La fattura può parlare straniero?

all’interno delle norme comunitarie, per un contribuente italiano è possibile indicare i corrispettivi in qualsiasi valuta?

La fattura può essere emessa in lingua straniera e i corrispettivi possono essere espressi anche in valuta diversa dall’euro. Ciò anche se l’art. 21, D.P.R. 633/1972, in vigore dall’ 1° gennaio 2013, così come modificato dalla Legge di stabilità, tace sul punto.

Assonime, con la circolare n. 24 del 18 luglio 2013, auspica un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle entrate che, con la circolare 12/E del 3 maggio scorso, pare si esprima nel senso di negare la possibilità di emettere le fatture in valuta straniera.

Fino al 31 dicembre 2012, la Legge Iva, nell’art. 21, comma 3, ultimo periodo, consentiva di emettere fatture in lingua straniera (le quali, ai fini del controllo, devono essere tradotte in lingua nazionale a richiesta dell’amministrazione finanziaria) e, in tali documenti, “gli importi possono essere espressi in qualsiasi valuta purché l’imposta sia indicata in euro”.

Nell’adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva 2010/45/Ue sulla fatturazione, tale ultimo inciso è sparito. Al riguardo, la circolare 12/E dell’Agenzia delle entrate così si esprime: “Circa la valuta in cui devono essere indicati gli importi di corrispettivi, spese e altri oneri si ricorda che, nella precedente formulazione dell’articolo 21, nelle fatture in lingua straniera, tradotte in lingua nazionale a richiesta dell’amministrazione finanziaria, detti importi potevano essere espressi in qualsiasi valuta, purché l’imposta fosse indicata in euro. Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di stabilità, tale possibilità non è più prevista. Pertanto, anche per le predette fatture vale la regola generale dettata al comma 2, lettera l), che dispone l’indicazione dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro”.

Secondo questo chiarimento, osserva Assonime, sembrerebbe che per le fatture in lingua straniera non sia più possibile indicare in euro solo l’importo dell’Iva, come era previsto in precedenza, ma debba essere indicato in euro anche l’imponibile.

Evidentemente questa interpretazione comporterebbe per molte imprese nazionali la necessità di modificare i programmi informatici di gestione e liquidazione delle fatture in lingua straniera che, fino al 31 dicembre 2012, evidenziavano in euro solo l’ammontare dell’Iva, con aggravio di costi.

A noi pare che le imprese possano continuare a parlare “internazionale”, continuando ad evidenziare il corrispettivo dell’operazione e l’imponibile in valuta diversa dall’euro, poiché il periodo sopra ricordato che consentiva di esprimere gli importi, ad eccezione dell’imposta, in qualsiasi valuta è stato omesso verosimilmente per dimenticanza

La possibilità resta comunque immutata, in quanto discende dall’art. 230, Dir. 2006/112/Ce: “Gli importi figuranti sulla fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta, purché l’importo dell’IVA da pagare o da regolarizzare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro”.

Anche con riferimento alla fattura semplificata, l’art. 226-ter della Direttiva 112/2006 dispone che gli Stati membri “non possono prevedere l’obbligo di fornire nelle fatture indicazioni diverse da quelle di cui agli articoli 226, 227 e 230”.

 

5 novembre 2013

Claudio Sabbatini e Gioacchino Pantoni