il rimborso delle maggiori imposte versate in eccesso sulle imbarcazioni lunghe fino a 20 metri (agevolazione prevista dal Decreto del Fare) partirà dal prossimo 18 novembre
Il DL 21 giugno 2013 n. 69 (DL Fare) ha introdotto delle misure agevolative per i possessori di talune tipologie di imbarcazioni, intervenendo sull’entità della tassa annuale dovuta dal possessore delle stesse. Nello specifico è stata eliminata la tassa annuale sul possesso delle imbarcazioni fino a 14 metri e sono stati ridotti (della metà) gli importi della tassa per le imbarcazioni da 14,01 a 20 metri. A titolo esemplificativo si evidenzia che, prima delle novità apportate dal decreto Fare, era dovuta un imposta di € 800 per le imbarcazioni da 10,01 metri ad 12 metri, ora, invece, nulla è più dovuto all’erario.
Ancora, se prima delle novità apportate dal decreto Fare un imbarcazione di lunghezza compresa tra 17,01 a 20 metri comportava un prelievo impositivo di € 2.600, ora il prelievo in commento è di € 1.300.
Le predette novità hanno impattato, al verificarsi di determinate situazioni, anche sulle modalità di versamento del tributo, già a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto (DL Fare), avvenuta in data 22 giugno 2013. Si rammenta, infatti, che la tassa sulle unità da diporto è annuale ed il relativo versamento deve effettuarsi entro il 31 maggio di ciascun anno ed è riferito al periodo 1 maggio – 30 aprile dell’anno successivo.
In buona sostanza, il soggetto che alla data del 1 maggio 2013 risultava proprietario o titolare di un altro diritto reale sull’imbarcazione, ovvero detentore della stessa in virtù di un contratto di locazione (anche finanziaria) di durata superiore all’anno, avrebbe dovuto effettuare (entro il 31 maggio 2013) il versamento della tassa (per il periodo 1 maggio 2013 – 30 aprile 2014) utilizzando le previgenti misure (più onerose) rispetto a quelle introdotte dal decreto Fare. Differenti risultano essere, invece, le modalità di versamento dell’imposta, nel caso in cui il presupposto impositivo per l’applicazione della tassa si verificasse successivamente alla data del 1 maggio di ogni anno: in tale ipotesi, il versamento deve essere effettuato entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto, rapportando l’importo annuo al periodo che decorre dal momento in cui si verifica il presupposto impositivo (data di acquisto dell’unità da diporto usata, poiché sul nuovo il primo anno è esente da imposta) fino al 30 aprile dell’anno successivo.
Ne consegue che, qualora il presupposto impositivo si fosse verificato successivamente alla data di entrata in vigore del D.L “Fare” (22 giugno 2013, giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) il contribuente avrebbe dovuto versare la relativa tassa adeguando la stessa ai novellati importi. Ciò nonostante, non era stato specificato se i contribuenti che avevano già provveduto a versare l’imposta prima della riduzione degli importi apportata dal decreto Fare, avrebbero potuto chiedere il rimborso della tassa pagata in eccesso.
Ebbene, a chiarire ogni dubbio è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con il Provv. Agenzia delle Entrate (prot. 125448/2013) pubblicato in data 28 ottobre 2013, la quale ha approvato il modello, unitamente alle relative istruzioni, per la richiesta di rimborso della tassa annuale sulle unità da diporto che è stata versata in misura superiore rispetto ai nuovi importi. Dalla lettura del predetto provvedimento si evince che potranno richiedere il rimborso della tassa sulle imbarcazioni i contribuenti che hanno versato una imposta (calcolata sulla base delle vigenti misure) entro la scadenza del 31 maggio 2013 e relativamente al periodo 1 maggio 2013 – 30 aprile 2014. Questi contribuenti potranno presumibilmente chiedere il rimborso dell’imposta per l’intera differenza che emerge tra:
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l’importo versato applicando le misure vigenti prima delle modifiche apportate dal decreto Fare convertito;
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l’importo che avrebbero dovuto versare applicando le nuove misure (più basse) introdotte dal decreto Fare.
Peraltro, possono richiedere il rimborso in parola non soltanto coloro che hanno beneficiato dell’esclusione e della riduzione della tassa per i veicoli di lunghezza fino a 20 metri, ma anche coloro che “erroneamente” non hanno usufruito delle agevolazioni già previste dal DL 201/2011. Ci si riferisce, tra gli altri, ai seguenti soggetti:
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contribuenti che non hanno applicato la riduzione spettante dopo 5, 10 e 15 anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto, prevista dall’articolo 16, comma 15-ter, del Dl n. 201/2011;
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contribuenti che non hanno usufruito della riduzione per le unità a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0,5, prevista dall’art. 16, comma 3, del Dl n. 201/2011;
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contribuenti che non hanno beneficiato della riduzione prevista per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, prevista dall’art, 16, comma 3, del Dl n. 201/2011.
La domanda del rimborso può essere presentata esclusivamente in via telematica, a partire dal 18 novembre 2013 utilizzando, a tal fine, l’apposito modello rubricato “ ISTANZA DI RIMBORSO DELLA TASSA SULLE UNITA’ DA DIPORTO (art. 16 cc. da 2 a 10 e 15- ter D.L. 201/2011).
Resta da capire, infine, se potranno ottenere il rimborso anche i contribuenti che hanno versato l’imposta con riferimento ai contratti di locazione (compresi quelli di locazione finanziaria e noleggio): in presenza di locazione di imbarcazioni, infatti, la tassa è dovuta dall’utilizzatore sul periodo di durata del contratto, rapportando la misura della stessa ai giorni effettivi di noleggio dell’imbarcazione. In tale circostanza, inoltre, il versamento dell’imposta deve avvenire entro il giorno precedente la data di inizio del periodo di durata del contratto. In buona sostanza, non è chiaro se l’utilizzatore – che ha versato in data 31.05.2013 (giorno precedente l’inizio del contratto) la tassa per un contratto di locazione decorrente dal periodo 01.06.2013 al 30.09.2013 – possa richiedere il rimborso dell’eventuale maggiore imposta versata. In tale ipotesi, infatti, l’utilizzatore ha versato l’imposta (rapportata alla durata del contratto) sulla base delle misure vigenti prima delle modifiche apportate dal decreto Fare.
15 novembre 2013
Sandro Cerato