Ferie arretrate: attenzione alle sanzioni per il datore di lavoro

E’ necessario far fruire ai lavoratori le ferie arretrate entro il termine stabilito: attenzione, sono previste pesanti sanzioni in caso di mancato adempimento di tale obbligo da parte del datore di lavoro.

come fare denuncie assunzioni ferie 2019L’art. 10 del D.lgs. n. 66 del 2003 (successivamente integrato con le disposizioni di cui al D.lgs. n. 213 del 2004) riconosce ad ogni lavoratore subordinato il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.

Più nello specifico, detto periodo di sospensione retribuito dal lavoro deve essere goduto, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, per almeno due settimane (anche consecutive in caso di richiesta del lavoratore) nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione salvo, anche in tale circostanza, i più ampi periodi di differimento stabiliti dalla contrazione collettiva: la contrattazione collettiva può ridurre, infatti, il limite minimo delle due settimane di ferie da fruire nell’anno di maturazione purché tale riduzione sia occasionata da eccezionali esigenze di servizio o, comunque, “da esigenze aziendali serie”.

Allo stesso modo, la contrattazione collettiva può prolungare il termine di 18 mesi entro cui godere delle ferie annuali, senza però che tale rinvio ecceda un limite tale per cui la funzione delle stesse (recupero delle energie psicofisiche) ne risulti snaturata (Risp. Interpello Min. Lav. 18 ottobre 2006 prot. n. 25/1/0004908). Ne consegue che, in assenza di eventuali deroghe previste dalla contrattazione collettiva, entro il prossimo 30.06.2014, i datori di lavoro dovranno concedere ai lavoratori dipendenti l’effettiva fruizione dei periodi di ferie maturati e non ancora goduti relativi ai 18 mesi precedenti, ovvero relativi all’anno 2012.

A questo proposito si ricorda che, il mancato godimento del periodo minimo legale delle ferie (4 settimane) entro il termine stabilito dalla legge (o quello più ampio previsto dalla contrattazione collettiva) è punito, oggi, con una sanzione amministrativa minima da € 100 ad € 600 che è destinata ad aumentare – senza possibilità di applicazione della sanzione ridotta (art. 16 L. 689/1981) – da € 400 ad € 1.500, se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori (o si è verificata in almeno due anni), oppure da € 800 ad € 4.500, se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori (o si è verificata in almeno 4 anni). È sufficiente, ai fini sanzionatori, che il lavoratore non abbia goduto anche solo di una parte di detto periodo perché il datore di lavoro sia considerato soggetto alla sanzione indicata.

Il predetto regime sanzionatorio è applicabile altresì nei casi in cui il periodo di ferie non goduto dovesse essere monetizzato dal datore di lavoro, posto che tale pratica non è più contemplata dal legislatore. L’art. 10 del D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (come modificato dal D.Lgs. n. 213 del 2004) ha introdotto, come noto, l’espresso divieto di monetizzare il periodo feriale non goduto durante il corso del rapporto di lavoro: è illegittima, quindi, la consolidata prassi negoziale di indennizzare i giorni di ferie maturati e non goduti dal lavoratore nel periodo di riferimento fissato dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

 

Deve essere evidenziato, infine, come la disciplina legale conviva in modo a dir poco particolare con la disciplina contributiva. Per quanto concerne l’obbligo contributivo, infatti, l’Inps non pone attenzione alla reale fruizione delle ferie (e quindi al recupero delle energie psicofisiche del lavoratore), ma si concentra esclusivamente sull’aspetto economico ad esse collegato. In altri termini, l’Inps richiede il versamento dei contributi sulle ferie non godute (con riferimento all’adempimento in scadenza nel mese di agosto 2014 si tratta delle ferie maturate e non godute nell’anno 2012), non preoccupandosi del fatto che tale adempimento sia connesso di fatto alla violazione di ben definite disposizioni codicistiche (articolo 10 del D. Lgs. n. 66/2003 rubricato al diritto delle ferie annuali).

 

Ad ogni modo, ai fini della corretta individuazione del momento impositivo per l’assolvimento degli obblighi contributivi, occorre distinguere tra le casistiche seguenti:

  • esistenza di una previsione legale o contrattuale (collettiva o aziendale) che regolamenti la fruizione delle ferie. In tale circostanza, il termine individuato dal regolamento aziendale o dai patti individuali diventa il termine entro il quale versare la contribuzione, senza che l’INPS possa porre limiti con riferimento al termine entro cui differire il godimento del periodo di ferie;

  • assenza di norme contrattuali, regolamentari aziendali o pattuizioni individuali che regolamentino la fruizione delle ferie. In tal caso, la scadenza della obbligazione contributiva è fissata al 18° mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle ferie.

Al ricorrere di una delle suddette ipotesi, i datori di lavoro sono tenuti a sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza del termine anche l’importo corrispondente al compenso per ferie non godute, sebbene non ancora realmente corrisposto in ragione dell’espresso divieto (comma 2 art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003). Pertanto, con riferimento all’anno 2014, in assenza di termine diverso previsto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro deve:

  • far fruire, ai propri lavoratori dipendenti, entro il prossimo 30 giugno 2014, le ferie non godute relative all’anno 2012;

  • incrementare l’imponibile previdenziale del mese di luglio 2014 (ovvero del mese successivo a quello previsto dalla contrattazione collettiva per la fruizione delle ferie) con l’indennità per ferie non godute relative all’anno 2012;

  • versare entro il 20 agosto 2014, in considerazione della proroga a regime introdotta dall’articolo 3-quater del D.L. n. 16/2012 (ovvero il giorno 16 del mese successivo a quello di imputazione delle ferie), i relativi contributi previdenziali.

18 giugno 2014

Sandro Cerato