le società di persone e le persone fisiche esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria entro il prossimo 3 marzo devono esercitare l’opzione per determinare il valore della produzione netta Irap secondo le regole del bilancio CEE
Le società di persone (società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle a esse equiparate) e le persone fisiche esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria possono scegliere di determinare il valore della produzione netta Irap secondo le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali (articolo 5-bis, comma 2, Dlgs n. 446/1997).
In pratica, i predetti contribuenti possono calcolare la base imponibile come differenza tra il valore e i costi della produzione così come risultano dal conto economico dell’esercizio [lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9 (costi per il personale), 10 lettere c e d (svalutazioni dei beni immobili e dei crediti), 12 (accantonamenti per rischi) e 13 (altri accantonamenti)].
I soggetti che intendono esercitare tale opzione devono valutare attentamente l’eventuale risparmio fiscale derivante da tale scelta, poiché devono tenere in debita considerazione le differenti modalità di determinazione del valore della produzione netta in capo alle società di capitali, da un lato e alle società di persone commerciali e agli imprenditori individuali, dall’altro. Peraltro, per determinare la convenienza o meno dell’opzione non esiste una risposta univoca valida a livello generale, poiché possono determinarsi differenze anche sostanziali nell’imposta dovuta dalle due categorie di soggetti, a causa sia della diversità di alcuni componenti assunti a base della determinazione della base imponibile (ad esempio, le plusvalenze e le minusvalenze rilevano solo in capo alle società di capitali e agli enti commerciali), sia della circostanza che, per le società di capitali e gli enti commerciali, di regola non operano i limiti di deducibilità previsti dal TUIR.
L’opportunità della scelta o meno dell’opzione deve essere valutata caso per caso considerando, altresì, che, in virtù del vincolo triennale, le variabili da considerare devono essere esaminate in un’ottica di medio/lungo termine.
Per esercitare la predetta facoltà, occorre presentare l’apposito modello per la comunicazione dell’opzione, in via telematica (direttamente o tramite intermediari abilitati), entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si esercita l’opzione o la revoca. La scelta effettuata entro il 03 marzo 2014 ha, dunque, effetto vincolante per il triennio 2014-2015-2016. Per le società di persone di nuova costituzione l’opzione può essere esercitata, invece, entro 60 giorni dall’inizio del primo periodo di imposta. Di contro, invece, per gli imprenditori individuali che iniziano l’attività in corso d’anno, la scelta – irrevocabile per tre periodi d’imposta – deve essere espressa entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività.
Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che l’impresa non eserciti la revoca dell’opzione precedentemente comunicata.
Pertanto, i soggetti che entro l’1.3.2011 hanno optato per il calcolo dell’IRAP in base al bilancio con riferimento al triennio 2011-2013 e che intendono confermare la scelta con riferimento al triennio 2014-2016 non devono esercitare nuovamente l’opzione entro il prossimo 03.03.2014. Precise modalità per esercitare l’opzione sono previste per i contribuenti interessati da particolari operazioni straordinarie. Questo è il caso, ad esempio, di un soggetto Ires che si trasforma in società di persone e che vuole mantenere il regime di determinazione della base imponibile IRAP: al ricorrere di tale circostanza, l’opzione deve essere esercitata entro 60 giorni dalla data di efficacia giuridica della trasformazione.
Se entro tale termine non venisse esercitata alcuna opzione, si intende automaticamente adottato il regime “naturale” previsto per i soggetti Irpef.
Resta, comunque, ferma la possibilità di optare per l’applicazione del regime Irap nei termini “ordinari”, ossia entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta. In caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, invece, non è necessaria alcuna comunicazione, perché queste ultime determinano la base imponibile esclusivamente con le regole previste per i soggetti Ires, a prescindere dalle modalità di determinazione della base imponibile in precedenza applicate dalla società trasformanda.
Si ricorda, infine, che, è possibile regolarizzare l’omesso invio nei termini della suddetta comunicazione, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 2 del DL 16/2012, aderendo al regime della “remissione in bonis” in virtù del quale la fruizione di benefici di natura fiscale (o l’accesso a regimi fiscali opzionali) – subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti – non è preclusa, purché la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrativa di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
Per accedere a tale “sanatoria”, occorre che il contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento, effettui la comunicazione, ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (intendendosi per tale la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso) e versi contestualmente l’importo di 258,00 euro, a titolo di sanzione, tramite il modello F24 (codice tributo 8114), ma senza la possibilità di effettuare compensazioni con eventuali crediti fiscali o contributivi disponibili. Pertanto, nel rispetto delle suddette condizioni e fermo restando il versamento della citata sanzione, l’opzione o la revoca relativa al triennio 2014-2016 sarà possibile anche dopo il 03.03.2014, purché ciò avvenga entro il termine del 30.9.2014.
25 febbraio 2014
Sandro Cerato