IRAP non dovuta senza dipendenti

si avvicina il periodo delle dichiarazioni e tornano i dubbi sulla debenza o meno dell’IRAP per i liberi professionisti: ecco un quadro aggiornato della giurisprudenza in materia

Il professionista che non utilizza lavoro altrui nemmeno in maniera saltuaria ed occasionale non è tenuto a versare l’Irap.

La CTR di Roma con la sent. n.1137 del 2014 ha affermato che in assenza di personale dipendente non assumono rilevanza, per la sussistenza dell’autonoma organizzazione, la disponibilità di uno studio o le spese necessarie per ottenere la disponibilità dei locali.

Si evidenzia che i professionisti (lavoratori autonomi o imprenditor) sono tenuti a versare l’Irap qualora svolgono l’attività mediante una “organizzazione autonoma”, che sussiste solo ove il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della stessa in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, sostenendo i relativi costi. Quindi l’accertamento dell’assenza di tale condizione costituisce il presupposto necessario per legittimare l’esclusione dal pagamento dell’imposta per i lavoratori autonomi o imprenditori, che non si avvalgono di una stabile struttura organizzativa (art. 2 D.Lgs n. 446 del 1997); rappresenta viceversa onere del contribuente che chieda il rimborso dell’Irap asseritamente non dovuta fornire la prova dell’assenza di dette condizioni.

Nel caso di specie il professionista, medico pediatra, ha impugnato il silenzio rifiuto maturato sull’istanza di rimborso per l’Irap versata eccependo che nello svolgimento della propria attività non si avvaleva di un’autonoma struttura organizzativa che giustificasse l’imposizione a tale tributo. La CTP respingeva il ricorso e contro tale decisione ha proposto appello la contribuente.

I giudici della CTR hanno affermato preliminarmente che il concetto di “organizzazione” deve intendersi come “organismo economico” astrattamente in grado di funzionare, che si aggiunge al contributo lavorativo personale del professionista e contribuisce in modo autonomo al risultato complessivo dell’attività professionale. E’ evidente che una organizzazione del lavoro, in quanto presente, diventa un fattore di produzione, creando di per sé ricchezza generata e, di conseguenza, un maggior reddito per il professionista: tale ricchezza , costituendo un valore aggiunto, è presupposto per l’applicazione dell’imposta. Deve essere valutato in concreto se l’organismo economico (organizzazione) è presente nell’attività del professionista e sa ha influito, con proprio valore aggiunto, al reddito professionale. L’esistenza di un’autonoma organizzazione non deve essere intesa in senso soggettivo ma in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno al professionista e distinto da lui, risultante dall’insieme di bei strumentali e/o di lavoro altrui.

In assenza di personale dipendente (fatto dirimente ai fini della debenza dell’imposta), non assumono rilevanza, per la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, la disponibilità di uno studio o le spese necessarie per ottenere la disponibilità dei locali.

Nel caso di specie dall’esame delle dichiarazioni dei redditi del contribuente (quadri RE) è emerso che per gli anni di imposta l’interessata aveva esposto spese di modesta entità per immobili e consumi, e che non aveva erogato compensi per prestazioni di lavoro dipendente. Quanto precede ha indotto il giudice di merito ad accogliere l’appello della contribuente e a riconoscere la spettanza del rimborso Irap richiesto.

21 marzo 2014

Enzo Di Giacomo