la riassunzione del processo tributario di merito deve avvenire entro il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione che ha cassato la sentenza causa l’estinzione dell’intero giudizio
La riassunzione del processo tributario di merito deve avvenire entro il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione che ha cassato la sentenza causa l’estinzione dell’intero giudizio.
Quanto precede è contenuto nella sent. n. 587/01/13 della CTR di Roma depositata il 26 settembre 2013, da cui emerge che l’estinzione del processo tributario comporta la definitività dell’avviso di accertamento e rende inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione dell’ufficio.
La questione riguardante la mancata riassunzione del processo tributario, a seguito del giudizio di rinvio originato da una sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, suscita interesse circa le conseguenze che si possono verificare per il contribuente e l’amministrazione finanziaria a seguito dell’estinzione del processo. L’art. 63 del D.lgs. n. 546/92 disciplina il giudizio di rinvio operato dalla Corte di Cassazione alla CTP o CTR e consente alla parte che ha interesse alla prosecuzione del giudizio di riassumerlo nei confronti di tutte le altre parti personalmente, mediante la notifica dell’atto di riassunzione presso la residenza delle controparti e non presso il procuratore costituito. La riassunzione dinanzi al giudice, indicato discrezionalmente di volta in volta dalla Corte, deve avvenire “nel termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza” (fatto salvo il periodo di sospensione feriale, e nelle forme rispettivamente previste per i giudizi che si sono conclusi con la sentenza cassata). Il secondo comma del citato art. 63 stabilisce, inoltre, in caso di inosservanza di detto termine perentorio, “l’estinzione dell’intero giudizio”, verificandosi tale eventualità anche quando, successivamente alla riassunzione, si avveri una causa di estinzione del giudizio di rinvio.
Va precisato che in tali casi, l’estinzione del processo travolge e rende inefficace ogni precedente pronuncia, fatta salva quella relativa all’enunciazione del principio di diritto, indicato dalla Suprema Corte. Ciò implica che tale enunciazione deve essere osservata da qualsiasi Commissione Tributaria che dovesse essere investita della medesima vicenda processuale.
Nella fattispecie in esame la Suprema Corte, accogliendo il ricorso del Comune di Roma, ha cassato, con rinvio ad altra sezione, della CTR Lazio e, accertata la mancata riassunzione nel termine di legge di cui all’art. 63 d.lgs. 546/92, ha dichiarato l’estinzione del giudizio.
I giudici di merito hanno affermato che per costante principio affermato dalla Corte di Cassazione, l’estinzione del processo tributario, comporta la definitività dell’avviso di accertamento che ne costituiva l’oggetto e rende, conseguentemente, inammissibile per difetto d’interesse l’eventuale impugnazione proposta dall’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza dichiarativa dell’estinzione (cfr. Cass. 3 luglio 2013, n. 16689; 5044/2012; 3040/2012). La pronuncia di estinzione del giudizio comporta ai sensi dell’art. 393 c.p.c. ed art. 63, c. 2, d.lgs. 546/92, il venir meno dell’intero processo e, in forza dei principi in materia di impugnazione dell’atto tributario, la definitivià dell’avviso di accertamento e quindi l’integrale accoglimento delle ragioni erariali. Infatti la pretesa tributaria vive di forza propria in virtù dell’atto impositivo in cui è stata formalizzata, e l’estinzione del processo travolge la sentenza impugnata, ma non l’atto amministrativo che, come noto, non è un atto processuale bensì l’oggetto dell’impugnazione; ne consegue, atteso l’accoglimento delle ragioni erariali, il difetto di interesse dell’Amministrazione Finanziaria.
Sulla predetta tesi si allinea anche precedente giurisprudenza di merito, la quale ha affermato che nel caso di sentenza di cassazione con rinvio, ove il processo tributario non sia riassunto in sede di merito, l’intero processo si estingue e l’accertamento originariamente impugnato diventa definitivo, con conseguente possibilità per l’ufficio finanziario di procedere all’iscrizione a ruolo e notificare la cartella di pagamento (CTP 27 aprile 2009, n. 226).
17 gennaio 2014
Enzo Di Giacomo