Comunicazione dati IVA: le operazioni non soggette all’imposta

venerdì 28/2 scade il termine per l’invio della Comunicazione dati IVA: attenzione, perchè si devono indicare anche le operazioni non soggette all’imposta per carenza del presupposto territoriale

Col provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 15.1.2014 è stato approvato il nuovo modello (e le relative istruzioni) che i contribuenti titolari di partita IVA (salvo alcune eccezioni) dovranno utilizzare per presentare la comunicazione dati IVA 2014, prevista dall’art. 8-bis del DPR 22.7.98 n. 322 (introdotto dall’art. 9 del DPR 7.12.2001 n. 435). Nello specifico, la disposizione in esame ha stabilito, in luogo delle dichiarazioni IVA periodiche, la presentazione della comunicazione riepilogativa dei dati IVA, da effettuarsi entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento: qualora il termine di presentazione della comunicazione dovesse scadere di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

 

La comunicazione in parola non è equiparata ad una dichiarazione fiscale, ma ha solamente uno scopo statistico ad uso comunitario: la comunicazione dati IVA è finalizzata, infatti, alla determinazione del calcolo delle risorse che ciascuno Stato membro è tenuto a destinare al bilancio comunitario (Direttiva CE 112/2006).

Il modello di comunicazione annuale dati IVA deve essere presentato esclusivamente per via telematica: è esclusa, pertanto, ogni altra modalità di presentazione. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione in commento, tra l’altro, i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA annuale nel mese di febbraio, al fine di poter utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2013, per la parte che eccede il limite di € 5.000, senza attendere la presentazione della dichiarazione Unificata prevista, invece, per il prossimo 30 settembre 2014. Di conseguenza, anche quest’anno, tutti i contribuenti possono anticipare la presentazione della dichiarazione IVA annuale, in forma autonoma, entro il 28 febbraio 2014, evitando così di dover effettuare anche la comunicazione dati IVA. Tale possibilità è riconosciuta, oltre che ai soggetti IVA che nella dichiarazione evidenziano un credito, anche a quelli che evidenziano un conguaglio annuale a debito o a saldo zero. Tuttavia, per i contribuenti a debito Iva e che presenteranno la dichiarazione Iva in forma autonoma, vige l’obbligo di versare il saldo risultante dal mod. IVA 2014 relativo al 2013 entro il prossimo 17.3.2014 (poiché il 16.3.2014 cade di domenica), perdendo di fatto la possibilità di effettuare i versamenti IVA in base alle scadenze previste dal modello UNICO.

 

L’aggiornamento delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dati IVA si è reso necessario poiché, a decorrere dallo scorso periodo d’imposta, è stato introdotto l’obbligo di emissione della fattura per le operazioni di cui alle lettere a e b del comma 6-bis, articolo 21, D.P.R. 633/1972 quando non sono soggette all’imposta per carenza del presupposto territoriale, a norma degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633 del 1972. Le predette operazioni devono essere comprese nel rigo CD1 che, peraltro, accoglie l’ammontare complessivo, al netto dell’IVA, delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuate all’interno del territorio dello stato, ma non solo. Devono essere indicate, infatti, nel rigo in esame, anche le operazioni attive intracomunitarie e di esportazione, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, annotate nel registro delle fatture emesse (o in quello dei corrispettivi): sono escluse dall’indicazione nel rigo in esame, invece, le operazioni attive esenti per le quali il contribuente si sia avvalso della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis.

 

Il totale delle operazioni passive deve essere esposto nel rigo CD2, il quale si compone di 5 campi nei quali devono essere indicate le medesime categorie di operazioni contenute nel rigo precedente, ma riferite alle operazioni passive svolte dal contribuente (non imponibili, esenti, intracomunitarie, relative alla cessione di beni strumentali). Sempre nel rigo CD 2, ma nel campo 5, trovano spazio gli acquisti di beni strumentali ed in particolare:

  • i beni ammortizzabili, materiali o immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 TUIR;

  • i beni di costo non superiore a 516,46 euro;

  • il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing;

  • importo dei canoni relativi ai beni strumentali acquisiti con contratti di leasing o locazione;

  • corrispettivo relativo all’acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (ad esempio terreni).

Nel rigo CD3 rubricato alle “Importazioni senza pagamento dell’IVA in dogana” deve essere indicato l’ammontare delle importazioni per le quali l’IVA non è stata versata in Dogana, bensì assolta mediante l’annotazione della bolletta doganale nel registro delle fatture emesse/corrispettivi nonché in quello degli acquisti. Più precisamente, nel campo 1 e 2 devono essere indicati, rispettivamente, l’imponibile e l’imposta delle importazioni di oro industriale e argento puro, mentre nei campi 3 e 4 devono essere indicati gli stessi dati (imponibile e imposta) relativi a rottami e altri materiali di recupero.

Nel rigo CD4 deve essere indicato l’ammontare dell’IVA esigibile, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l’esigibilità, nonché l’ammontare dell’IVA esigibile relativa ad operazioni effettuate in precedenza annotate nel registro delle fatture emesse, ovvero dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, per le quali l’imposta è diventata esigibile nel periodo di competenza.

Nel rigo CD5, invece, bisogna indicare l’ammontare dell’IVA detratta relativa agli acquisti registrati per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento.

Nel rigo CD6, infine, deve essere indicato nel campo 1 l’ammontare dell’IVA a debito risultante dalla differenza tra gli importi indicati ai righi CD4 e CD5. Nel campo 2, invece, va indicato l’ammontare dell’IVA a credito risultante dalla differenza tra gli importi indicati ai righi CD5 e CD4.

Nella compilazione della comunicazione non rilevano le compensazioni effettuate nell’anno di imposta, il riporto del credito iva relativo all’anno precedente, i rimborsi infrannuali richiesti, nonché la parte del credito IVA concernente l’anno d’imposta che il contribuente intende richiedere a rimborso.

L’omessa, incompleta od inesatta presentazione della comunicazione annuale dati IVA comporta una sanzione amministrativa da un minimo di 258 euro e un massimo di 2.065 euro. Non è prevista l’applicazione del ravvedimento operoso per la rettifica di eventuali errori od omissioni in quanto si è in presenza, come detto sopra, di una comunicazione riepilogativa dei dati IVA annuali e non di una dichiarazione fiscale vera e propria: gli errori commessi nella redazione della predetta comunicazione devono essere corretti in sede di dichiarazione annuale, in quanto non è possibile rettificare o integrare la comunicazione già presentata.

La Comunicazione Dati Iva 2014 (con la relativa documentazione) deve, infine, essere conservata fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata. In buona sostanza, quindi, la documentazione presentata entro il prossimo 28.02.2014 dovrà essere conservata dal contribuente fino al 31.12.2018.

24 febbraio 2014

Sandro Cerato