Mancata pubblicazione incarichi: responsabilità erariale o disciplinare?

Quali sono i profili di responsabilità se l’ente locale omette l’obbligo di pubblicazione degli incarichi conferiti?

L’obbligo della pubblicazione degli incarichi è stata oggetto di recente di alcune sentenze della Corte dei Conti, con effetti non sempre tra loro coincidenti. Per la Corte dei Conti, sezione Giurisdizionale della Campania, nella sentenza n.958 in data 16 luglio 2013, la mancata pubblicazione degli incarichi non erano da considerarsi produttivi di danni erariali.

In tale sentenza la conclusione dei giudici contabili era stata la seguente: L’omessa pubblicazione degli incarichi rilevano, per espressa precisione della legge, quale violazione ai doveri di ufficio e , come tali, da sanzionare a livello disciplinare ed accertata a seguito delle attività istruttorie proprie del procedimento disciplinare con le garanzie dallo stesso previste di difesa da parte del responsabile che è stato causa della mancata pubblicazione. Solo a seguito della procedura del procedimento disciplinare, in caso di violazione da parte del dirigente ai propri doveri di ufficio, subentra le attività collaterali ed accessorie che consistono nel pagamento della sanzione pecuniaria pari agli importi corrisposti ai professionisti di cui ne è stata omessa la pubblicazione.

A tale conclusione i giudici contabili campani erano pervenuti analizzando l’abrogazione dell’art. 1, comma 127, legge n. 662/1996 ad opera dell’art. 53, comma 1, lett. b), del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013), il cui art. 15 prevede, per il caso di omessa pubblicazione di incarichi di consulenza, la responsabilità del dirigente accertata, però, all’esito del procedimento disciplinare, alla quale consegue il pagamento della sanzione quantificata in misura pari alla somma corrisposta e fatto salvo il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 104/2010.

 

LA POSIZIONE DEI GIUDICI CONTABILI LAZIALI

Di avviso diverso è invece la sentenza n.424 del 15 maggio 2014 della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale del Lazio. Secondo i giudici contabili laziali è la stessa legge che prescrive, all’art. 53, commi 14 e 15, del d.lgs. n. 165/2001, che gli incarichi, senza il preventivo adempimento di pubblicità, non possono essere conferiti, e tale disposizione ha natura di norma di ordine pubblico, posta a tutela della trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa, oltreché presidio al legittimo impiego di somme di pertinenza pubblica.

Come tale, gli incarichi conferiti (e i correlati contratti e impegni finanziari) per quello che qui rileva sono affetti da nullità, secondo il principio generale rappresentato dalla disposizione ex artt. 1343 e 1418 c.c. (v. Corte Cost. n. 290/2001). In altri termini, si è in presenza della violazione di cui all’art.53, comma 15, del d.lgs. n. 165/2001, secondo cui le Amministrazioni debbono comunicare, ogni anno, al Dipartimento della Funzione Pubblica, l’elenco degli incarichi retribuiti affidati nell’anno precedente ai propri dipendenti o, con cadenza semestrale, ad estranei. Ora, la mancata comunicazione, comporta l’impossibilità di conferire nuovi incarichi sino all’adempimento e la possibilità di irrogare la sanzione di cui al comma 9 del medesimo articolo del d.lgs. n. 165/2001. L’omessa comunicazione relativa agli incarichi conferiti a dipendenti e privati, rende illeciti quelli conferiti negli anni successivi, anche in virtù del fatto che l’omissione non avrebbe reso possibili i necessari controlli.

 

LA RECENTE SENTENZA DEI GIUDICI CALABRESI

Di nuovo sull’argomento della mancata comunicazione degli incarichi, si pone la recente sentenza n.192 del 10/07/2014 della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria. Secondo il giudici contabili la violazione della pubblicazione degli incarichi implica quale fatto costitutivo della responsabilità erariale non nella omessa comunicazione o pubblicazione bensì nell’aver proceduto, da parte del dirigente preposto, alla liquidazione  del corrispettivo in caso di omessa pubblicazione ( “le amministrazioni che si avvalgano di collaboratori esterni  o che affidano incarichi di consulenza  per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web  i relativi provvedimenti completi  di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato . In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi  di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare  e determina responsabilità erariale del dirigente preposto”). Il collegio contabile giudicante rileva anche che:

  • la Procura configura un’ipotesi di responsabilità sanzionatoria, che sussiste per il sol fatto della violazione della norma, indipendentemente dalla dimostrazione di un  danno concreto ed attuale ,che  nella specie non viene assolutamente dimostrato;

  • lo scopo perseguito nell’ottica della lotta alla corruzione e nella riaffermazione della legalità  è certamente quello di “rafforzare” l’obbligo di comunicazione richiamando sul suo adempimento chi è tenuto a liquidare la spesa, ma non è concepibile che sia quello di impedire il pagamento, perché ciò comporterebbe un ingiustificato arricchimento dell’amministrazione o sul fronte opposto la esporrebbe alle azioni esecutive degli aventi diritto al corrispettivo per l’opera prestata;

  • tale interpretazione si rinviene anche nell’art 15  del decreto legislativo n 33 del 14.3.2013 n. 33 ( Riordino della disciplina  riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione  di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni ) , il quale ,ferma restando l’individuazione della condotta illegittima nel pagamento del corrispettivo in assenza della pubblicazione sul sito web, quantifica espressamente la sanzione in una somma pari a quella corrisposta e fa salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni;

  • tale norma prevede anche che responsabilità debba essere accertata all’esito del procedimento disciplinare, il che potrebbe legittimare la configurazione della fattispecie come responsabilità disciplinare anziché amministrativa contabile.

Precisati e chiariti i punti circa la mancanza di responsabilità erariale, il collegio contabile si sofferma sul punto che ha spinto i giudici contabili laziali nel riconoscere la responsabilità erariale ai convenuti. In particolare il collegio contabile calabrese evidenzia come l’art. 11 comma 8 lett.i del decreto legislativo n.151/2009 stabilisce solo il divieto di conferire nuovi incarichi e non prevede alcuna forma di responsabilità erariale. In questo caso l’omissione degli adempimenti in materia di comunicazioni comporta il divieto di conferire nuovi incarichi secondo quanto stabilito dal comma 15  “per cui il divieto opera sin dal primo incarico per cui si è reso inadempiente agli obblighi di comunicazione”  Quasi a voler  dire che in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione, il divieto di conferimento di nuovi incarichi retroagisce, con conseguente responsabilità erariale, sin dal primo incarico per cui è stato omesso l’obbligo di comunicazione. Se così fosse, si finirebbe con il sovrapporre e confondere piani di responsabilità che devono rimanere distinti e, cioè, quella di chi di omette la comunicazione , di chi conferisce gli incarichi e di chi  non  trasmette i dati all’incaricato della comunicazione all’anagrafe delle prestazioni. Il tutto senza che sia data adeguata prova della ingiustificata diminuzione patrimoniale subita dall’amministrazione.

CONCLUSIONE

Sembra affermarsi che la mancata pubblicazione degli incarichi abbia come conseguenza l’attivazione del procedimento disciplinare avverso i responsabili della mancata pubblicazione, ma non certo può configurare tale mancanza la produzione di produzione del danno erariale. Allora, se questa è la conclusione, si potrebbe aprire nei confronti di chi ha l’obbligo di vigilanza, dell’omissione del procedimento con le conseguenze del danno prodotto ad esempio per l’erogazione della retribuzione di risultato del dirigente o funzionario che abbia omesso la pubblicazione dei dati a cui lo stesso era tenuto.

21 luglio 2014

Vincenzo Giannotti

Articolo pubblicato su http://www.bilancioecontabilita.it