Niente IRAP anche con consulenze elevate

il professionista che per un esercizio si avvale di consulenti pagando compensi elevati, non deve essere ritenuto per tale motivo soggetto ad IRAP

Costi elevati sostenuti dal professionista per consulenze non hanno rilievo ai fini dell’assoggettabilità ad IRAP.

La Suprema Corte, con la sent. 29 gennaio 2013, n. 2131, ha affermato che la misura dei compensi pagati, si pensi alla consulenza richiesta ad un “luminare”, a costo altissimo e che opera al di fuori della struttura del committente, non ha alcun rilievo ai fini dell’Irap.

 

L’IRAP, imposta a carattere reale e non deducibile ai fini delle imposte sui redditi, ha come presupposto l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata finalizzata alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione dei servizi. Presupposto dell’imposta, contenuta nella legge n. 662 del 1996, e istituita dal D lgs n. 446/1997 è che l’attività sia svolta mediante una “organizzazione autonoma” e l’accertamento dell’assenza di tale requisito costituisce il presupposto necessario per l’esclusione dal pagamento dell’imposta per coloro che non si avvalgono di una struttura organizzativa stabile.

Circa la sussistenza di detto requisito, la giurisprudenza è stata chiamata ad accertare il rapporto tra attività professionale ed Irap e su questo punto ha affermato, a seguito anche del pronunciamento a livello europeo, che affinché ci sia autonomia organizzativa nell’espletamento dell’attività, è necessario che il professionista sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; non impieghi beni strumentali eccedenti la quantità che costituiscono nel concreto il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, anche in assenza di organizzazione (ad esempio, un computer, telefono, mobili d’ufficio, di modesta entità) e non si avvalga del lavoro altrui se non in modo occasionale (Cass. nn. 3672-3679-3682/2007).

 

Nel caso portato al vaglio della SC il contribuente, di professione ingegnere, ha presentato istanza di rimborso per l’Irap versata relativamente agli anni 2001-2003. La CTR ha accolto solo parzialmente l’appello dell’ufficio che ha proposto ricorso per cassazione.

La SC ha ritenuto che il ricorso al lavoro altrui può determinare l’assoggettamento ad Irap dell’attività professionale solo quando questo lavoro viene inserito in una struttura organizzata con a capo il professionista. Nel caso di specie, dove questo aspetto non emergeva, i compensi rappresentavano il corrispettivo di lavoro autonomo.

 

Ai fini dell’assoggettabilità all’Irap la misura dei compensi corrisposti non è decisiva: basti pensare al caso in cui sia necessario ricorrere alla consulenza di un “luminare” dai costi elevatissimi e che, tuttavia, opera al di fuori della struttura del professionista, senza avere alcuna rilevanza ai fini dell’imposta in esame.

Il quadro giurisprudenziale comincia a diventare esaustivo atteso che le sentenze in materia della SC sono univocamente indirizzate ad accogliere la pretesa di rimborso avanzata dal contribuente/professionista . Una recentissima sentenza ha confermato, infatti, che l’avvocato che si avvalga degli strumenti necessari per l’esercizio della sua attività, riconducibili nell’ambito della realtà “scientifica e/o tecnologica”, non è soggetto ad Irap, ritenendo che non è ipotizzabile un avvocato che non disponga di una sede per ricevere i suoi clienti, o non sia collegato ad una banca dati per tenersi aggiornato sull’evoluzione della giurisprudenza (Cass. 28 dicembre 2012, n. 24117; 28 novembre 2012, n. 21228, 23 novembre 2012, n. 21228; 10 febbraio 2012, n. 1941).).

 

Una recente sentenza di merito ha affermato che il commercialista che non presenta i connotati dell’autonoma organizzazione, anche se abbia esposto in contabilità compensi a terzi che rivestono carattere di saltuarietà, non è tenuto a versare l’Irap. Pertanto l’occasionalità dell’impiego di lavoro altrui esclude il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del pagamento dell’imposta (CTR Lazio n. 572/1/12 del 5/12/12).

 

7 settembre 2013

Enzo Di Giacomo