Il riaddebito delle spese nelle strutture condivise da più professionisti

sempre più spesso singoli professionisti decidono di esercitare l’attività professionale condividendo con altri professionisti spazi, strutture, utenze telefoniche, elettriche o di riscaldamento e anche personale dipendente…

Sempre più spesso singoli professionisti, che svolgono determinate tipologie di attività, decidono di esercitare l’attività professionale condividendo, con altri professionisti, spazi, strutture, utenze telefoniche, elettriche o di riscaldamento e anche personale: tali strutture non costituiscono delle vere e proprie associazioni professionali, ma unicamente delle entità separate che beneficiano di alcune risorse in comune (C.M. 18 giugno 2001, n. 58/E).

L’aspetto maggiormente critico della fattispecie in commento è rappresentato dal trattamento fiscale del riaddebito, da parte del professionista intestatario delle varie utenze, della quota parte di costi a lui fatturati, sulla base di singoli accordi assunti con i colleghi, solitamente basati su criteri di effettivo utilizzo della struttura condivisa.

Il riaddebito per il professionista che percepisce una somma non costituisce una prestazione attiva, ovvero non rappresenta un compenso, ma configura una diminuzione del costo sostenuto; onere che può essere dedotto dal reddito professionale solo per la quota parte delle spese riferibili all’attività da questi esercitata.

Diversamente, invece, il riaddebito di dette spese, per il professionista che corrisponde la somma, costituisce un costo inerente all’attività professionale, deducibile in base al principio di cassa. Da un punto di vista prettamente operativo, al fine di procedere con il riaddebito delle spese (sia con cadenza annuale o semestrale), il professionista dovrà rispettare la seguente procedura. In primo luogo, al momento della ricezione del documento relativo all’utenza (fattura, bolletta, ecc.), dovrà rilevare l’intero costo. Successivamente, all’atto del riaddebito, dovrà effettuare una sorta di storno del costo, per la quota parte di spesa attribuita al professionista con il quale condivide la struttura.

La tematica del riaddebito delle spese tra professionisti è stata, inoltre, affrontata dalla C.M. n. 38/E/2010, che ha esaminato il caso di un disallineamento temporale tra il sostenimento della spesa da parte dei titolare dei contratti e l’effettivo riaddebito della quota parte di competenza degli altri professionisti. L’Agenzia delle Entrate – ribadendo che il titolare dei contratti di utenza può dedurre, nell’anno di pagamento, non l’intero costo sostenuto, ma solo la quota parte di sua spettanza – ha precisato che non ha alcuna rilevanza la circostanza che il riaddebito della spesa eccedente la propria quota di spettanza avvenga nell’esercizio successivo.

La soluzione fornita dall’Agenzia delle Entrate crea, dunque, una sorta di commistione tra il principio di cassa proprio dei professionisti e il principio generale di competenza proprio del reddito d’impresa.

Si pensi, ad esempio, al caso del dott. verdi, che procede al pagamento di € 1.000 per una bolletta dell’energia elettrica nel mese di dicembre 2012, di cui una quota parte pari ad € 400 deve essere considerata di competenza del collega dott. Luca Gialli. Nelle scritture contabili relative al 2012 del dott. Verdi deve essere riportato il costo pari ad € 600 (€ 1.000 – € 400), mente la differenza rispetto all’importo complessivo della fattura (€ 400) rappresenta un credito nei confronti del collega dott. Gialli, il quale può procedere alla deduzione della quota parte di spesa (€ 400) solo ed esclusivamente nell’anno di riaddebito della stessa, ovvero nel 2013.

Ai fini delle imposte indirette, l’agenzia delle Entrate (C.M. n. 58/E/2001) ha precisato, in modo per certi aspetti contradditorio con il concetto espresso con riferimento al trattamento del riaddebito ai fini delle imposte dirette, che il riaddebito costituisce una prestazione di servizi generica da assoggettare ad Iva. Ciò crea diverse problematiche con riferimento a certe tipologie di contribuenti quali, ad esempio, i medici, che svolgono operazioni esenti: in tale fattispecie, infatti, si viene a creare un addebito di Iva ad aliquota ordinaria con la conseguente indetraibilità totale per gli stessi e, quindi, un inopportuno aggravio in termini finanziari.

Ma come ci si dovrà comportare nel caso in cui oggetto del riaddebito siano spese sostenute in regime di esenzione da parte del professionista-raiddebbitatore? In altri termini, il ribaltamento di un onere esente da Iva deve essere effettuato con o senza applicazione dell’Iva?

Una tipica ipotesi di sostenimento di spese in regime di esenzione è il pagamento di canoni di locazione per l’immobile utilizzato da più professionisti. In tal caso, procedendo ad un’interpretazione meramente letterale di quanto stabilito dalla C.M. n. 58/E/2001, il relativo riaddebito dovrebbe essere assoggettato ad Iva. Tuttavia, una simile soluzione contrasterebbe con i principi generali di cui al D.P.R. n. 633/1972 che, nel caso in esame, portano, invece, a ritenere che il riaddebito di una spesa debba assumere il medesimo trattamento Iva della spesa originariamente sostenuta e, pertanto, nel caso di operazioni esenti, anche il successivo riaddebito dovrebbe “beneficiare” del regime di esenzione.

Da un punto di vista previdenziale è da evidenziare, inoltre, che, si rende necessaria una ripartizione in ordine al riaddebito o meno del contributo integrativo. Sul punto, infatti, si è dell’avviso che, pur essendo in presenza di un’operazione che non costituisce un compenso e, quindi, non determina alcun effetto con riferimento al contributo c.d. “soggettivo”, per quanto riguarda, invece, il contributo integrativo, si è dell’avviso che la questione debba essere esaminata di volta in volta in modo molto accurato: alcuni enti, infatti, si sono pronunciati sulla debenza del contributo in parola, in presenza di addebito di spese.

Si ricorda che, in ogni caso, la fattura per il riaddebito delle spese sostenute non è soggetta ad applicazione della ritenuta d’acconto.

Riassumendo, quindi, applicando i principi sin a qui esposti, una fattura di riaddebito comporta:

  • il riaddebito della quota parte di “spesa viva” di competenza del professionista che condivide la spesa;
  • l’addebito dell’Iva, se l’operazione sostenuta dal titolare dei contratti è assoggettata ad Iva;
  • l’esenzione dalla ritenuta d’acconto;
  • l’eventuale addebito o esenzione dal contributo integrativo, a seconda dell’orientamento dell’ente.

 

26 agosto 2013

Sandro Cerato