La delega di sostituzione del difensore in udienza tributaria

in caso di sostituzione del difensore in udienza tributaria, sono state semplificate le norme sull’attribuzione di delega al sostituto

Tra le novità, aventi riflesso nel processo tributario, della riforma della professione forense va annoverata la partecipazione all’udienza di un avvocato, diverso da quello nominato dalla parte, e appositamente da questi delegato. In pratica, oggi l’avvocato che incarica un sostituto a partecipare all’udienza di trattazione della lite, grazie alla predetta riforma, non deve più provvedere a rilasciare una delega scritta e questo grazie all’art. 14 della L. 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 14.

(Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni)

1. Salvo quanto stabilito per le difese d’ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l’avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l’accettazione. L’avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

2. L’incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell’ipotesi in cui sia conferito all’avvocato componente di un’associazione o società professionale. Con l’accettazione dell’incarico l’avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l’associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.

3. L’avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.

4. L’avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l’ordine di appartenenza”.

Il delegato deve dichiarare in udienza il conferimento verbale dell’incarico, nulla potendo opporre sia la controparte sia il giudice ma è bene rimarcare che la delega scritta sopravvive, almeno per quel che riguarda gli esercenti la professione forense, ove la sostituzione venga affidata ad un praticante abilitato, pur se legittimato al patrocinio in quel tipo di processo.

Da tempo si è discusso sull’eventuale limite, rilevabilenell’art. 2322 c.c.dell’essenzialità (o meno) della personalità della prestazionedi un professionista intellettualequale è l’avvocato.

La giurisprudenza ha inteso superare il problema affermando sostanzialmente che la delega conferita dal difensore a un collega, perché lo sostituisca in udienza, rappresenta un atto tipico di esercizio dell’attività professionale, indirizzato all’espletamento dell’incarico ricevuto dal cliente, poiché il sostituto, nell’eseguire la delega intervenendo nel processo in forza di essa e senza avere ricevuto direttamente alcun mandato dal cliente del sostituito, opera solo quale longa manus di quest’ultimo e l’attività processuale da lui svolta è pertanto riconducibile soltanto all’esercizio professionale del sostituito ed è come se fosse svolta dallo stesso1.

Va coerentemente osservato che lo stesso art. 2232 c.c., pur indicando che il prestatore d’opera professionale deve eseguire personalmente l’incarico assunto, aggiunge che lo stesso può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, dei sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione.

La giurisprudenza, denotando come la questione sul limite alla sostituzione di un difensore nominato intuitu personae sia irrilevante, ha addirittura evidenziato che l’eventuale istanza di rinvio dell’udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell’art. 115 disp. att. cod. proc. civ., deve fare riferimento all’impossibilità di sostituzione mediante delega conferita a un collega venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all’organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell’udienza2.

La delega sembra incontrare dei limiti in tema di atti dispositivi del diritto in contesa. Ben vero, nel giudizio nel giudizio amministrativo, si è statuito che il potere di rinunciare agli atti, conferito ai procuratori nominati, poggia sull’elemento fiduciario che presiede al conferimento dell’ampio potere attribuito con la procura medesima, ed è dunque insuscettibile di essere trasferito ad altro soggetto sulla base della sola delega a partecipare all’udienza3.

 

La collaborazione di sostituti o ausiliari non comporta, comunque, che questi ultimi diventino parti del rapporto di clientela4, con la conseguenza che, nei rapporti con il cliente, unico responsabile rimane il professionista e quest’ultimo rimane anche l’unico legittimato a richiedere il compenso all’assistito5.

Anche la dottrina prevalente ha rimarcato come l’irrinunciabile carattere della personalità della prestazione non venga compromessa dalla possibilità di avvalersi di collaboratori, a condizione sempre che la responsabilità rimanga in capo al professionista e che “non si tratti di prestazione incompatibile con l’apporto di più soggetti6.

Deve però sottolinearsi che il rischio, in tema di sostituzione in udienza, di una eventuale incidenza del principio delegatus delegare non potest ha sortito un effetto-cautela tra gli avvocati (ma il fenomeno è presente anche nelle altre categorie di difensori abilitati al patrocinio innanzi le commissioni tributarie) tant’è che nei contenuti della procura ad litem, sottoscritta dal rappresentato, viene quasi sempre contemplata una espressa previsione in favore dell’incaricato di nominare sostituti.

 

La responsabilità del sostituito

In tal contesto, convenendosi che il sostituto è longa manus”del sostituito deve poi dedursi che quest’ultimo deve rispondere della condotta del delegato e del danno eventualmente arrecato al difeso e conformemente a questo principio il comma 3 dell’art. 14 precisa che l’avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti. Tale disposizione va ad aggiungersi a quella prevista dall’art. 34 del Codice deontologico forense, secondo cui i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti,, salvo che il fatto integri un’autonoma responsabilità.

Con riguardo alle società di professionisti, completa ulteriormente il quadro l’art. 24 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, indicante che l’incarico professionale è conferito alla società e può essere eseguito soltanto da uno o più soci in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale richiesta. L’incarico professionale può essere eseguito da ciascun socio, previa informazione del cliente, il quale può chiedere che l’esecuzione dell’incarico sia affidata ad uno o più soci dal medesimo scelti. Nel caso in cui il cliente non indichi alcun professionista, la società dovrà comunque comunicargli il nome del socio o dei soci incaricati, e ciò prima dell’inizio dell’esecuzione del mandato. La prova dell’adempimento a detti obblighi informativi deve risultare da atto scritto.

Appare chiara la presenza nella norma di una precisa distinzione tra il conferimento e l’esecuzione dell’incarico; infatti è previsto che l’incarico è affidato alla società, e non al singolo avvocato – pur se socio, e la prestazione richiesta, invece, è eseguita dall’avvocato socio della società.

Le categorie professionali diverse da quella degli avvocati

Permane , in capo agli altri professionisti abilitati alla rappresentanza e alla difesa dei contribuenti ex art. 12 D.Lgs n.546/927, la necessità di una delega scrittanei casi di sostituzione nelle udienza innanzi le commissioni tributarie. Tale atto riveste natura geneticamente sostanziale con rilevanza processuale e va interpretato (secondo i criteri ermeneutici stabiliti per gli atti di parte dal combinato disposto di cui all’art. 1367 c.c. e all’art. 159 c.p.c.9 nel rispetto in particolare del principio di relativa conservazione.

22 marzo 2014

Antonio Russo

 

1 Cass. civ., Sez. I, 27 agosto 2013, n. 19583; Cass. civ., SS.UU., 25 maggio 1999, n. 289; Corte d’App. Firenze, Sez. I, Sent. 19 maggio 2009.

2 Cass. civ., Sez. I, 27 agosto 2013, n. 19583, cit.;Cass. civ., SS.UU., ord. 26 marzo 2012, n. 4773; Tar Lombardia Brescia, Sez. I, 4 giugno 2012, n. 968.

3T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, 10 ottobre 2012, n. 1658; T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, 25 luglio 2012, n. 1339.

4C. Giust. Amm. Sic., Sez. consultiva, 18 febbraio 1997, n. 156.

5Cass. civ., n. 11284/1985.

6G. Musolino, Il contratto d’opera professionale, Milano, 1999, 125.

7Art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992. “Sono abilitati all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti dall’amministrazione pubblica. Sono altresì abilitati all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari, per le materie concernenti l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane. In attesa dell’adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresì, abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell’art. 63, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l’IVA, l’IRPEF, l’ILOR e l’IRPEG, nonché i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell’articolo 2359 del c.c., primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l’attuazione delle disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell’elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell’art. 30, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636”.