Il difficile percorso per ottenere il rimborso dell’IVA versata in eccedenza continua a creare problemi applicativi ai contribuenti; per la Corte di Cassazione , che sull’argomento si è pronunciata con la sentenza n.6947 del 25 marzo 2014, la società per ottenere il suindicato rimborso oltre alla dichiarazione (UNICO o IVA) deve presentare anche il bilancio di esercizio dal quale si evince il credito.
Il contenzioso
Una società per azioni aveva proposto ricorso per cassazione, a seguito della pronuncia della Commissione Tributaria Regionale che, con sentenza del marzo 2011, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione dei giudici di prime cure; di conseguenza l'opposizione relativa alla cartella di pagamento, riguardante il mancato riconoscimento del credito d'imposta per IVA (in realtà nella sentenza si parla di IRPEG ma ogni riferimento legislativo è relativo all’IVA per cui si ritiene sia un errore della sentenza), inerente all'anno 2002, veniva rigettata.
In particolare, il giudice di secondo grado, osservava che la documentazione prodotta dalla società non forniva la prova del diritto rivendicato. Inoltre l'amministrazione finanziaria non aveva riconosciuto quel credito d'imposta, anche se era stato riportato successivamente nella dichiarazione dei redditi del 2004, in quanto quella precedente, in cui era stato indicato, era stata presentata soltanto nel maggio del 2007, e quindi addirittura quattro anni dopo, senza che perciò al riguardo l'ente impositore avesse potuto effettuare alcuna preventiva verifica.
Il rimborso delle imposte non indicate in dichiarazione: un percorso controverso
Il mancato riporto del credito agli esercizi successivi rappresenta una fattispecie che non compromette la fruibilità e la spettanza del credito in discussione, st