Sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità e conferimento di incarichi esterni per attività obbligatorie per legge

La gestione del personale e le stringenti regole del patto di stabilità possono creare problematiche all’ente che necessita di specifiche figure professionali.

Il quesito posto riguarda due aspetti, il primo dovuto all’emersione in ritardo del mancato rispetto del patto di stabilità, e la secondo concerne la possibilità di procedere alla designazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, c. 1, lett. b, e art 31, c. 4, del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, di un professionista esterno, in considerazione dell’indisponibilità di personale all’interno dell’ente in possesso dei requisiti prescritti di cui all’articolo 32 del richiamato decreto legislativo.

La risoluzione delle citate problematiche viene affrontata dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Calabria con la deliberazione n.84 depositata in data 19/12/2013.

 

RICOGNIZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE

Il Collegio contabile calabrese, evidenzia, preliminarmente, le conseguenze e le sanzioni previste per gli enti locali in caso di mancato rispetto del patto di stabilità.

In particolare, la Legge 12 novembre 2011, n. 183, così come modificata dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), disciplina le modalità operative del patto di stabilità, oltre che per il 2012, anche per le annualità dal 2013 al 2016.

Per quanto concerne le sanzioni, l’articolo 31, comma 25, della legge 12 novembre 2011 n. 183 prevede che, “in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l’ente locale inadempiente, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:

a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato…;

b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;

c) non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti…;

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell’articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010”.

 

ACCERTAMENTO SUCCESSIVO DEL MANCATO RISPETTO DEL PATTO

In risposta al primo quesito, i magistrati contabili, precisano come tale fattispecie sia già contenuta e prevista dalla stessa legge, in particolare dal successivo comma 28 del medesimo art. 31 Legge n. 183/2011 secondo il quale “Agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce”, le sanzioni previste dalla legge “si applicano nell’anno successivo a quello in cui e’ stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno”. Per gli enti locali che ricadano in tale situazione, le sanzioni si applicano nell’anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del Patto (in tal senso anche la Sez. Regionale per la Lombardia/521/2012/PAR e la Sez. Regionale per il Molise n.115/2012/PAR).

 

LE LIMITAZIONI DELLE ASSUNZIONI

Risolto il primo quesito, i giudici contabili calabresi, come in merito al regime sanzionatorio-limitativo del reclutamento del personale, relativamente agli enti che non abbiano rispettato il patto di stabilità, la giurisprudenza contabile (Sez. Giur. Sicilia n. 2681/2013; Sezione III appello n.731/2012) ha progressivamente chiarito che la disposizione prevista dall’articolo art. 31, c. 25, lett. d, della legge n. 183/2011, deve esser interpretata in senso estensivo, tale da ricomprendere qualsiasi tipologia contrattuale ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto (ndr in merito ai processi di stabilizzazioni, va evidenziato come la legge di stabilità 2014 abbia previsto per legge la possibilità di derogare anche per gli enti che non abbiano rispettato il patto di stabilità).

Ora, secondo i giudici contabili, nell’ipotesi prospettata del ricorso al professionista esterno per l’assolvimento degli obblighi di sicurezza dei lavoratori, tale incarico non può che orientare ad una qualificazione del rapporto tra “datore di lavoro” e professionista in termini di collaborazione ictu oculi non occasionale, in quanto la legge assegna a questa figura professionale un insieme composito di funzioni che tendono ad assicurare, con ineludibile continuità (e non certo saltuariamente ovvero mediante prestazioni c.d isolate), un contributo qualificato e permanente alla realizzazione di condizioni di lavoro rispettose delle esigenze di sicurezza dei lavoratori. In tale situazione il fatto del non rispetto del patto di stabilità preclude all’amministrazione di assicurare il citata rapporto esterno con il professionista. La soluzione proposta dai giudici contabili, in considerazione della impossibilità di ricorrere all’esterno, non può essere che quella di formare il proprio personale interno, al fine di acquisire le necessarie competenze per obblighi previsti dalla legge.

Anzi, i giudici contabili bacchettano l’ente locale, per non avere lo stesso programmato per tempo interventi formativi idonei a consentire alle professionalità interne di poter svolgere le mansioni de quibus, in ossequio al principio generale di residualità del ricorso, da parte delle pubbliche amministrazioni, a professionalità esterne.

29 gennaio 2014

Vincenzo Giannotti

Articolo pubblicato sul sito www.bilancioecontabilita.it