La deducibilità dell'assegno al coniuge divorziato

Gli assegni alimentari al coniuge separato o divorziato sono deducibili dal reddito ai fini IRPEF: analisi del caso di assegni per alimenti periodici insoluti, ma corrisposti in un’unica soluzione a seguito di accordo transattivo.

In caso di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale può stabilire in capo ad uno dei coniugi, tenuto conto della situazione economica degli stessi, l’obbligo di provvedere al mantenimento dell’altro mediante la corresponsione di assegni periodici di ammontare determinato.

Da un punto di vista fiscale, tali somme rappresentano – per il coniuge obbligato all’elargizione dell’assegno alimentare – un onere deducibile nella misura fissata dal provvedimento dell’Autorità giudiziaria: così dispone, infatti, l’art. 10 comma 1 lett. c) del Tuir.

Sono esclusi, in ogni caso, gli assegni alimentari destinati al mantenimento dei figli.

A tale proposito, si ricorda che, qualora nel dispositivodella sentenza emessa dal giudice non venga chiaramente operato il distinguo relativo alquantum previsto per il mantenimento della prole, l’assegno in parola, a norma della lettera c), delcomma 1, dell’art. 10 del TUIR, è deducibile solo per la parte spettante al coniuge: se, invece, l’importo a favore dei figli non è diversamente esplicitato, la quota spettante al coniuge si presumeessere pari al 50 per centodell’importo totale.

 

La deducibilità dell’assegno alimentare è riconosciuta, altresì, nel caso in cui l’ex coniuge sia residente all’estero (purché non sussista una diversa normativa in base alle convenzioni bilaterali con paesi esteri contro le doppie imposizioni) ed è ammessa soltanto in presenza di assegni periodici: per accedere al beneficio in esame, il quantum riconosciuto dal giudice deve, infatti, essere obbligatoriamente versato periodicamente, in quanto la possibilità di dedurretali importi non opera qualora l’assegno in commento venga corrisposto in un’unica soluzione (Corte Cost. 6.12.2001 n. 383).

Ciò, peraltro, è stato confermato anche dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 11.6.2009, n. 153/E, la quale ha ribadito che, l’assegno corrisposto una tantum all’ex coniuge, anche se versato a rate, non è deducibile dal reddito complessivo del contribuente: in tale circostanza, infatti, la possibilità di rateizzare il pagamento rappresenta soltanto una differente modalità di liquidazione dell’importo pattuito tra le parti e mantiene comunque la caratteristica di risoluzione definitiva di ogni rapporto tra i due coniugi.

 

Ciò detto, passiamo ad analizzare il trattamento fiscale degli assegni di mantenimento arretrati e che vengono versati dal coniuge moroso, in un’unica soluzione, al termine di un accordo transattivo tra le parti.

In presenza di tale situazione non è del tutto chiaro se, per dette somme, opera o meno il beneficio della deducibilità dal reddito, posto che le somme in parola sono versate in un’unica soluzione e non con cadenza periodica.

La predetta problematica è stata oggetto di una recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità (ordinanza della corte di cassazione del 24.02.2014 n. 4402). Nel merito, i Giudici della Suprema Corte hanno precisato che, con riguardo all’ipotesi di assegni periodici pregressi, scaduti e rimasti insoluti, corrisposti dall’ex coniuge (inadempiente) in un’unica soluzione a seguito di un accordo transattivo, il requisito della periodicità e quindi della deducibilità non viene meno.

Più nello specifico, i Giudici hanno giustificano la possibilità di dedurre l’importo erogato in un’unica soluzione nel fatto che il versamento effettuato dal contribuente nei confronti dell’ex moglie non aveva ad oggetto

“la liquidazione una tantum in unica soluzione, e quindi in forma capitalizzata degli interessi patrimoniali (…….) bensì l’adempimento dell’obbligo di pagamento di pregressi assegni periodici scaduti e rimasti insoluti …”.

Il pagamento posto in essere era destinato, quindi, a sanare il predetto inadempimento (corresponsione assegni periodici di mantenimento) per cui, secondo i giudici, detto pagamento:

“mantiene immutato il suo riferimento alle prescrizioni della sentenza di separazione e quindi al titolo originario, nonché la riconducibilità al reddito dei coniugi, con quel che ne consegue in termini di detraibilità fiscale”.

Per tale ragioni, i giudici della suprema Corte hanno ritenuto che, la corresponsione degli assegni periodici scaduti in un’unica soluzione, a seguito di accordo transattivo, non determina la perdita della deducibilità degli stessi.

 

Ai fini della tassazione degli assegni di mantenimento arretrati in capo al coniuge che beneficia dei predetti importi continua, invece, a valere quanto precisato dal Ministero delle Finanze nella Nota 17.7.97, n. 984 secondo cui non è possibile assoggettare a tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. b), TUIR, gli assegni per alimenti percepiti a titolo di arretrato: dette somme saranno soggette a prelievo impositivo, nel rispetto delle ordinarie regole, nel periodo di percezione, in quanto la nozione di emolumenti arretrati è riferibile soltanto ai lavoratori dipendenti e altre specifiche categorie di lavoratori assimilati a questi.

 

 

14 maggio 2014

Sandro Cerato