La detrazione IRPEF per acquisto di mobili

ecco le istruzioni pratiche per godere della detrazione IRPEF del 50% per acquisto di mobili destinati ad abitazioni in fase di ristruttrazione

Con un comunicato stampa l’Agenzia delle Entrate, giovedì scorso 4 luglio, ha fornito i primi chiarimenti in tema di detrazione IRPEF relativa all’acquisto di mobili all’interno di un’operazione di ristrutturazione di immobili residenziali; detrazione inserita nel nostro ordinamento tributario dal recente DL 63/2013 (decreto sulle prestazioni energetiche in ambito edilizio) all’articolo 16.

In attesa della conversione del decreto legge, quindi in una fase normativa transitoria, l’Agenzia ha elaborato le istruzioni minimali per veder riconosciuto il credito d’imposta sull’acquisto di mobili.

Le istruzioni dell’Agenzia

I contribuenti che eseguono lavori di ristrutturazione di immobili residenziali hanno diritto a una detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili destinati all’arredo degli immobili sui quali si effettuano i lavori di ristrutturazione; il tetto massimo di spesa agevolabile ai fini Irpef è di € 10.000.

Nella fase transitoria (in attesa della conversione in Legge del citato Dl 63/2013), i contribuenti per avere diritto alla detrazione IRPEF devo comportarsi come segue.

I pagamenti relativi all’acquisto di mobile devono essere effettuati mediante bonifico bancario o postale, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.

In particolare, nei bonifici dovranno essere indicati:

  • la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;

  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

  • il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

L’Agenzia si riserva di fornire ulteriori chiarimenti sull’applicazione di tale agevolazione IRPEF in base alla versione definitiva del citato DL 63/2013 (se il decreto sarà convertito).

 

8 luglio 2013

Commercialista Telematico