Enti locali e assunzione di personale in mobilità

L’obbligo di riduzione della spesa di personale è norma di stretta interpretazione, pertanto l’importo previsto per assunzioni programmate, ma non effettuate, non può incrementare virtualmente il livello della spesa di personale da prendere in considerazione per l’anno di riferimento.

Si è già evidenziato (articolo dell’8/1/2014) come la Corte dei Conti sezione delle Autonomie con deliberazione n.27 del 30/12/2013 avesse posto fine al concetto di prenotazione di impegno contabile emanando il seguente principio di diritto “L’art. 16, comma 31 del d.l. n. 138/2011, che ha esteso, anche ai comuni con popolazione compresa tra i 1.001 ed i 5.000 abitanti, l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all’art. 1, comma 557, della l. n. 296/2006, è norma di stretta interpretazione, pertanto l’importo previsto per assunzioni programmate, ma non effettuate, non può incrementare virtualmente il livello della spesa di personale da prendere in considerazione per l’anno di riferimento”. Benché la citata deliberazione fosse riferita agli enti entrati nel patto di stabilità nell’anno 2013, il principio è valido anche per gli enti che erano già all’interno del patto di stabilità (con popolazione superiore a 5.000 abitanti). L’elemento decisivo per poter validamente effettuare l’assunzione, si ricava dall’art.183 TUEL a mente del quale prevede che l’assunzione dell’impegno (quale prima fase del procedimento di spesa) presuppone:

• l’esistenza di un’obbligazione giuridicamente perfezionata;

• la determinazione del soggetto creditore;

• la definizione della somma da pagare nel quantum e nel titolo.

Inoltre, il secondo comma, lett. a) dell’art. 183 cit., precisa come l’approvazione del bilancio comporta l’automatica costituzione dell’impegno di spesa per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi. Ne consegue che la mera programmazione di assunzione di personale nell’esercizio di riferimento, seppur approvata in sede di bilancio di previsione, non integra la fattispecie d’impegno automatico di cui al citato art. 183 comma 2 lett. a), se ed in quanto riferita ad obbligazioni non ancora giuridicamente perfezionate, per le quali non sussiste ancora alcun rapporto di lavoro con l’Ente.

Allora, per poter validamente assumere un impegno di spesa, il Comune deve aver già stipulato un contratto individuale di lavoro con il soggetto vincitore del concorso, solo in questo coso si realizza il rapporto di lavoro con l’ente locale e se effettuato nell’anno di riferimento allora si versa nell’ipotesi corretta di utilizzazione delle proprie capacità assunzionali, così come previsto nella citata deliberazione della funzione nomofilattica.

 

IMPEGNO DI SPESA IN CASO DI MOBILITA’

In caso di mobilità di personale tra enti locali, si ritiene invece che il perfezionamento giuridico della procedura si realizzi al momento dell’incontro della volontà espressa tra i tre soggetti previsti dalla normativa, ossia: l’assenso dell’amministrazione cedente, il consenso del lavoratore e l’autorizzazione dell’amministrazione ricevente. In disparte la problematica relativa alle condizioni della neutralità della citata mobilità, preme qui evidenziare come tra nuova assunzione e assegnazione per mobilità si versi in una situazione assolutamente non identica.

A supporto del perfezionamento dell’obbligazione giuridica nella mobilità vi è la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili – sentenza 6 marzo 2009 n. 5458.

Tale sentenza prevede come in tema di procedure di mobilità dei dipendenti pubblici da un’Amministrazione ad un’altra, il diritto del dipendente in mobilità alla prosecuzione del rapporto di lavoro presso l’Amministrazione ad quem si perfeziona con l’assegnazione, e la relativa comunicazione, all’Amministrazione che ha deliberato di coprire la vacanza in organico, la quale, completatasi la procedura di mobilità con l’assegnazione del dipendente, non può più revocare la precedente determinazione rifiutando l’iscrizione, nel ruolo del proprio personale, del dipendente trasmigrato.

Quest’ultima, infatti, può sì esercitare uno jus poenitendi deliberando la revoca del posto che inizialmente intendeva coprire, ma ciò non può più fare una volta che la procedura di mobilità si sia completata con l’assegnazione del dipendente all’Amministrazione richiedente . Una volta perfezionato il diritto del dipendente alla prosecuzione del rapporto di impiego, l’Amministrazione di destinazione non può più revocare la sua precedente determinazione e rifiutare l’iscrizione nel ruolo del proprio personale del dipendente trasmigrato per mobilità.

Cosa succede quindi in caso di perfezionamento della mobilità, ad esempio alla fine del mese di dicembre, con trasferimento del dipendente nel mese di gennaio o febbraio dell’anno successivo. Sulla base della citata sentenza se il perfezionamento della mobilità si è realizzata nel mese di dicembre, l’amministrazione ricevente potrà inserire il proprio impegno di spesa da tale data, anche se fisicamente il personale si trasferisca nell’anno successivo. Militano a favore di tale soluzione le seguenti motivazioni:

  • Nella mobilità non vi è sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro con il dipendente, ma solo la prosecuzione da un’amministrazione senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro;

  • Il perfezionamento della procedura si realizza al momento dell’accettazione dei vari soggetti, allorquando nella concorso pubblico l’assunzione si realizza con la sottoscrizione del contratto quale atto costitutivo del rapporto di lavoro;

  • Negli enti soggetti entrambi alle limitazioni sulle assunzioni, che abbiano entrambi rispettato il patto di stabilità, l’assunzione è neutra per la finanza locale, pertanto non si realizza in questo caso la limitazione disposta dall’art. 76, comma 7 del d.l. n. 112/2008, venendo meno il vincolo alla stretta interpretazione disposta dal legislatore e tanto cara alla funzione nomofilattica.

 

MOBILITA’ DEI DIRIGENTI

L’art.16 del CCNL del 23.12.1999 dell’area della dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie Locali prevede che, in caso di domanda di trasferimento presso altro ente del Comparto Regioni-Autonomie Locali presentata dal dirigente, il nulla osta dell’ente di appartenenza è sostituito dal preavviso di quattro mesi. In questo caso, qualora si realizzi la mobilità presso l’ente di destinazione, il comune di provenienza può al più pretendere i quattro mesi di preavviso (ferma restando la possibilità di un accordo tra le parti per definire una data del trasferimento che contemperi le esigenze organizzative dell’azienda di appartenenza e di quella di destinazione). Ora, qualora la mobilità di sia conclusa nell’anno di riferimento, ma a causa del preavviso e/o di accordo tra amministrazioni, il dirigente prenda servizio nell’anno successivo, si avrebbe l’anomala situazione che, ad esempio in caso di mancato rispetto del patto di stabilità dell’anno precedente la mobilità non potrebbe avere luogo, nonostante il vincolo obbligatorio del tempus regit actum del suo perfezionamento avvenuto nell’anno precedente (ibidem sentenza Cassazione SS.UU. n. 5458/2009).

 

CONCLUSIONE

Con il presente articolo si è evidenziato come in caso di mobilità la regola prevista dalla Corte dei Conti sezione delle Autonomie non risulta applicabile, in quanto il momento qualificante per l’impegno contabile in tale fattispecie si realizza con il perfezionamento della mobilità e non già con l’effettivo trasferimento del personale, che per qualsiasi motivo (preavviso, accordo tra amministrazioni) potrebbe avvenire nell’anno successivo.

24 aprile 2014

Vincenzo Gianotti

Articolo pubblicato su www.bilancioecontabilita.it