Decreto Enti Locali: le modifiche alla relazione di fine mandato

il decreto “Salva Roma ter” pubblicato di recente ha previsto alcune novità per la relazione di fine mandato: eccone un riassunto

L’articolo 11 del Decreto Legge 6 marzo 204 n. 16, giunto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, interviene fuori tempo massimo sulla disciplina degli adempimenti inerenti la relazione di fine mandato, che invero secondo le norme previgenti dovevano essere inviate entro lo scorso mese di febbraio.

L’articolo 11 del Decreto innova in più parti l’articolo 4 del D.Lgs. n. 149/2011, concedendo più tempo a sindaci e presidenti di provincia per la sottoscrizione della relazione, che ora deve essere effettuata non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ossia entro il prossimo 26 marzo 2014. La proroga del termine viene prevista con il chiaro fine di permettere alle amministrazioni di inserire nella relazione di fine mandato le informazioni ed i valori per l’anno 2013 desumibili dagli schemi del rendiconto di gestione. Una volta sottoscritta la relazione deve ottenere entro e non oltre i quindici giorni successivi la certificazione dell’Organo di revisione. A questo punto la relazione e la certificazione devono essere trasmesse nei tre giorni successivi dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Infine, entro i successivi quattro giorni entrambi i documenti devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell’ente, con l’indicazione della data di trasmissione alla Corte dei conti.

 

L’adempimento viene sgravato del passaggio, inizialmente previsto, dell’invio del documento al tavolo tecnico interistituzionale presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, invero mai insediato.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio la sottoscrizione e la certificazione della relazione da parte dell’Organo di revisione devono avvenire entro 20 giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, dopo di che entro i successivi tre giorni l’ente deve inviare i documenti alla magistratura contabile.

 

Il Decreto non prevede alcuna disposizione specifica con riferimento alle relazioni di fine mandato inviate nelle settimane precedenti la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto secondo la disciplina previgente. Nel silenzio della norma sembra corretto assicurare ampia libertà di manovra ai singoli enti. Le Amministrazioni interessate dall’adempimento, in particolare se non hanno ancora provveduto alla formalizzazione ed all’invio del documento, possono ora provvedere all’integrazione dello stesso con i dati consuntivi definitivi dell’esercizio 2013. Si presume che non sussista alcun obbligo di aggiornamento della relazione agli schemi del rendiconto relativo all’esercizio 2013 in capo alle amministrazioni che abbiano già provveduto all’invio documento prima delle modifiche intervenute con il Decreto. Ciò non toglie che a Comuni e Province è lasciata la facoltà di procedere in tal senso integrando i dati già trasmessi in precedenza.

11, marzo 2014

Fabio Federici