La relazione sugli affidamenti dei servizi pubblici locali

sta arrivando a scadenza il prossimo 31 dicembre l’adempimento previsto dall’articolo 34 del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221 (cosiddetto Decreto Crescita) che imponeva l’obbligo a carico degli affidamenti diretti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea (in primis gli affidamenti diretti non in house o le società miste con socio privato scelto con procedure differenti dalla gara a doppio oggetto) di adeguarsi ai parametri comunitari

Giunge a scadenza il prossimo 31 dicembre l’adempimento previsto dall’articolo 34 del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221 (cosiddetto Decreto Crescita) che imponeva l’obbligo a carico degli affidamenti diretti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea (in primis gli affidamenti diretti non in house o le società miste con socio privato scelto con procedure differenti dalla gara a doppio oggetto) di adeguarsi ai parametri comunitari.

L’obbligo riguarda gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del Decreto, ossia lo scorso 20 ottobre 2012, e viene assolto, come indicato nello stesso articolo 34 del Decreto, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente affidante di un’apposita relazione, che secondo quanto indicato nel comma 20, dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

L’obbligo di adeguamento non riguarda gli affidamenti effettuati dopo l’entrata in vigore del Decreto, che in teoria avrebbero dovuto essere assunti sulla base di un’analoga relazione predisposta secondo i medesimi contenuti del citato comma 20 dell’articolo 34 del Decreto.

La norma esonera altresì dall’adempimento gli affidamenti relativi al servizio di distribuzione di gas naturale, al servizio di distribuzione di energia elettrica nonché alla gestione delle farmacie comunali.

Si raccomanda pertanto agli enti affidanti di attivarsi quanto prima per l’assoluzione dell’obbligo, posto che l’inadempimento all’obbligo di adeguamento e di pubblicazione della relazione comporta la cessazione dell’affidamento alla data del 31 dicembre 2013. La “cessazione dell’affidamento”, si concretizza nella decadenza ex lege del contratto di servizio stipulato tra l’Ente locale e il soggetto gestore, con la conseguente carenza di base normativa a supporto del rapporto negoziale per la gestione del servizio pubblico affidato, che può determinare gravi responsabilità a carico delle amministrazioni locali in rapporto all’impiego delle risorse erogate per il disimpegno dei servizi di interesse generale.

 

27 dicembre 2013

Fabio Federici