Enti Locali: evidenziazione in bilancio dei residui attivi vetusti presso il Fisco

moltissimi Comuni devono valutare l’allocazione in bilancio, tra i residui attivi, di tributi comunali o sanzioni del codice della strada risalenti nel tempo, mai riscossi e il cui depositario è il Fisco.

La questione che interessa moltissimi comuni riguarda l’allocazione in bilancio, tra i residui attivi, di tributi comunali o sanzioni del codice della strada risalenti nel tempo, mai riscossi e il cui depositario è Equitalia, il quale non rilasciando ai comuni il relativo nulla osta alla loro cancellazione, fa si che i citati residui falsino i bilanci degli enti locali.

Pertanto, ad una specifica domanda posta da un comune circa la possibilità di stralciare dal bilancio poste dai residui attivi molto datati (anno 1998), pur in assenza del relativo nulla osta a tal fine da parte del concessionario, se tale cancellazione possa essere considerata un’operazione contabile fattibile, al fine di non falsare, con avanzi di amministrazione, i bilanci consuntivi non più realistici.

La risposta al quesito è fornita dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, nella deliberazione n. 13 depositata in data 05/03/2014.

 

LA PROBLEMATICA DEI BILANCI NON ARMONIZZATI

I giudici contabili evidenziano come, per i comuni che non siano entrati nella sperimentazione, l’art.6 comma 17 .l. 6 luglio 2012 n. 95, conv. in l. 7.08.2012 n. 135, ha stabilito che “a decorrere dall’esercizio finanziario 2012, nelle more dell’entrata in vigore dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.

Previo parere motivato dell’organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza del credito e l’elevato tasso di riscuotibilità”.

In caso in cui, inoltre, gli enti locali abbiano beneficiato delle anticipazione da parte della Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell’art. 1 comma 17 del D.L.35/13, detta percentuale è stata elevata al 30 percento dei residui attivi sui citati titoli di bilancio. Rileva, a tal fine il collegio contabile, come la comune esperienza di analisi dei bilanci consuntivi degli enti locali, operata in questi anni delle varie Sezioni regionali di controllo, ha consentito di riscontrare frequenti e rilevanti percentuali di incidenza di residui attivi vetusti sul totale dei residui. A ciò deve aggiungersi una situazione di diffusa criticità, rappresentata dalla mancata presentazione, al termine dell’esercizio, del conto del concessionario della riscossione, dello stato di avanzamento dei ruoli che di fatto ostacola la verifica annuale di corretto riaccertamento dei residui.

Proprio per tale criticità, diverse pronunce (tra le più recenti, C.d.C. Sez. contr. Liguria 11.06.2012 n. 45; 10.05.2013 n. 33; 10.07.2013 n. 62) hanno evidenziato la necessità, fondata sul principio contabile di prudenza, di costituire un vincolo di indisponibilità sull’avanzo di amministrazione libero pari ad una percentuale dei residui più antichi, ovvero di costituire un adeguato fondo svalutazione crediti dimensionato in rapporto ai medesimi, anche ben oltre la percentuale minima prevista dalla citata normativa, in considerazione della rilevanza degli importi iscritti nei residui attivi.

 

LA SOLUZIONE DEI BILANCI ARMONIZZATI

Per gli enti che abbiano, invece, attivato la sperimentazione, il principio contabile 3.7 concernente la contabilità finanziaria (di cui all’allegato n. 2 al D.P.C.M 28.12.2011) le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari, indica che “l’importo di tali crediti indicati nello stato patrimoniale è pari a 0 se trattasi di crediti di probabile inesigibilità”, mentre, più generalmente, il principio. 9.1., che si occupa della corretta gestione dei residui attivi, aggiunge che “si procede all’accantonamento del fondo [svalutazione crediti] di crediti di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale”.

Il nuovo sistema di contabilità economico finanziaria, fissato dal d.lgs. 118/2011, imporrà, pertanto, vincoli più stringenti nell’applicazione dei residui al risultato di amministrazione, in conformità al principio di competenza finanziaria potenziato. Infatti i principi contabili allegati al decreto legislativo prevedono l’accantonamento del 100% dei crediti di dubbia e difficile esazione decorso un triennio dalla scadenza dei medesimi, adeguando via via il fondo svalutazione crediti (principio contabile 9.1), pur lasciando alla valutazione dell’ente l’individuazione delle tipologie di crediti di dubbia e difficile esazione (e, considerata l’attuale congiuntura economica, non pare che i crediti tributari possano essere considerati di sicura esazione).

 

CONCLUSIONI

La soluzione avanzata dal collegio contabile al comune richiedente è quello di elevare il proprio fondo di svalutazione crediti oltre i limiti minimi imposti dalla normativa vigente, in modo tale da garantire, in conformità al generale principio di prudenza, il passaggio a principi e metodologie che, se non preparate opportunamente potrebbero essere foriere di non irrilevanti criticità nella gestione del bilancio una volta effettuato il citato passaggio al nuovo sistema. Ad oggi, termina il collegio contabile, non può escludersi ancora un rinvio dell’entrata in vigore del nuovo sistema di contabilità, ovvero una possibile modifica di medesimi principi contabili in corso di continuo aggiornamento, tuttavia, l’unica cosa certa da parte degli enti locali è quella di garantire, in ogni caso, l’affidabilità dei loro bilanci mediante opportuni ed ulteriori accantonamenti all’unico strumento a disposizione che è quello del fondo svalutazione crediti.

12 marzo 2014

Vincenzo Giannotti

Articolo fornito da: www.bilancioecontabilita.it