Il professionista che non utilizza lavoro altrui nemmeno in maniera saltuaria ed occasionale non è tenuto a versare l’Irap.
La CTR di Roma con la sent. n. 1137 del 2014 ha affermato che in assenza di personale dipendente non assumono rilevanza, per la sussistenza dell’autonoma organizzazione, la disponibilità di uno studio o le spese necessarie per ottenere la disponibilità dei locali.
Si evidenzia che i professionisti (lavoratori autonomi o imprenditor) sono tenuti a versare l’Irap qualora svolgono l’attività mediante una “organizzazione autonoma”, che sussiste solo ove il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della stessa in assenza di organizzazione oppure