Revisori degli enti locali: elenchi on line

sono visualizzabili sul sito delle Prefetture le estrazioni effettuate dal 1° gennaio 2014 per i Revisori degli enti locali

L’art. 1 del D.M. n. 23/2012 ha istituito, presso il Ministero dell’Interno (Dipartimento per gli affari interni e territoriali), l’Elenco dei Revisori dei Conti degli enti locali, nel quale sono inseriti, previa richiesta, gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al D.L.gs. 27 gennaio, n. 39, ovvero gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che risultano essere in possesso di determinati requisiti professionali.

Rispetto al passato, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall’elenco formato da coloro che ne abbiano fatto richiesta: per ottenere incarichi nel corso del corrente anno 2014, il professionista interessato avrebbe dovuto presentare, entro il termine del 12 dicembre scorso, apposita domanda per ottenere l’iscrizione nel suddetto elenco. Sempre entro il predetto termine (12 dicembre 2013), anche i professionisti – già iscritti in sede di prima formazione nell’elenco – avrebbero dovuto inviare analoga comunicazione, per confermare al ministero la sussistenza dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione anche per l’anno in corso. Per entrare a far parte del registro dei revisori degli enti locali per l’anno 2015, si dovrà, invece, attendere il decreto del ministero che riaprirà i termini per l’iscrizione di nuovi professionisti e la conferma dell’iscrizione per quelli già iscritti.

Il Dipartimento della Finanza Locale del Ministero dell’Interno ha reso noto che è disponibile on line la nuova funzione che permette – a ciascun professionista iscritto nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali – di visualizzare le estrazioni dei nominativi effettuate dalle competenti prefetture. In particolare, sono visualizzabili, sul sito delle Prefetture (www.prefettura.it), le estrazioni effettuate dal 1° gennaio 2014, per le quali viene indicato la data dell’estrazione, l’ente locale interessato alla nomina dell’organo di revisione economico-finanziario, la relativa fascia di appartenente, nonché i nominativi estratti, incluse le riserve. Sulla stessa pagina sono indicate anche le estrazioni programmate e non ancora effettuate, mentre nella parte sinistra della stessa è possibile accedere alle informazioni in esame sulla base della Regione di interesse e delle relative Province.

Da un punto di vista prettamente operativo, la scelta dei revisori deve avvenire in seduta pubblica, alla presenza del prefetto o di un suo delegato: in tale sede, mediante procedura informatica, si procederà all’estrazione a sorte – dall’articolazione regionale dell’Elenco (ed in relazione a ciascuna fascia di enti locali) – dei nominativi dei componenti degli organi di revisione da rinnovare. Per ciascun componente da nominare sono estratti tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell’ordine di estrazione, nell’eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l’incarico da parte del soggetto primo estratto. Nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione economico finanziario, le funzioni di presidente del collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l’incarico: non rileva, ai fini dell’assunzione dell’incarico di presidente, l’età anagrafica del componente più anziano.

Dell’esito del procedimento di selezione viene data comunicazione all’ente locale interessato, affinché lo stesso provveda (con delibera di consiglio) a nominare, quale organo di revisione economico-finanziaria, i soggetti estratti, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità. Al riguardo, si ricorda che, valgono per i revisori degli enti locali, le medesime ipotesi di incompatibilità previste per i membri del collegio sindacale. Ancora, l’incarico di revisione non può essere esercitato dai componenti degli organi dell’ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina. Parimenti, l’incarico di revisore dell’Ente locale non può essere affidato ai membri dell’organo regionale di controllo, al segretario e ai dipendenti dell’ente locale presso cui deve essere nominato l’organo di revisione. Peraltro, salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell’ente locale, ciascun revisore non potrà assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. A tal fine, si fa presente che le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Si rammenta, infine, che, una volta nominati, i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l’ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

7 marzo 2014

Sandro Cerato