Sicurezza del lavoro: i nuovi obblighi per le aziende di minori dimensioni dal 1' Giugno 2013

dal 1° giugno anche le piccole aziende dovranno effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standard: ecco un rapido riassunto delle novità che entrano in vigore da domani…

Dal 1° giugno entrano in vigore le novità in materia di valutazione dei rischi: le aziende minori hanno l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate e non più attraverso la semplice autocertificazione. L’adempimento, già in essere per le imprese più grandi, ora viene esteso alle imprese che occupano fino a dieci addetti, compresi gli studi professionali. Il responsabile del servizio di protezione e prevenzione ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hanno nuovi adempimenti  nuovi moduli da utilizzare per completare la nuova procedura. 

Le nuove disposizioni hanno radici nell’articolo 29, comma 5 del Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Dl n. 81/2008). Inizialmente era previsto che i datori di lavoro potessero autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi della propria azienda fino alla data in cui sarebbero entrate in vigore le cosiddette procedure standardizzate. Questo iter è stato
tormentato, dapprima il decreto interministeriale era da emanarsi non oltre il 30 giugno 2012, poi, per effetto di proroga, questo termine è stato prorogato una prima volta al 31 dicembre 2012 dal Dl 57/12. Dopo la pubblicazione del decreto sulle procedure standardizzate del 30 novembre 2012 in GU n. 285 del 6 dicembre 2012, il decreto differiva la sua entrata in vigore di ulteriori 60
giorni, perché queste procedure “devono essere applicate per la prima volta da un numero particolarmente elevato di piccole e medie imprese le quali attualmente effettuano la valutazione dei rischi di lavoro unicamente sulla base di autocertificazione ex articolo 29, comma 5, del Tu”. La legge di stabilità n. 228/2012 ha prorogato a sua volta l’autocertificazione della Vdr nel termine massimo di salvaguardia (30 giugno 2013) nel caso in cui non fosse stata operativa la standardizzazione delle procedure. Infine, il Ministero del Lavoro, con la nota n. 2583 del 31 gennaio scorso, ha fissato al 31 maggio 2013 la data ultima per i datori di lavoro che occupano fino a 10 addetti per effettuare la valutazione con autocertificazione.  

Sono previste eccezioni. Non sono tenuti ad osservare le nuove disposizioni i datori di lavoro delle micro imprese che svolgano attività indicate nell’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g) del Testo unico (attività esposte a pericoli di incidenti rilevanti del Dl n. 334/99; centrali termoelettriche; impianti e installazioni con pericoli da radiazioni ionizzanti di cui al Dl n. 230/95; nelle aziende per la fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni), nei confronti delle quali si applicano le disposizioni dell’articolo 28 del Testo unico, previste per la generalità dei datori di lavoro.

La modulistica necessaria per la redazione del Dvr è reperibile online. I dati da indicare sono:

  1. descrizione generale dell’azienda (dati aziendali e sistema di prevenzione e protezione aziendale);
  2. descrizione delle lavorazioni aziendali e delle mansioni.

 

Una volta compilato il modello si dovrà apporre data certa. In alternativa dovrà essere attestato tramite sottoscrizione (ai soli fini della prova della data) da parte del responsabile del servizio di protezione e prevenzione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato. In assenza di medico competente o rappresentate dei lavoratori per la sicurezza o rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, la data certa va documentata con Pec o altra forma prevista dalla legge.  

Angelo Facchini

31 maggio 2013