Quali termini per l'approvazione di aliquote e tariffe?

un tema estremamente rilevante per gli operatori che seguono gli enti locali è quello che riguarda il termine per l’adozione dei regolamenti tributari e per l’approvazione di tariffe ed aliquote d’imposta (a cura Dott.ssa Cinzia Farinelli)

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, con la sua sentenza 366/2014, ha affrontato un tema rilevante per gli operatori degli enti locali, e cioe’ il termine per l’adozione dei regolamenti tributari e per l’ approvazione di tariffe ed aliquote d’ imposta.

Nella fattispecie il Comune coinvolto nel contenzioso, disponeva l’ incremento delle aliquote IMU in data 2 dicembre 2013, per l’anno 2013, in sede di approvazione del bilancio di previsione e della relazione previsionale e programmatica, quando il termine per l’ approvazione dei bilanci era stato fissato da norme statali nel 30 novembre dello stesso anno.

Ora, gli operatori delle ragionerie, sono giornalmente afflitti da un carosello di norme, termini, proroghe e interpretazioni di varia natura, ma in ordine alla procedura di approvazione del bilancio e degli atti tributari occorre comunque la massima attenzione.

La norma di riferimento è contenuta nell’art. 1 c. 169 della Legge 296/2006: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Risulta evidente la natura perentoria del termine suindicato, per evidenti ragioni di coerenza ordinamentale e di certezza del diritto. Quindi, come conclude il Tar Calabria “nella specie, risulta per tabulas che l’impugnata Delibera è stata approvata in data 2.12.2013 e, quindi, in violazione del termine perentorio del 30 novembre 2013. Né può condurre a differenti conclusioni il rilievo secondo cui, nella specie, l’approvazione del bilancio sia stata assunta a seguito di intimazione – diffida del Prefetto”.

Proseguendo nella disamina del problema, più complessa appare pero’ il tema legato all’approvazione di aliquote e tariffe, dopo l’approvazione del bilancio ma prima dello scadere delladata fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Al riguardo le due interpretazioni esattamente contrapposte sono rappresentate dal parere del MEF Risoluzione nr. 1/DF del 2 maggio 2011 e dalla delibera n. 431 del 2012 della Corte dei Conti, sezione Lombardia.

Nel parere del Mef, si riporta testualmente “occorre anche ricordare che le deliberazioni concernenti le entrate degli enti locali devono necessariamente precedere l’ approvazione del bilancio di previsione, principio confermato anche dall’orientamento uniforme dell’Amministrazione Finanziaria e della Corte dei Conti. Del resto l’art. 172 c. 1 lett. e del Dlgs 267/2000 prevede espressamente che le deliberazioni  con le quali sono determinati per l’ esercizio successivo le tariffe, le aliquote d’ imposta… costituiscono allegati al bilancio di previsione”, e tuttavia si afferma anche per gli enti con bilancio gia’ approvato, la possibilità di variare le delibere apportando le conseguenti variazioni di bilancio senza necessita’ di riapprovazione dello stesso. E si conclude “La particolare tempistica in cui si colloca l’ efficacia delle disposizioni del Dlgs 23/2011 , nell’esercizio 2011 non sembra infatti lasciare spazio all’adozione di atti diversi dalla variazione di bilancio”. Come dire: tale possibilità è motivata dalla particolare situazione del quadro normativo interessato da modifiche in itinere che riguardano anche le tariffe ed aliquote d’imposta, nella fattispecie l’addizionale Irpef.

Di diverso avviso la delibera n. 431 del 3 ottobre 2012 della Corte dei Conti, sezione Lombardia, nella quale si sostiene che non è sufficiente una semplice delibera di variazione del bilancio approvato essendo necessaria, invece, una completa riadozione del bilancio di previsione, secondo i termini scanditi nel regolamento di contabilità di ogni Comune. In particolare la Corte sottolinea che “Come precisato in altre occasioni (si rinvia, per esempio, al citato parere della Sezione n. 205/2011), nell’ambito della disciplina relativa all’approvazione del bilancio di previsione, il TUEL non contiene alcuna norma che contempli espressamente la possibilità di riapprovazione. Tuttavia, in assenza di un divieto esplicito, deve ritenersi che con l’approvazione, l’ente locale non esaurisca il potere di deliberare in merito (stante la natura di atto amministrativo da attribuire al bilancio dei Comuni), sempreché il nuovo provvedimento intervenga entro il termine stabilito dal decreto ministeriale di differimento e la riadozione sia giustificata da ragioni di fatto o di diritto che mutino sostanzialmente il contesto all’interno del quale è intervenuta l’originaria adozione”.

In conclusione apparirebbe del tutto illogico e sconcertante costringere gli enti a riapprovare i bilanci a fronte di modifiche di aliquote e/o tariffe o del quadro normativo di riferimento. Ebbene il criterio discretivo puo’ essere proprio nel verificare se la modifica da apportare “muti sostanzialmente il contesto all’interno del quale e’ intervenuta l’originaria adozione” del documento contabile, tale da alterare e modificare in modo importante la volonta’ espressa dal Consiglio Comunale in sede approvativa.

Si rammenta inoltre che l’ art. 1 comma 444 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 cosi recita “Al comma 3 dell’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte infine le seguenti parole: «… Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’articolo l, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2».

Quindi se per il ripristino degli equilibri possiamo modificare tariffe e aliquote relative ai tributi di competenza entro il 30 settembre di ogni anno in sede di salvaguardia, ben sara’ possibile farlo in corso d’ anno entro la data fissata da norme statali per l’ approvazione del bilancio, anche se e’ gia’ stato approvato, intervenendo con una semplice variazione di bilancio. E’ pertanto da ritenere che la fattispecie delineata dalla Corte dei Conti Lombardia sia da considerarsi superata o per lo meno possa riguardare il solo caso di istituzione di nuovi tributi in corso di esercizio in assenza di qualsivoglia indicazione programmatica e stanziamenti negli atti di bilancio, nel quale caso potrebbe rendersi necessaria la riapprovazione, nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

31 marzo 2014

Cinzia Farinelli

Articolo pubblicato su www.bilancioecontabilita.it