Soccombenza processuale e spese di lite

il giudice tributario può decidere sulla determinazione delle spese di lite anche in assenza di istanza delle parti

La decisione sulle spese di giustizia può essere pronunciata d’ufficio dal giudice anche in assenza di una specifica istanza di parte.

La CTR di Roma, con la sent. 3426/2014, ha ritenuto che la condanna alle spese rappresenta l’attuazione del principio costituzionale del diritto di difesa il quale verrebbe ad essere leso se la parte, per ottenere la tutela, dovesse sostenere in via definitiva le spese di lite.

In ambito tributario sussiste l’obbligo per la parte soccombente di rimborsare le spese di giudizio, mutuato dal diritto processuale generale. L’art. 15 D.lgs. n. 546/92 prevede che la condanna alle spese deve essere posta a carico della parte soccombente, salvo che il giudice discrezionalmente dichiari in tutto o in parte compensate le spese ai sensi dell’art. 92, c. 2, C.p.c..

In fatto il contribuente impugnava la cartella di pagamento notificatagli da un ente locale eccependo che erano decorsi i termini per la notifica (oltre cinque anni) per cui l’atto impositivo era nullo. La CTP ha accolto il ricorso compensando le spese di lite e il contribuente ha impugnato la decisione lamentando la mancata condanna alle spese dell’ente locale seppur richiesta con i ricorso introduttivo.

I giudici tributari di appello hanno ritenuto che il principio della soccombenza risiede nella necessità di assicurare una completa tutela della parte vittoriosa la quale non può essere condannata al pagamento delle spese di giudizio. Presupposto della condanna alle spese di lite è che la parte verso cui sono attribuite le abbia realmente sostenute per lo svolgimento dell’attività difensiva collegata alla sua partecipazione al giudizio.

La decisione sulle spese ha natura accessoria e consequenziale alla condanna della parte soccombente per cui anche, in assenza di una domanda specifica delle parti, deve essere pronunciata dal giudice d’ufficio in virtù dell’art. 91 C.p.c. anche senza il deposito da parte del difensore di una nota spese i giudice tributario dee pronunciarsi sul punto. La condanna alle spese di soccombenza rappresenta l’attuazione del principio costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.), che risulterebbe menomato se la parte per ottenere la tutela dovesse sostenere in via definitiva le spese del processo, subendo una diminuzione patrimoniale.

Nel caso in esame l’ente locale aveva posto in essere l’azione impositiva nonostante i termini fossero scaduti, per cui legittimata la soccombenza delle spese, la CTR ha accolto il ricorso del contribuente condannando il medesimo ente al pagamento delle spese processuali.

12 giugno 2014

Enzo Di Giacomo