L'aliquota IVA per l'installazione dei cavi in fibra ottica

il caso delle opere effettuate ai fini dell’installazione di reti ed impianti di comunicazione costituite da cavi in fibra ottica

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello di contribuente PROT. N. 93766/2013 del 31 luglio 2013, riformulando precedente diverso orientamento (Cfr. la Risoluzione n.41/E del 2006), ha chiarito che la disposizione recata dall’art. 2, comma 5, del DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge n.133/2008), per effetto della quale «le infrastrutture destinate all’installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380», integra le fattispecie previste nel n. 127-quinquies, parte terza della tabella “A” allegata al DPR 26 ottobre 1972, n.633, per le quali è prevista l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10%, tra l’altro, ai corrispettivi delle “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, modificato dall’art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

In proposito, il contribuente aveva proposto interpello ai sensi dell’art.11 della legge 212/2000 seguendo un percorso finemente giuridico e ritenendo che per qualificare le opere di urbanizzazione primaria o secondaria si dovesse fare riferimento all’art.16 del DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), atteso che l’art.4 della Legge 847/1964 citato nel n.127-quinques della tabella “A” allegata al DPR 633/72 (articolo nel quale venivano tassativamente elencate le categorie di beni che costituiscono opere di urbanizzazione) doveva intendersi implicitamente abrogato in base al richiamato art.7, comma 3, della legge 50/1999 (in considerazione di quanto richiamato nella relazione di accompagnamento del citato Testo Unico).

Infatti, ad avviso del contribuente, in base all’interpretazione sistematica della norma, l’art.16 del DPR 380/2001 doveva dunque apparire esaustivo in materia di individuazione delle opere di urbanizzazione primaria, sicché tale qualificazione doveva assumere valenza in tutti gli ambiti del diritto, comprese le norme tributarie riguardanti il regime applicativo dell’IVA e non solo ai fini della determinazione dei contributi connessi alla realizzazione di tali opere.

Esaminando la fattispecie, l’Agenzia delle Entrate ha in estrema sintesi ritenuto che “l’elenco delle opere di urbanizzazione è recato dal TU dell’edilizia cui al D.P.R. n. 380 del 200 l e che il legislatore, nell’ampliare la categoria delle opere di urbanizzazione, ha operato una scelta legislativa di carattere generale, e non di dettaglio, al pari di quella operata nel classificare come opere di urbanizzazione primaria le strade residenziali, gli spazi di sosta e di parcheggio, le fognature, ecc. , menzionate dalla precedente normativa.

Per tale motivo, si deve ritenere che, allorquando il legislatore richiami tale testo per introdurre nell’ordinamento giuridico altre opere da assimilare “ad ogni effetto” a quelle di urbanizzazione ivi già elencate, tale rinvio riguarda anche le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nonostante il fatto che nel D.P.R. n. 633 (n.127-quinquies) il riferimento testuale sia alla legge n. 847 del 1964.

Si ritiene, infatti, che l’utilizzo della locuzione “ad ogni effetto” esprima esplicitamente la volontà del legislatore di ampliare il novero delle opere di urbanizzazione, anche ai fini dell’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata. Tali considerazioni, valide anche in riferimento ai cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, portano a ritenere superata la risoluzione 20 marzo 2006, n. 41/E”.

Resta in proposito da valutare l’impatto di tale nuova interpretazione per le operazioni sin qui poste in essere, suscettibili tuttavia di variazione IVA ai sensi dell’art.26 del DPR 633/72.

 

20 agosto 2013

Giovanni Mocci