazione ordinaria.

2 I criteri per accedere a un piano di  rateazione straordinario sono stati stabiliti da apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze

3 Possono accedere alla nuova concessione di dilazione i contribuenti che sono decaduti dal beneficio della prima dilazione, entro e non oltre, il22 giugno 2013 per il mancato pagamento di due rate (consecutive o meno) o per il mancato rispetto dei termini di pagamento A fronte della presentazione di una richiesta, la nuova dilazione può essere concessa anche se Equitalia ha già avviato misure esecutive.

4 I contribuenti che alla data del 22 giugno 2013 sono decaduti dal beneficio della rateazione perché non in regola con i pagamenti possono chiedere un nuovo piano di dilazione fino a un massimo di 72 rate. Solo per questo tipo di rateizzazione la domanda va presentata necessariamente entro il 31 luglio 2014.In questo caso, la legge pone dei limiti rispetto alle regole generali sulla rateizzazione: il nuovo piano concesso non è prorogabile e la decadenza è prevista in caso di mancato pagamento di sole due rate anche non consecutive, anziché 8 rate come avviene generalmente (decreto legge n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014).

5 Il nuovo piano di rateazione concesso si potrà estendere fino a 72 rate mensili (vale a dire fino a un massimo di sei anni), ma non sarà ulteriormente prorogabile. Anche nelle circostanze di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla propria responsabilità, non sarà mai concessa al contribuente “riammesso” al beneficio la possibilità di accedere a un piano di rateazione straordinario fino a dieci anni. Inoltre, i soggetti riammessi dovranno fare molta attenzione alla puntualità dei pagamenti delle rate del nuovo piano di ammortamento al fine di non decadere nuovamente dal beneficio e perdere, dunque, questa nuova chance. Solo per la nuova ammissione alla dilazione, è stata, infatti, prevista la revoca del beneficio per il mancato pagamento di due rate anche non consecutive, e non di otto rate anche non consecutive come accade invece per le dilazioni concesse dal 23 giugno 2013 (data di entrata in vigore delle nuove regole introdotte dal Dl 69/2013).

6 È possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti, anziché a rate costanti, in modo da poter pagare meno all’inizio nella prospettiva di un miglioramento della condizioni economiche.

7 Il nuovo piano di dilazione concesso si potrà estendere finoa un massimo di 72 rate mensili e non è ulteriormente prorogabile .L’importo minimo di ogni rata è di regola pari a 100euro ma si può chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti, anziché a rate costanti . La decadenza scatta con il mancato pagamento di due rate anche non consecutive e non di otto rate.

8 La domanda di «rientro», comprensiva dei documenti necessari (inclusa copia del documento di riconoscimento) si può presentare via raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano presso uno degli sportelli dell’agente della riscossione competente per territorio.

9 A seguito della nuova dilazione, l’agente della riscossione non può iscrivere ipoteca finchè il contribuente è in regola con i pagamenti. Dopo il Dl 16/2ou, infatti, ricevuta la richiesta di rateazione del debito tributario, Equitalia può iscrivere ipoteca solo nel caso di mancato accoglimento dell’istanza o di decadenza. Inoltre, l’accoglimento della richiesta di nuova dilazione e la regolarità nei pagamenti delle rate preclude a Equitalia qualsiasi altra procedura cautelare ed esecutiva. In sostanza, a prescindere dall’entità del debito, Equitalia non potrà procedere né con l’eventuale iscrizione del fermo amministrativo sugli autoveicoli intestati e/o cointestati al debitore né tantomeno al pignoramento dei suoi beni (mobili) e all’espropriazione immobiliare. Infine, il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può richiedere il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) e il certificato di regolarità fiscale per partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.

10 L’eventuale rifiuto dell’istanza relativa a importi oltre 5o mila euro per riavviare la dilazione potrà essere impugnato entro 6o giorni dal contribuente innanzi alla giustizia tributaria. Dunque, il ricorso va presentato in Ctp. Secondo, infatti, un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale ( ordinanze n. 5928/2011 e n. 20781/2010 delle Sezioni unite della Cassazione), a seguito della riforma ex articolo 12 della legge 448/2001, la giurisdizione tributaria si applica a «qualsiasi controversia in materia di imposte e tasse» e, dunque, anche alla concessione di agevolazioni, come la rateizzazione. La Cassazione, quindi, sostiene che la domanda di rateizzazione di un debito avente natura tributaria implica “una questione sulla spettanza o meno di un’agevolazione attinente alla fase della riscossione precedente a quella dell’esecuzione vera e propria”, l’unica che la disposizione prevista dall’articolo 2 del Dlgs 546/1992, escluda dalla giurisdizione tributaria, allorché si tratti di controversie concernenti tributi di ogni genere e specie, comunque denominati.In ultimo, per fugare ogni dubbio sulla sussistenza della giurisdizione tributaria in materia di controversie concernenti il rigetto dell’istanza di rateazione di un debito avente natura tributaria, la Corte di cassazione ribadisce che “a prescindere dal concetto di “agevolazione”, è fuor di dubbio che la controversia avverso il diniego di rateazione riguarda la fase della riscossione (e non dell’esecuzione) del tributo, concernendo in particolare una “modalità” di riscossione che la legge predispone per l’ipotesi di contribuenti che si trovino in determinate condizioni economicamente sensibili”. A prescindere dall’individuazione dell’organo giurisdizionale e anche nell’eventualità di impugnazione al Tar, il diritto di azione non viene pregiudicato, in quanto il giudice adito dovrà comunque disporre, a seguito dell’articolo 59 della legge 69/2009, la «translatio iudicii» a favore del giudice fornito di giurisdizione. In sede di impugnazione del diniego, il contribuente dovrà contestare i motivi, ossia i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno impedito, secondo Equitalia, l’accoglimento della richiesta di rateazione e, dall’altro, far valere le proprie ragioni sull’ammissione al beneficio della dilazione.