Applicazione dei vincoli pubblicistici alle società partecipate

una rassegna delle ultime norme approvate che incidono sulle modalità di applicazione dei vincoli finanziari pubblicistici alle società partecipate dagli enti pubblici

Nuovo intervento del legislatore sulle modalità di applicazione dei vincoli finanziari pubblicistici alle società partecipate dagli enti pubblici. Il comma 12-bis dell’articolo 4 della Legge di conversione del Decreto opera l’ennesima riscrittura del comma 2-bis dell’articolo 18 D.L. n. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008, già riformulato nei mesi precedenti dal comma 557 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014).

Il nuovo testo della norma opera di fatto un’ulteriore attenuazione del carattere cogente dei vincoli pubblicistici da porre a carico delle società partecipate. Il primo periodo del comma 2-bis effettua un’affermazione di principio sulle Aziende speciali, le Istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, chiamate ad attenersi «al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale».

Nel prosieguo della disposizione tuttavia il legislatore si astiene dal declinare con maggiore dettaglio i singoli vincoli a carico degli enti. Scompare l’assunto che estendeva agli organismi partecipati l’applicazione delle norme che contemplano divieti o limitazioni alle assunzioni di personale in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante. Viene meno anche qualsiasi riferimento diretto all’articolo 76, comma 7, dello stesso Dl 112/2008, in base al quale:

  1. non è consentito alle amministrazioni nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

  2. i restanti Enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.

Il legislatore nel Decreto Irpef adotta un meccanismo indiretto di applicazione dei vincoli pubblicistici alle politiche del personale agli enti partecipati. Secondo la procedura delineata nel comma 2-bis l’ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti partecipati, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le Aziende speciali, le Istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto nazionale in vigore allo scorso 1 gennaio 2014.

Va detto che la riedizione del comma 2-bis dell’articolo 18 non sembra incidere sull’orientamento, oramai consolidato anche da una vasta giurisprudenza, di una valutazione del rispetto dei vincoli al turn over – in primis del citato articolo 76, comma 7 – che consideri necessariamente anche le spese del personale delle società, siano esse a partecipazione pubblica locale totale o di controllo e titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara ovvero società strumentali.

Nel nuovo comma 2-bis sembra tuttavia perdersi quella visione maggiormente omnicomprensiva dei vincoli pubblicistici da applicare alle società partecipate, con il recupero di un orientamento in cui l’estensione delle singole disposizioni pubblicistiche non è automatica ma limitata ai casi in cui ciò sia stato espressamente riconosciuto dalla disciplina stessa o dalla prassi e giurisprudenza in materia.

Nel Decreto Irpef assistiamo anche all’ulteriore depotenziamento dell’applicazione del vincolo al turn over disposto dall’articolo 76 comma 7 alle Aziende speciali. La facoltà di esclusione dal vincolo delle Aziende speciali e delle Istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie consentita al Comune dalla versione del comma 2-bis modificata dalla Legge di stabilità 2014, diviene ora una esclusione tout court di tali soggetti dalla generalità dei vincoli di contenimento dei costi del personale, che dovrà d’ora in poi essere esclusivamente pianificata in coerenza con la quantità dei servizi erogati. A nostro avviso non appare affatto chiaro il motivo per cui tale regime derogatorio viene concesso alle Aziende speciali e Istituzioni e non alle società.

Un nuovo limite cogente riguarda invece le Aziende speciali cosiddette “multi servizi”, che sono invece tenute all’osservanza dei vincoli pubblicistici sul personale nei casi in cui l’incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.

18 luglio 2014

Fabio Federici